IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 1, comma 4, della legge 29 ottobre 1993, n. 427, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331; Visti i decreti del Ministro delle finanze in data 8 luglio 1924, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20 agosto 1924, di approvazione, rispettivamente, dei testi unici delle disposizioni legislative per l'imposta di fabbricazione sulla birra e sugli spiriti e per l'imposta sul consumo dell'energia elettrica, e successive modificazioni, il regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni, e il citato decreto-legge n. 331 del 1993, con i quali viene conferito al Ministro delle finanze potere regolamentare nelle relative materie; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 ottobre 1995; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di grazia e giustizia; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1. 1. E' approvato l'unito testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, composto da 68 articoli e vistato dai proponenti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 26 ottobre 1995 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e, ad interim, di grazia e giustizia FANTOZZI, Ministro delle finanze MASERA, Ministro del bilancio e della programmazione economica CLO', Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Visto, il Guardasigilli: DINI
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo degli artt. 76 e 87 della Costituzione e' il seguente: "Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti". "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge e di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Puo' concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificienze della Repubblica". - Il testo dell'art. 1, comma 4, della legge 29 ottobre 1993, n. 427, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 29 ottobre 1993, e' il seguente: "4. Il Governo della Repubblica e' delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente un testo unico nel quale siano raccolte e riordinate le disposizioni legislative vigenti in materia di imposte di fabbricazione e di consumo e relative sanzioni penali e amministrative, apportando ad esse le modifiche e le integrazioni necessarie ai fini del loro ordinamento ed aggiornamento anche in relazione alle esigenze derivanti dal processo di integrazione europea". - Si riportano le epigrafi dei decreti del Ministro delle finanze 8 luglio 1924: "Testo unico delle disposizioni legislative per l'imposta sulla fabbricazione della birra". "Testo unico delle disposizioni legislative per l'imposta di fabbricazione degli spiriti". "Testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta sul consumo dell'energia elettrica". - Si riporta l'epigrafe del R.D.L. 28 febbraio 1939, n. 334, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739: "Istituzione di un'imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione in sostituzione della preesistente tassa di vendita". - Si riporta l'epigrafe del decreto-legge 30 agosto 1993, convertito, con modificazioni dalla citata legge n. 427 del 1993: "Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie". - Il testo del decreto-legge n. 331 del 1993, coordinato con la legge di conversione, e' stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 107 alla Gazzetta Ufficiale n. 287 del 7 dicembre 1993. Note all'art. 1: - Il trattato istitutivo della Comunita' economica europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957, e' stato ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 317 del 23 dicembre 1957. - Si riporta l'epigrafe della legge 6 giugno 1939, n. 1320: "Esecutorieta' della Convezione di amicizia e buon vicinato stipulata in Roma, fra l'Italia e la Repubblica di San Marino il 31 marzo 1939".