Art. 012
Disposizioni in materia di semplificazione dei lavori della
Conferenza permanente
1. Al comma 1 dell'art. 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229, dopo le parole: "Ente parco" sono inserite le seguenti: "o, in
assenza di quest'ultimo, di altra area naturale protetta".
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 16, comma 1, del citato
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 come
modificato dalla presente legge:
"Art. 16. Conferenza permanente e Conferenze regionali
1. Al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione
dei territori colpiti dagli eventi sismici di cui all'art.
1, nonche' di garantire unitarieta' e omogeneita' nella
gestione degli interventi, e' istituito un organo a
competenza intersettoriale denominato 'Conferenza
permanente', presieduto dal Commissario straordinario o da
un suo delegato e composto da un rappresentante,
rispettivamente, del Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, della Regione, della
Provincia, dell'Ente parco (( o, in assenza di
quest'ultimo, di altra area naturale protetta e del comune
territorialmente competenti.". ))