Art. 014
Disposizioni in materia di materiali da scavo
1. All'art. 28, comma 13-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: ((
"trenta mesi". ))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 28, comma 13-ter, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito , con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 28. Disposizioni in materia di trattamento e
trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o
totale degli edifici
Omissis.
13-ter. In deroga alla lettera b) del comma 1 dell'art.
41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,e
all''art. 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10
agosto 2012, n. 161, i materiali di cui al comma 13-bis del
presente articolo, qualora le concentrazioni di elementi e
composti di cui alla tabella 4.1 dell'allegato 4 del citato
decreto n. 161 del 2012 non superino i valori delle
concentrazioni soglia di contaminazione indicati alla
tabella 1 di cui all'allegato 5 al titolo V della parte
quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con
riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica
del sito di produzione, potranno essere trasportati e
depositati, per un periodo non superiore a trenta mesi, in
siti di deposito intermedio, preliminarmente individuati,
che garantiscano in ogni caso un livello di sicurezza
ambientale, assumendo fin dall'origine la qualifica di
sottoprodotto ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera qq),
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.".