Art. 01 
 
                  Proroga dello stato di emergenza 
 
  1.  All'art.  1  del  decreto-legge  17  ottobre  2016,   n.   189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  (( "4-bis. Lo stato di emergenza prorogato  con  deliberazione  del
Consiglio dei ministri del 22 febbraio  2018,  ai  sensi  e  per  gli
effetti dell'art. 16-sexies, comma 2,  del  decreto-legge  20  giugno
2017, n. 91, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2017, n. 123, e' prorogato fino al 31 dicembre  2018  e  ai  relativi
oneri si provvede,  nel  limite  complessivo  di  euro  300  milioni,
mediante  utilizzo  delle  risorse  disponibili  sulla   contabilita'
speciale di cui all'art. 4, comma 3, del presente decreto,  intestata
al Commissario straordinario, che a  tal  fine  sono  trasferite  sul
conto  corrente  di  tesoreria  centrale  n.  22330,  intestato  alla
Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  per  essere  assegnate  al
Dipartimento della protezione civile. In deroga  alle  previsioni  di
cui all'art. 24, comma 3, del codice della protezione civile, di  cui
al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza di
cui al presente comma puo' essere  prorogato  con  deliberazione  del
Consiglio dei ministri per un periodo complessivo di ulteriori dodici
mesi". )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge  17
          ottobre 2016, n. 189, convertito  con  modificazioni  dalla
          legge 15 dicembre  2016,  n.  229  (Interventi  urgenti  in
          favore delle popolazioni colpite dal sisma  del  24  agosto
          2016), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 1. Ambito di applicazione e organi direttivi 
              1. Le disposizioni del presente decreto  sono  volte  a
          disciplinare  gli  interventi  per   la   riparazione,   la
          ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e  la  ripresa
          economica  nei  territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,
          Marche  e  Umbria,   interessati   dagli   eventi   sismici
          verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi  nei
          comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis. Nei comuni  di
          Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e  Spoleto
          le disposizioni di cui agli articoli 45, 46,  47  e  48  si
          applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che
          dichiarino   l'inagibilita'   del   fabbricato,   casa   di
          abitazione, studio professionale o azienda,  ai  sensi  del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione  agli
          uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale
          per la previdenza sociale territorialmente competenti. 
              2.  Le  misure  di  cui  al  presente  decreto  possono
          applicarsi, altresi', in riferimento a immobili distrutti o
          danneggiati  ubicati  in   altri   comuni   delle   Regioni
          interessate, diversi da quelli indicati negli allegati 1  e
          2, su richiesta degli interessati che dimostrino  il  nesso
          di causalita' diretto tra i danni ivi  verificatisi  e  gli
          eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto  2016,
          comprovato da apposita perizia asseverata. 
              3.  Nell'assolvimento   dell'incarico   conferito   con
          decreto del Presidente della  Repubblica  del  9  settembre
          2016  di  cui  al  comunicato  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 228 del  29  settembre  2016,  il  Commissario
          straordinario provvede all'attuazione degli  interventi  ai
          sensi e con i poteri  previsti  dal  presente  decreto.  Il
          Commissario straordinario opera con  i  poteri  di  cui  al
          presente decreto, anche  in  relazione  alla  ricostruzione
          conseguente agli eventi sismici  successivi  al  24  agosto
          2016 con riferimento ai territori di cui al comma 1. 
              4.  La  gestione  straordinaria  oggetto  del  presente
          decreto, finalizzata alla ricostruzione,  cessa  alla  data
          del 31 dicembre 2018. 
              4-bis.   Lo   stato   di   emergenza   prorogato    con
          deliberazione del Consiglio dei ministri  del  22  febbraio
          2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16-sexies, comma
          2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con
          modificazioni, dalla  legge  3  agosto  2017,  n.  123,  e'
          prorogato fino al 31 dicembre 2018 e ai relativi  oneri  si
          provvede, nel  limite  complessivo  di  euro  300  milioni,
          mediante   utilizzo   delle   risorse   disponibili   sulla
          contabilita' speciale di  cui  all'art.  4,  comma  3,  del
          presente decreto, intestata al  Commissario  straordinario,
          che a tal  fine  sono  trasferite  sul  conto  corrente  di
          tesoreria centrale n. 22330, intestato alla Presidenza  del
          Consiglio   dei   ministri,   per   essere   assegnate   al
          Dipartimento  della  protezione  civile.  In  deroga   alle
          previsioni di cui all'art. 24, comma 3,  del  codice  della
          protezione civile, di cui al decreto legislativo 2  gennaio
          2018, n. 1, lo stato di emergenza di cui al presente  comma
          puo' essere prorogato con deliberazione del  Consiglio  dei
          ministri per un periodo  complessivo  di  ulteriori  dodici
          mesi."