Art. 03
Disposizioni in materia di concessione
dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata
1. All'art. 6, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: (( "ai fini dell'adeguamento
igienico-sanitario ed energetico" sono sostituite dalle seguenti: "ai
fini dell'adeguamento igienico-sanitario, antincendio ed energetico,
nonche' dell'eliminazione delle barriere architettoniche"; ))
b) alla lettera c), le parole: (( "compreso l'adeguamento
igienico-sanitario" sono sostituite dalle seguenti: "compresi
l'adeguamento igienico-sanitario, energetico ed antincendio, nonche'
l'eliminazione delle barriere architettoniche". ))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti
in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici
del 2016), convertito con modificazioni dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 6 (Criteri e modalita' generali per la
concessione dei finanziamenti agevolati per la
ricostruzione privata)
1. Per gli interventi di ricostruzione o di recupero
degli immobili privati distrutti o danneggiati dalla crisi
sismica, da attuarsi nel rispetto dei limiti, dei parametri
e delle soglie stabiliti con provvedimenti adottati ai
sensi dell'art. 2, comma 2, possono essere previsti:
a) per gli immobili distrutti, un contributo pari al
100 per cento del costo delle strutture, degli elementi
architettonici esterni, comprese le finiture interne ed
esterne e gli impianti, e delle parti comuni dell'intero
edificio per la ricostruzione da realizzare nell'ambito
dello stesso insediamento, nel rispetto delle vigenti norme
tecniche che prevedono l'adeguamento sismico e nel limite
delle superfici preesistenti, aumentabili esclusivamente ai
fini dell'adeguamento igienico-sanitario, antincendio ed
energetico, nonche' dell'eliminazione delle barriere
architettoniche;
b) per gli immobili con livelli di danneggiamento e
vulnerabilita' inferiori alla soglia appositamente
stabilita, un contributo pari al 100 per cento del costo
della riparazione con rafforzamento locale o del ripristino
con miglioramento sismico delle strutture e degli elementi
architettonici esterni, comprese le rifiniture interne ed
esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio;
c) per gli immobili gravemente danneggiati, con
livelli di danneggiamento e vulnerabilita' superiori alla
soglia appositamente stabilita, un contributo pari al 100
per cento del costo degli interventi sulle strutture, con
miglioramento sismico, compresi l'adeguamento
igienico-sanitario, energetico ed antincendio, nonche'
l'eliminazione delle barriere architettoniche e per il
ripristino degli elementi architettonici esterni comprese
le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni
dell'intero edificio."