Art. 02
Disposizioni in materia di creazione di aree attrezzate per
proprietari di seconde case
1. Nel capo I-bis del titolo I del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,
n. 229, dopo l'art. 4-bis e' aggiunto il seguente:
(( "Art. 4-ter (Aree attrezzate per finalita' turistiche). - 1. Ai
soggetti di cui all'art. 6, comma 2, lettera c), possono essere messe
a disposizione, a cura delle Regioni interessate, su richiesta dei
singoli Comuni, aree attrezzate per finalita' turistiche per il
collocamento di roulotte, camper o altre unita' abitative
immediatamente amovibili, nelle more del completamento degli
interventi di ricostruzione sugli immobili originari.
2. Le aree di cui al comma 1 sono inserite nel piano comunale di
emergenza ed individuate quali aree di emergenza, ai sensi dell'art.
12 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, nel limite
massimo di euro 10.000.000 per l'anno 2018, si provvede a valere
sulle risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'art.
4, comma 3. Con ordinanza adottata ai sensi dell'art. 2, comma 2,
sono determinati i criteri per la ripartizione delle risorse di cui
al periodo precedente, nonche' le modalita' e le procedure per
l'individuazione e la fruizione delle aree di cui al comma 1". ))
Riferimenti normativi
- Si riporta, per correttezza di informazione, il testo
dell'art. 12, del codice della protezione civile di cui al
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della
protezione civile):
"Art. 12 (Funzioni dei comuni ed esercizio della
funzione associata nell'ambito del Servizio nazionale della
protezione civile (Articoli 6 e 15 legge 225/1992; Art. 108
decreto legislativo 112/1998; Art. 12 legge 265/1999; Art.
24, legge 42/2009 e relativi decreti legislativi di
attuazione; Art. 1, comma 1, lettera e), decreto-legge
59/2012, conv. legge 100/2012; Art. 19 decreto-legge
95/2012, conv. legge 135/2012)
1. Lo svolgimento, in ambito comunale, delle attivita'
di pianificazione di protezione civile e di direzione dei
soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, e'
funzione fondamentale dei Comuni.
2. Per lo svolgimento della funzione di cui al comma 1,
i Comuni, anche in forma associata, nonche' in attuazione
dell'art. 1, comma 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56,
assicurano l'attuazione delle attivita' di protezione
civile nei rispettivi territori, secondo quanto stabilito
dalla pianificazione di cui all'art. 18, nel rispetto delle
disposizioni contenute nel presente decreto, delle
attribuzioni di cui all'art. 3, delle leggi regionali in
materia di protezione civile, e in coerenza con quanto
previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni e, in particolare, provvedono, con
continuita':
a) all'attuazione, in ambito comunale delle attivita'
di prevenzione dei rischi di cui all'art. 11, comma 1,
lettera a);
b) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi
quelli relativi alla pianificazione dell'emergenza,
necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi
calamitosi in ambito comunale;
c) all'ordinamento dei propri uffici e alla
disciplina di procedure e modalita' di organizzazione
dell'azione amministrativa peculiari e semplificate per
provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi
necessari per l'espletamento delle relative attivita', al
fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in
occasione o in vista degli eventi di cui all'art. 7;
d) alla disciplina della modalita' di impiego di
personale qualificato da mobilitare, in occasione di eventi
che si verificano nel territorio di altri comuni, a
supporto delle amministrazioni locali colpite;
e) alla predisposizione dei piani comunali o di
ambito, ai sensi dell'art. 3, comma 3, di protezione
civile, anche nelle forme associative e di cooperazione
previste e, sulla base degli indirizzi nazionali e
regionali, alla cura della loro attuazione;
f) al verificarsi delle situazioni di emergenza di
cui all'art. 7, all'attivazione e alla direzione dei primi
soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti
necessari a fronteggiare le emergenze;
g) alla vigilanza sull'attuazione da parte delle
strutture locali di protezione civile dei servizi urgenti;
h) all'impiego del volontariato di protezione civile
a livello comunale o di ambito, ai sensi dell'art. 3, comma
3, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.
3. L'organizzazione delle attivita' di cui al comma 2
nel territorio comunale e' articolata secondo quanto
previsto nella pianificazione di protezione civile di cui
all'art. 18 e negli indirizzi regionali, ove sono
disciplinate le modalita' di gestione dei servizi di
emergenza che insistono sul territorio del comune, in
conformita' a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lettere
b) e c).
4. Il comune approva con deliberazione consiliare il
piano di protezione civile comunale o di ambito, redatto
secondo criteri e modalita' da definire con direttive
adottate ai sensi dell'art. 15 e con gli indirizzi
regionali di cui all'art. 11, comma 1, lettera b); la
deliberazione disciplina, altresi', meccanismi e procedure
per la revisione periodica e l'aggiornamento del piano,
eventualmente rinviandoli ad atti del Sindaco, della Giunta
o della competente struttura amministrativa, nonche' le
modalita' di diffusione ai cittadini.
5. Il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, per finalita' di protezione civile e'
responsabile, altresi':
a) dell'adozione di provvedimenti contingibili ed
urgenti di cui all'art. 54 del decreto legislativo 18
agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi
pericoli per l'incolumita' pubblica, anche sulla base delle
valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile
costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della
pianificazione di cui all'art. 18, comma 1, lettera b);
b) dello svolgimento, a cura del Comune, dell'attivita'
di informazione alla popolazione sugli scenari di rischio,
sulla pianificazione di protezione civile e sulle
situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o
derivanti dall'attivita' dell'uomo;
c) del coordinamento delle attivita' di assistenza alla
popolazione colpita nel proprio territorio a cura del
Comune, che provvede ai primi interventi necessari e da'
attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di
protezione civile, assicurando il costante aggiornamento
del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente
della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza
di cui all'art. 7, comma 1, lettere b) o c) .
6. Quando la calamita' naturale o l'evento non possono
essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune o
di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui
all'art. 18, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze
e strutture operative regionali alla Regione e di forze e
strutture operative nazionali al Prefetto, che adotta i
provvedimenti di competenza, coordinando i propri
interventi con quelli della Regione; a tali fini, il
Sindaco assicura il costante aggiornamento del flusso di
informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta
Regionale in occasione di eventi di emergenza, curando
altresi' l'attivita' di informazione alla popolazione.
7. Restano ferme le disposizioni specifiche riferite a
Roma capitale di cui all'art. 24 della legge 5 maggio 2009,
n. 42, e successive modificazioni, ed ai relativi decreti
legislativi di attuazione.".