Art. 014 
 
            Disposizioni in materia di materiali da scavo 
 
  1. All'art. 28, comma 13-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite  dalle  seguenti:  ((
"trenta mesi". )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 28, comma  13-ter,  del
          decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  convertito  ,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 28. Disposizioni  in  materia  di  trattamento  e
          trasporto del materiale derivante  dal  crollo  parziale  o
          totale degli edifici 
              Omissis. 
              13-ter. In deroga alla lettera b) del comma 1 dell'art.
          41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
          con modificazioni, dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98,e
          all''art. 5 del regolamento di cui al decreto del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  10
          agosto 2012, n. 161, i materiali di cui al comma 13-bis del
          presente articolo, qualora le concentrazioni di elementi  e
          composti di cui alla tabella 4.1 dell'allegato 4 del citato
          decreto n.  161  del  2012  non  superino  i  valori  delle
          concentrazioni  soglia  di  contaminazione  indicati   alla
          tabella 1 di cui all'allegato 5 al  titolo  V  della  parte
          quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  con
          riferimento alla specifica destinazione  d'uso  urbanistica
          del sito  di  produzione,  potranno  essere  trasportati  e
          depositati, per un periodo non superiore a trenta mesi,  in
          siti di deposito intermedio,  preliminarmente  individuati,
          che garantiscano in  ogni  caso  un  livello  di  sicurezza
          ambientale, assumendo  fin  dall'origine  la  qualifica  di
          sottoprodotto ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera qq),
          del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.".