Art. 012 
 
Disposizioni  in  materia  di  semplificazione   dei   lavori   della
                        Conferenza permanente 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 16 del decreto-legge 17  ottobre  2016,  n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, dopo le parole: "Ente parco" sono inserite le seguenti:  "o,  in
assenza di quest'ultimo, di altra area naturale protetta". 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 16, comma 1, del citato
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.  229  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 16. Conferenza permanente e Conferenze regionali 
              1. Al fine di potenziare e accelerare la  ricostruzione
          dei territori colpiti dagli eventi sismici di cui  all'art.
          1, nonche' di garantire  unitarieta'  e  omogeneita'  nella
          gestione  degli  interventi,  e'  istituito  un  organo   a
          competenza    intersettoriale    denominato     'Conferenza
          permanente', presieduto dal Commissario straordinario o  da
          un  suo  delegato  e   composto   da   un   rappresentante,
          rispettivamente, del Ministero dei beni e  delle  attivita'
          culturali e del  turismo,  del  Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  della  Regione,   della
          Provincia,  dell'Ente   parco   ((   o,   in   assenza   di
          quest'ultimo, di altra area naturale protetta e del  comune
          territorialmente competenti.". ))