Art. 015 
 
           Proroga dei mutui dei comuni e dell'indennita' 
                  di funzione a favore dei sindaci 
 
  1.  All'art.  44  del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.   189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, l'ultimo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  ((
"Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del  presente  comma,
il  pagamento  delle  rate  in   scadenza   nell'esercizio   2018   e
nell'esercizio 2019 e'  altresi'  differito,  senza  applicazione  di
sanzioni e interessi, rispettivamente al  primo  e  al  secondo  anno
immediatamente successivi  alla  data  di  scadenza  del  periodo  di
ammortamento, sulla base della periodicita' di pagamento prevista nei
provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi"; )) 
  b) al comma 2-bis, primo periodo, le parole: "per la durata di  due
anni" sono sostituite dalle  seguenti:  ((  "per  la  durata  di  tre
anni"». )) 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), pari a 3,9 milioni
di euro annui per ciascuno degli anni 2019  e  2020,  si  provvede  a
valere sulle risorse della contabilita' speciale di cui  all'art.  4,
comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che a  tal  fine
sono versate dal Commissario straordinario, entro  il  30  giugno  di
ciascuno degli anni 2019  e  2020,  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 44, commi 1 e 2-bis del
          citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito  ,
          con modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,  n.  229,
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 44. Disposizioni in  materia  di  contabilita'  e
          bilancio 
              1. Il pagamento delle rate in scadenza  negli  esercizi
          2016 e 2017 dei  mutui  concessi  dalla  Cassa  depositi  e
          prestiti S.p.a. ai comuni di  cui  agli  allegati  1  e  2,
          nonche' alle Province in cui questi ricadono, trasferiti al
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  in  attuazione
          dell'articolo  5,  commi  1  e  3,  del  decreto-legge   30
          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  24  novembre  2003,  n.   326,   non   ancora
          effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore
          del presente decreto per i comuni di  cui  all'allegato  1,
          alla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto-legge  11
          novembre 2016, n. 205, per i comuni di cui all'allegato 2 e
          alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
          del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per  i  comuni  di
          cui all'allegato 2-bis, e' differito, senza applicazione di
          sanzioni e interessi,  all'anno  immediatamente  successivo
          alla data di scadenza del periodo  di  ammortamento,  sulla
          base  della  periodicita'   di   pagamento   prevista   nei
          provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.  Ai
          relativi oneri pari a 7,6 milioni di euro per l'anno 2017 e
          a 3,8 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede ai  sensi
          dell'art. 52.  Relativamente  ai  mutui  di  cui  al  primo
          periodo del presente comma,  il  pagamento  delle  rate  in
          scadenza  nell'esercizio  2018  e  nell'esercizio  2019  e'
          altresi'  differito,  senza  applicazione  di  sanzioni   e
          interessi, rispettivamente  al  primo  e  al  secondo  anno
          immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo
          di ammortamento, sulla base della periodicita' di pagamento
          prevista nei provvedimenti  e  nei  contratti  regolanti  i
          mutui stessi; 
              2. Omissis 
              2-bis. In deroga alle disposizioni di cui  all'art.  82
          del testo unico di cui al  decreto  legislativo  18  agosto
          2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 136,  della  legge  7
          aprile 2014, n. 56, al sindaco e agli assessori dei  comuni
          di cui all'art.  1,  comma  1,  del  presente  decreto  con
          popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in  cui  sia  stata
          individuata da un'ordinanza sindacale una 'zona rossa',  e'
          data  facolta'  di  applicare  l'indennita'   di   funzione
          prevista dal regolamento di cui  al  decreto  del  Ministro
          dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, per la classe di comuni
          con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti, come
          rideterminata in base alle disposizioni di cui all'art. 61,
          comma  10,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, per la durata di tre anni dalla data di entrata  in
          vigore della presente disposizione, con oneri a carico  del
          bilancio comunale. Nei comuni di cui agli allegati 1,  2  e
          2-bis del presente decreto, i limiti previsti dal  comma  4
          dell'art. 79 del testo unico di cui al decreto  legislativo
          18 agosto 2000, n. 267, per la fruizione di permessi  e  di
          licenze sono aumentati rispettivamente a 48 ore  lavorative
          al mese, elevate a 96 ore  per  i  comuni  con  popolazione
          superiore a 30.000 abitanti.