Art. 011
Soggetti attuatori
1. All'art. 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera e), dopo le parole: "le Diocesi" sono
inserite le seguenti: (( "e i Comuni"; ))
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
(( "1-bis. Per lo svolgimento degli interventi di cui al comma
1 i comuni possono avvalersi in qualita' di responsabile unico del
procedimento dei dipendenti assunti ai sensi dell'art. 50-bis"; ))
c) al comma 3, dopo le parole: "decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50," sono inserite le seguenti: (( "o per quali non si siano
proposte le Diocesi" )) e dopo le parole: "del turismo" sono aggiunte
le seguenti: (( "o dagli altri soggetti di cui al comma 2, lettere
a), c) e d), del presente articolo"; ))
d) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
(( "3-bis. Fermo restando il protocollo d'intesa, firmato il 21
dicembre 2016, tra il Commissario straordinario del Governo per la
ricostruzione, il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo e il presidente della Conferenza episcopale italiana
(CEI), gli interventi di competenza delle Diocesi, di cui al comma 1,
lettera e), di importo non superiore a 500.000 euro per singolo
intervento, ai fini della selezione dell'impresa esecutrice, seguono
le procedure previste per la ricostruzione privata dal comma 13
dell'art. 6 del presente decreto. Con ordinanza commissariale ai
sensi dell'art. 2, comma 2, sentiti il presidente della CEI e il
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, sono
stabiliti le modalita' di attuazione del presente comma, dirette ad
assicurare il controllo, l'economicita' e la trasparenza
nell'utilizzo delle risorse pubbliche, nonche' le priorita' di
intervento e il metodo di calcolo del costo del progetto. Entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, e' istituito un tavolo tecnico presso la struttura
commissariale per definire le procedure adeguate alla natura
giuridica delle Diocesi ai fini della realizzazione delle opere di
cui al comma 1, lettera e), di importo superiore a 500.000 euro e
inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'art. 35 del
codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50". ))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 15, del decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dal
presente decreto:
"Art. 15. Soggetti attuatori degli interventi relativi
alle opere pubbliche e ai beni culturali
1. Per la riparazione, il ripristino con miglioramento
sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni
culturali, di cui all'art. 14, comma 1, i soggetti
attuatori degli interventi sono:
a) le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche
attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione;
b) il Ministero dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo;
c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) l'Agenzia del demanio;
e) le Diocesi e i Comuni, limitatamente agli
interventi sugli immobili di proprieta' di enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti, sottoposti alla
giurisdizione dell'Ordinario diocesano di cui alla lettera
a) del comma 1 dell'art. 14 e di importo inferiore alla
soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del
codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
1-bis. Per lo svolgimento degli interventi di cui al
comma 1 i comuni possono avvalersi in qualita' di
responsabile unico del procedimento dei dipendenti assunti
ai sensi dell'art. 50-bis.
2. Relativamente agli interventi di cui alla lettera a)
del comma 1, il Presidente della Regione-vice commissario
con apposito provvedimento puo' delegare lo svolgimento di
tutta l'attivita' necessaria alla loro realizzazione ai
comuni o agli altri enti locali interessati, anche in
deroga alle previsioni contenute nell'art. 38 del codice di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
3. Relativamente agli interventi di cui alla lettera e)
del comma 1, di importo superiore alla soglia di rilevanza
europea di cui all'art. 35 del codice di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o per quali non si siano
proposte le Diocesi la funzione di soggetto attuatore e'
svolta dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo o dagli altri soggetti di cui al comma 2,
lettere a), c) e d), del presente articolo.
3-bis. Fermo restando il protocollo d'intesa, firmato
il 21 dicembre 2016, tra il Commissario straordinario del
Governo per la ricostruzione, il Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo e il presidente della
Conferenza episcopale italiana (CEI), gli interventi di
competenza delle Diocesi, di cui al comma 1, lettera e), di
importo non superiore a 500.000 euro per singolo
intervento, ai fini della selezione dell'impresa
esecutrice, seguono le procedure previste per la
ricostruzione privata dal comma 13 dell'art. 6 del presente
decreto. Con ordinanza commissariale ai sensi dell'art. 2,
comma 2, sentiti il presidente della CEI e il Ministro dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, sono
stabiliti le modalita' di attuazione del presente comma,
dirette ad assicurare il controllo, l'economicita' e la
trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, nonche'
le priorita' di intervento e il metodo di calcolo del costo
del progetto. Entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, e' istituito un
tavolo tecnico presso la struttura commissariale per
definire le procedure adeguate alla natura giuridica delle
Diocesi ai fini della realizzazione delle opere di cui al
comma 1, lettera e), di importo superiore a 500.000 euro e
inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'art.
35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50.".