Art. 013
Disposizioni in materia
di centrali uniche di committenza
1. All'art. 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "si avvalgono" e' inserita la
seguente: (( "anche"; ))
b) al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: (( ", nonche' nelle stazioni uniche appaltanti e centrali di
committenza locali costituite nelle predette Regioni ai sensi della
vigente normativa"; ))
c) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
(( "5-bis. Spettano in ogni caso ai Presidenti di Regione -
Vicecommissari, anche al fine del monitoraggio della ricostruzione
pubblica e privata in coerenza con il decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229, e per l'effettuazione dei controlli di cui all'art. 32
del presente decreto, le funzioni di coordinamento delle attivita':
a) dei soggetti attuatori previsti dall'art. 15, commi 1, lettera
a), e 2, del presente decreto;
b) dei soggetti aggregatori, delle stazioni uniche appaltanti e
delle centrali di committenza locali previsti dalla lettera a) del
comma 2 del presente articolo". ))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 18 del citato
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come
modificato dalla presente legge :
"Art. 18. Centrale unica di committenza
1. Salvo quanto previsto al comma 3, i soggetti
attuatori di cui all'art. 15, comma 1, per la realizzazione
degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed
ai beni culturali di propria competenza, si avvalgono anche
di una centrale unica di committenza.
2. La centrale unica di committenza e' individuata:
a) per i soggetti attuatori di cui alla lettera a)
del comma 1 dell'art. 15, nei soggetti aggregatori
regionali di cui all'art. 9 del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89, istituiti dalle Regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria, anche in deroga al limite numerico
previsto dal comma 1 del medesimo art. 9, nonche' nelle
stazioni uniche appaltanti e centrali di committenza locali
costituite nelle predette Regioni ai sensi della vigente
normativa;
b) per i soggetti attuatori di cui alle lettere b),
c) e d) del comma 1 dell'art. 15, nell'Agenzia nazionale
per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.A.
3. I soggetti attuatori di cui alla lettera e) del
comma 1 dell'art. 15 provvedono in proprio alla
realizzazione degli interventi sulla base di appositi
protocolli di intesa sottoscritti con il Commissario
straordinario, nei quali sono stabilite le necessarie forme
di raccordo tra le stazioni appaltanti e gli Uffici
speciali per la ricostruzione territorialmente competenti,
anche al fine di assicurare l'effettuazione dei controlli
di cui all'art. 32.
4. Resta ferma la possibilita' per i soggetti attuatori
di cui all'art. 15, comma 1, lettera a), e al comma 3 del
medesimo art. 15 di avvalersi, come centrale unica di
committenza, anche dell'Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.
5. In deroga alle previsioni contenute nell'art. 9 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, i
soggetti aggregatori regionali di cui alla lettera a) del
comma 2 del presente articolo svolgono le funzioni di
centrale unica di committenza con riguardo ai lavori,
servizi e forniture, afferenti agli interventi previsti al
comma 1.
5-bis. Spettano in ogni caso ai Presidenti di Regione -
Vicecommissari, anche al fine del monitoraggio della
ricostruzione pubblica e privata in coerenza con il decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e per l'effettuazione
dei controlli di cui all'art. 32 del presente decreto, le
funzioni di coordinamento delle attivita':
a) dei soggetti attuatori previsti dall'art. 15,
commi 1, lettera a), e 2, del presente decreto;
b) dei soggetti aggregatori, delle stazioni uniche
appaltanti e delle centrali di committenza locali previsti
dalla lettera a) del comma 2 del presente articolo.
6. Fermo l'obbligo della centrale unica di committenza
di procedere all'effettuazione di tutta l'attivita'
occorrente per la realizzazione degli interventi di cui
all'art. 14, i rapporti tra i soggetti attuatori e la
centrale unica di committenza sono regolati da apposita
convenzione. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
presente comma, determinati, sulla base di appositi criteri
di re-munerativita', con decreto adottato ai sensi
dell'art. 5, comma 1-bis, del decreto-legge 9 febbraio
2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
aprile 2017, n. 45, si fa fronte con le risorse di cui
all'art. 4, comma 3, del presente decreto. Il Commissario
straordinario, con proprio provvedimento ai sensi dell'art.
2, comma 2, disciplina le modalita' di trasferimento in
favore dei soggetti attuatori delle risorse economiche
necessarie.".