Art. 01
Proroga dello stato di emergenza
1. All'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
(( "4-bis. Lo stato di emergenza prorogato con deliberazione del
Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno
2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2017, n. 123, e' prorogato fino al 31 dicembre 2018 e ai relativi
oneri si provvede, nel limite complessivo di euro 300 milioni,
mediante utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilita'
speciale di cui all'art. 4, comma 3, del presente decreto, intestata
al Commissario straordinario, che a tal fine sono trasferite sul
conto corrente di tesoreria centrale n. 22330, intestato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate al
Dipartimento della protezione civile. In deroga alle previsioni di
cui all'art. 24, comma 3, del codice della protezione civile, di cui
al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza di
cui al presente comma puo' essere prorogato con deliberazione del
Consiglio dei ministri per un periodo complessivo di ulteriori dodici
mesi". ))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229 (Interventi urgenti in
favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto
2016), come modificato dalla presente legge:
"Art. 1. Ambito di applicazione e organi direttivi
1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a
disciplinare gli interventi per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa
economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei
comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis. Nei comuni di
Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto
le disposizioni di cui agli articoli 45, 46, 47 e 48 si
applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che
dichiarino l'inagibilita' del fabbricato, casa di
abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli
uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale
per la previdenza sociale territorialmente competenti.
2. Le misure di cui al presente decreto possono
applicarsi, altresi', in riferimento a immobili distrutti o
danneggiati ubicati in altri comuni delle Regioni
interessate, diversi da quelli indicati negli allegati 1 e
2, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso
di causalita' diretto tra i danni ivi verificatisi e gli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,
comprovato da apposita perizia asseverata.
3. Nell'assolvimento dell'incarico conferito con
decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre
2016 di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016, il Commissario
straordinario provvede all'attuazione degli interventi ai
sensi e con i poteri previsti dal presente decreto. Il
Commissario straordinario opera con i poteri di cui al
presente decreto, anche in relazione alla ricostruzione
conseguente agli eventi sismici successivi al 24 agosto
2016 con riferimento ai territori di cui al comma 1.
4. La gestione straordinaria oggetto del presente
decreto, finalizzata alla ricostruzione, cessa alla data
del 31 dicembre 2018.
4-bis. Lo stato di emergenza prorogato con
deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio
2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16-sexies, comma
2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e'
prorogato fino al 31 dicembre 2018 e ai relativi oneri si
provvede, nel limite complessivo di euro 300 milioni,
mediante utilizzo delle risorse disponibili sulla
contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del
presente decreto, intestata al Commissario straordinario,
che a tal fine sono trasferite sul conto corrente di
tesoreria centrale n. 22330, intestato alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, per essere assegnate al
Dipartimento della protezione civile. In deroga alle
previsioni di cui all'art. 24, comma 3, del codice della
protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1, lo stato di emergenza di cui al presente comma
puo' essere prorogato con deliberazione del Consiglio dei
ministri per un periodo complessivo di ulteriori dodici
mesi."