Art. 02 
 
Disposizioni  in  materia  di  creazione  di  aree   attrezzate   per
                     proprietari di seconde case 
 
  1. Nel capo I-bis del titolo I del decreto-legge 17  ottobre  2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,
n. 229, dopo l'art. 4-bis e' aggiunto il seguente: 
  (( "Art. 4-ter (Aree attrezzate per finalita' turistiche). - 1.  Ai
soggetti di cui all'art. 6, comma 2, lettera c), possono essere messe
a disposizione, a cura delle Regioni interessate,  su  richiesta  dei
singoli Comuni, aree  attrezzate  per  finalita'  turistiche  per  il
collocamento  di  roulotte,   camper   o   altre   unita'   abitative
immediatamente  amovibili,  nelle  more   del   completamento   degli
interventi di ricostruzione sugli immobili originari. 
  2. Le aree di cui al comma 1 sono inserite nel  piano  comunale  di
emergenza ed individuate quali aree di emergenza, ai sensi  dell'art.
12 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  comma  1,  nel  limite
massimo di euro 10.000.000 per l'anno  2018,  si  provvede  a  valere
sulle risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'art.
4, comma 3. Con ordinanza adottata ai sensi  dell'art.  2,  comma  2,
sono determinati i criteri per la ripartizione delle risorse  di  cui
al periodo precedente,  nonche'  le  modalita'  e  le  procedure  per
l'individuazione e la fruizione delle aree di cui al comma 1". )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta, per correttezza di informazione, il testo
          dell'art. 12, del codice della protezione civile di cui  al
          decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.  1  (Codice  della
          protezione civile): 
              "Art.  12  (Funzioni  dei  comuni  ed  esercizio  della
          funzione associata nell'ambito del Servizio nazionale della
          protezione civile (Articoli 6 e 15 legge 225/1992; Art. 108
          decreto legislativo 112/1998; Art. 12 legge 265/1999;  Art.
          24,  legge  42/2009  e  relativi  decreti  legislativi   di
          attuazione; Art. 1,  comma  1,  lettera  e),  decreto-legge
          59/2012,  conv.  legge  100/2012;  Art.  19   decreto-legge
          95/2012, conv. legge 135/2012) 
              1. Lo svolgimento, in ambito comunale, delle  attivita'
          di pianificazione di protezione civile e di  direzione  dei
          soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, e'
          funzione fondamentale dei Comuni. 
              2. Per lo svolgimento della funzione di cui al comma 1,
          i Comuni, anche in forma associata, nonche'  in  attuazione
          dell'art. 1, comma 1, della legge 7  aprile  2014,  n.  56,
          assicurano  l'attuazione  delle  attivita'  di   protezione
          civile nei rispettivi territori, secondo  quanto  stabilito
          dalla pianificazione di cui all'art. 18, nel rispetto delle
          disposizioni  contenute   nel   presente   decreto,   delle
          attribuzioni di cui all'art. 3, delle  leggi  regionali  in
          materia di protezione civile,  e  in  coerenza  con  quanto
          previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  e
          successive modificazioni e, in particolare, provvedono, con
          continuita': 
                a) all'attuazione, in ambito comunale delle attivita'
          di prevenzione dei rischi di  cui  all'art.  11,  comma  1,
          lettera a); 
                b) all'adozione di tutti  i  provvedimenti,  compresi
          quelli   relativi   alla   pianificazione   dell'emergenza,
          necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di  eventi
          calamitosi in ambito comunale; 
                c)  all'ordinamento  dei   propri   uffici   e   alla
          disciplina  di  procedure  e  modalita'  di  organizzazione
          dell'azione amministrativa  peculiari  e  semplificate  per
          provvedere all'approntamento delle strutture  e  dei  mezzi
          necessari per l'espletamento delle relative  attivita',  al
          fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in
          occasione o in vista degli eventi di cui all'art. 7; 
                d) alla disciplina  della  modalita'  di  impiego  di
          personale qualificato da mobilitare, in occasione di eventi
          che  si  verificano  nel  territorio  di  altri  comuni,  a
          supporto delle amministrazioni locali colpite; 
                e) alla  predisposizione  dei  piani  comunali  o  di
          ambito, ai  sensi  dell'art.  3,  comma  3,  di  protezione
          civile, anche nelle forme  associative  e  di  cooperazione
          previste  e,  sulla  base  degli  indirizzi   nazionali   e
          regionali, alla cura della loro attuazione; 
                f) al verificarsi delle situazioni  di  emergenza  di
          cui all'art. 7, all'attivazione e alla direzione dei  primi
          soccorsi  alla  popolazione  e  degli  interventi   urgenti
          necessari a fronteggiare le emergenze; 
                g) alla  vigilanza  sull'attuazione  da  parte  delle
          strutture locali di protezione civile dei servizi urgenti; 
                h) all'impiego del volontariato di protezione  civile
          a livello comunale o di ambito, ai sensi dell'art. 3, comma
          3, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali. 
              3. L'organizzazione delle attivita' di cui al  comma  2
          nel  territorio  comunale  e'  articolata  secondo   quanto
          previsto nella pianificazione di protezione civile  di  cui
          all'art.  18  e  negli  indirizzi   regionali,   ove   sono
          disciplinate  le  modalita'  di  gestione  dei  servizi  di
          emergenza che  insistono  sul  territorio  del  comune,  in
          conformita' a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lettere
          b) e c). 
              4. Il comune approva con  deliberazione  consiliare  il
          piano di protezione civile comunale o  di  ambito,  redatto
          secondo criteri  e  modalita'  da  definire  con  direttive
          adottate  ai  sensi  dell'art.  15  e  con  gli   indirizzi
          regionali di cui all'art.  11,  comma  1,  lettera  b);  la
          deliberazione disciplina, altresi', meccanismi e  procedure
          per la revisione periodica  e  l'aggiornamento  del  piano,
          eventualmente rinviandoli ad atti del Sindaco, della Giunta
          o della competente  struttura  amministrativa,  nonche'  le
          modalita' di diffusione ai cittadini. 
              5. Il Sindaco, in  coerenza  con  quanto  previsto  dal
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  e  successive
          modificazioni,  per  finalita'  di  protezione  civile   e'
          responsabile, altresi': 
              a)  dell'adozione  di  provvedimenti  contingibili   ed
          urgenti di cui  all'art.  54  del  decreto  legislativo  18
          agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi
          pericoli per l'incolumita' pubblica, anche sulla base delle
          valutazioni formulate dalla struttura di protezione  civile
          costituita ai sensi di quanto  previsto  nell'ambito  della
          pianificazione di cui all'art. 18, comma 1, lettera b); 
              b) dello svolgimento, a cura del Comune, dell'attivita'
          di informazione alla popolazione sugli scenari di  rischio,
          sulla  pianificazione  di   protezione   civile   e   sulle
          situazioni di pericolo determinate dai  rischi  naturali  o
          derivanti dall'attivita' dell'uomo; 
              c) del coordinamento delle attivita' di assistenza alla
          popolazione colpita  nel  proprio  territorio  a  cura  del
          Comune, che provvede ai primi interventi  necessari  e  da'
          attuazione  a  quanto  previsto  dalla  pianificazione   di
          protezione civile, assicurando  il  costante  aggiornamento
          del flusso di informazioni con il Prefetto e il  Presidente
          della Giunta Regionale in occasione di eventi di  emergenza
          di cui all'art. 7, comma 1, lettere b) o c) . 
              6. Quando la calamita' naturale o l'evento non  possono
          essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune o
          di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di  cui
          all'art. 18, il Sindaco chiede l'intervento di altre  forze
          e strutture operative regionali alla Regione e di  forze  e
          strutture operative nazionali al  Prefetto,  che  adotta  i
          provvedimenti   di   competenza,   coordinando   i   propri
          interventi con  quelli  della  Regione;  a  tali  fini,  il
          Sindaco assicura il costante aggiornamento  del  flusso  di
          informazioni con il Prefetto e il Presidente  della  Giunta
          Regionale in occasione  di  eventi  di  emergenza,  curando
          altresi' l'attivita' di informazione alla popolazione. 
              7. Restano ferme le disposizioni specifiche riferite  a
          Roma capitale di cui all'art. 24 della legge 5 maggio 2009,
          n. 42, e successive modificazioni, ed ai  relativi  decreti
          legislativi di attuazione.".