Art. 013 
 
                       Disposizioni in materia 
                  di centrali uniche di committenza 
 
  1.  All'art.  18  del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.   189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, dopo  le  parole:  "si  avvalgono"  e'  inserita  la
seguente: (( "anche"; )) 
  b) al comma 2, lettera a), sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: (( ", nonche' nelle stazioni uniche appaltanti e centrali  di
committenza locali costituite nelle predette Regioni ai  sensi  della
vigente normativa"; )) 
  c) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
      (( "5-bis. Spettano in ogni caso  ai  Presidenti  di  Regione -
Vicecommissari, anche al fine del  monitoraggio  della  ricostruzione
pubblica e privata in coerenza con il decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229, e per l'effettuazione dei controlli di cui all'art.  32
del presente decreto, le funzioni di coordinamento delle attivita': 
  a) dei soggetti attuatori previsti dall'art. 15, commi  1,  lettera
a), e 2, del presente decreto; 
  b) dei soggetti aggregatori, delle  stazioni  uniche  appaltanti  e
delle centrali di committenza locali previsti dalla  lettera  a)  del
comma 2 del presente articolo". )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  18   del   citato
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,  come
          modificato dalla presente legge : 
              "Art. 18. Centrale unica di committenza 
              1.  Salvo  quanto  previsto  al  comma  3,  i  soggetti
          attuatori di cui all'art. 15, comma 1, per la realizzazione
          degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche  ed
          ai beni culturali di propria competenza, si avvalgono anche
          di una centrale unica di committenza. 
              2. La centrale unica di committenza e' individuata: 
                a) per i soggetti attuatori di cui  alla  lettera  a)
          del  comma  1  dell'art.  15,  nei   soggetti   aggregatori
          regionali di cui all'art. 9  del  decreto-legge  24  aprile
          2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
          giugno 2014, n. 89, istituiti dalle Regioni Abruzzo, Lazio,
          Marche  e  Umbria,  anche  in  deroga  al  limite  numerico
          previsto dal comma 1 del medesimo  art.  9,  nonche'  nelle
          stazioni uniche appaltanti e centrali di committenza locali
          costituite nelle predette Regioni ai  sensi  della  vigente
          normativa; 
                b) per i soggetti attuatori di cui alle  lettere  b),
          c) e d) del comma 1 dell'art.  15,  nell'Agenzia  nazionale
          per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
          S.p.A. 
              3. I soggetti attuatori di  cui  alla  lettera  e)  del
          comma  1  dell'art.   15   provvedono   in   proprio   alla
          realizzazione  degli  interventi  sulla  base  di  appositi
          protocolli  di  intesa  sottoscritti  con  il   Commissario
          straordinario, nei quali sono stabilite le necessarie forme
          di  raccordo  tra  le  stazioni  appaltanti  e  gli  Uffici
          speciali per la ricostruzione territorialmente  competenti,
          anche al fine di assicurare l'effettuazione  dei  controlli
          di cui all'art. 32. 
              4. Resta ferma la possibilita' per i soggetti attuatori
          di cui all'art. 15, comma 1, lettera a), e al comma  3  del
          medesimo art. 15  di  avvalersi,  come  centrale  unica  di
          committenza, anche dell'Agenzia nazionale per  l'attrazione
          degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. 
              5. In deroga alle previsioni contenute nell'art. 9  del
          decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  23  giugno  2014,  n.  89,  i
          soggetti aggregatori regionali di cui alla lettera  a)  del
          comma 2 del  presente  articolo  svolgono  le  funzioni  di
          centrale unica  di  committenza  con  riguardo  ai  lavori,
          servizi e forniture, afferenti agli interventi previsti  al
          comma 1. 
              5-bis. Spettano in ogni caso ai Presidenti di Regione -
          Vicecommissari,  anche  al  fine  del  monitoraggio   della
          ricostruzione pubblica e privata in coerenza con il decreto
          legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e per l'effettuazione
          dei controlli di cui all'art. 32 del presente  decreto,  le
          funzioni di coordinamento delle attivita': 
                a) dei  soggetti  attuatori  previsti  dall'art.  15,
          commi 1, lettera a), e 2, del presente decreto; 
                b) dei soggetti aggregatori,  delle  stazioni  uniche
          appaltanti e delle centrali di committenza locali  previsti
          dalla lettera a) del comma 2 del presente articolo. 
              6. Fermo l'obbligo della centrale unica di  committenza
          di  procedere  all'effettuazione   di   tutta   l'attivita'
          occorrente per la realizzazione  degli  interventi  di  cui
          all'art. 14, i rapporti  tra  i  soggetti  attuatori  e  la
          centrale unica di committenza  sono  regolati  da  apposita
          convenzione.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione   del
          presente comma, determinati, sulla base di appositi criteri
          di  re-munerativita',  con  decreto   adottato   ai   sensi
          dell'art. 5, comma  1-bis,  del  decreto-legge  9  febbraio
          2017, n. 8, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7
          aprile 2017, n. 45, si fa fronte  con  le  risorse  di  cui
          all'art. 4, comma 3, del presente decreto.  Il  Commissario
          straordinario, con proprio provvedimento ai sensi dell'art.
          2, comma 2, disciplina le  modalita'  di  trasferimento  in
          favore dei  soggetti  attuatori  delle  risorse  economiche
          necessarie.".