IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
   Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
   Visto l'articolo 1, comma 4, della legge 29 ottobre 1993, n.  427,
di conversione in legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge  30
agosto 1993, n. 331; 
   Visti i decreti del Ministro delle finanze in data 8 luglio  1924,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del  20  agosto  1924,  di
approvazione, rispettivamente, dei  testi  unici  delle  disposizioni
legislative per  l'imposta  di  fabbricazione  sulla  birra  e  sugli
spiriti  e  per  l'imposta  sul  consumo  dell'energia  elettrica,  e
successive modificazioni, il regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 
334, convertito dalla legge 2  giugno  1939,  n.  739,  e  successive
modificazioni, e il citato decreto-legge n. 331 del 1993, con i quali
viene conferito al Ministro delle finanze potere regolamentare  nelle
relative materie; 
   Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata  nella
riunione del 17 ottobre 1995; 
   Sulla proposta del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri  del  tesoro,  del
bilancio  e  della  programmazione  economica,  dell'industria,   del
commercio e dell'artigianato e di grazia e giustizia; 
 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1. 
 
  1. E' approvato l'unito testo unico delle disposizioni  legislative
concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
sanzioni penali e amministrative, composto da 68 articoli  e  vistato
dai proponenti. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
     Dato a Roma, addi' 26 ottobre 1995 
 
                              SCALFARO 
 
                                   DINI, Presidente del Consiglio dei 
                                    Ministri e Ministro del tesoro e, 
                                  ad interim, di grazia e giustizia 
 
                                  FANTOZZI, Ministro delle finanze 
 
                                      MASERA, Ministro del bilancio e 
                                  della programmazione economica 
 
                                   CLO', Ministro dell'industria, del 
                                  commercio e dell'artigianato 
 
 Visto, il Guardasigilli: DINI 
 
    

AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - Il testo degli artt. 76 e 87 della Costituzione e'  il
          seguente:
             "Art.  76.  - L'esercizio della funzione legislativa non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di  principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per tempo
          limitato e per oggetti definiti".
             "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica  e'  il  Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
             Puo' inviare messaggi alle Camere.
             Indice  le  elezioni  delle  nuove  Camere e ne fissa la
          prima riunione.
             Autorizza la presentazione alle Camere  dei  disegni  di
          legge e di iniziativa del Governo.
             Promulga  le  leggi  ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
             Indice il referendum popolare nei  casi  previsti  dalla
          Costituzione.
             Nomina,  nei  casi  indicati  dalla  legge, i funzionari
          dello Stato.
             Accredita  e  riceve   i   rappresentanti   diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
             Ha  il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara  lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
             Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
             Puo' concedere grazia e commutare le pene.
             Conferisce le onorificienze della Repubblica".
             -  Il testo dell'art. 1, comma 4, della legge 29 ottobre
          1993, n.  427, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  255
          del 29 ottobre 1993, e' il seguente:
             "4. Il Governo della Repubblica e' delegato ad adottare,
          entro  due  anni  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente legge, un decreto legislativo contenente un  testo
          unico nel quale siano raccolte e riordinate le disposizioni
          legislative  vigenti in materia di imposte di fabbricazione
          e di consumo e relative sanzioni penali  e  amministrative,
          apportando   ad   esse   le  modifiche  e  le  integrazioni
          necessarie ai fini del loro  ordinamento  ed  aggiornamento
          anche  in relazione alle esigenze derivanti dal processo di
          integrazione europea".
             - Si riportano le  epigrafi  dei  decreti  del  Ministro
          delle finanze 8 luglio 1924:
             "Testo   unico   delle   disposizioni   legislative  per
          l'imposta sulla fabbricazione della birra".
             "Testo  unico   delle   disposizioni   legislative   per
          l'imposta di fabbricazione degli spiriti".
             "Testo unico delle disposizioni di carattere legislativo
          concernenti l'imposta sul consumo dell'energia elettrica".
             -  Si riporta l'epigrafe del R.D.L. 28 febbraio 1939, n.
          334, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739:
             "Istituzione di un'imposta di  fabbricazione  sugli  oli
          minerali   e   sui   prodotti  della  loro  lavorazione  in
          sostituzione della preesistente tassa di vendita".
             - Si riporta  l'epigrafe  del  decreto-legge  30  agosto
          1993,  convertito,  con modificazioni dalla citata legge n.
          427 del 1993:
             "Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte
          sugli oli minerali, sull'alcole, sulle  bevande  alcoliche,
          sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate
          da  direttive  CEE  e  modificazioni  conseguenti  a  detta
          armonizzazione,   nonche'   disposizioni   concernenti   la
          disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le
          procedure  dei  rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR
          dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al
          contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di
          un imposta erariale straordinaria su taluni beni  ed  altre
          disposizioni tributarie".
             - Il testo del decreto-legge n. 331 del 1993, coordinato
          con  la  legge  di  conversione,  e'  stato  pubblicato nel
          supplemento ordinario n. 107 alla Gazzetta Ufficiale n. 287
          del 7 dicembre 1993.
          Note all'art. 1:
             -  Il  trattato  istitutivo  della  Comunita'  economica
          europea,  firmato  a  Roma  il  25  marzo  1957,  e'  stato
          ratificato con legge 14 ottobre 1957, n.  1203,  pubblicato
          nel  supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale n. 317
          del 23 dicembre 1957.
             - Si riporta l'epigrafe della legge 6  giugno  1939,  n.
          1320:
             "Esecutorieta'  della  Convezione  di  amicizia  e  buon
          vicinato stipulata in Roma, fra l'Italia e la Repubblica di
          San Marino il 31 marzo 1939".