Art. 05
Disposizioni in materia di interventi di immediata esecuzione e
differimento di termini
1. All'art. 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
(( "1-bis. I progetti di cui al comma 1 possono riguardare
singole unita' immobiliari. In tal caso, il professionista incaricato
della progettazione assevera la rispondenza dell'intervento
all'obiettivo di cui al comma 1 del presente articolo"; ))
b) al comma 4:
1) al primo periodo, le parole: "30 aprile 2018" sono
sostituite dalle seguenti: (( "31 dicembre 2018"; ))
2) al secondo periodo, le parole: "per una sola volta e
comunque non oltre il 31 luglio 2018" sono sostituite dalle seguenti:
(( "comunque non oltre il 31 luglio 2019"; ))
3) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: (( "Per gli
edifici siti nelle aree perimetrate ai sensi dell'art. 5, comma 1,
lettera e), qualora l'intervento non sia immediatamente
autorizzabile, la documentazione richiesta va depositata entro
centocinquanta giorni dalla data di approvazione degli strumenti
urbanistici attuativi di cui all'art. 11 o dalla data di approvazione
della deperimetrazione con deliberazione della Giunta regionale". ))
2. Il termine di cui all'art. 2-bis, comma 5, del decreto-legge 16
ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2017, n. 172, e' differito al 31 dicembre 2018. Il termine
del 30 giugno 2018, di cui all'ordinanza 24 aprile 2018, n. 55, e'
conseguentemente prorogato fino alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto e fino alla predetta data
non si applica quanto previsto dall'art. 9, comma 2, dell'ordinanza
medesima.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 8, del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016),
convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,
n. 229, come modificato dalla presente legge :
"Art. 8 (Interventi di immediata esecuzione)
1. Al fine di favorire il rientro nelle unita'
immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e
di lavoro nei comuni interessati dagli eventi sismici di
cui all'art. 1, per gli edifici con danni lievi non
classificati agibili secondo la procedura AeDES di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio
2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre
2014, oppure classificati non utilizzabili secondo
procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione
civile e che necessitano soltanto di interventi di
immediata riparazione, i soggetti interessati possono,
previa presentazione di apposito progetto e asseverazione
da parte di un professionista abilitato che documenti il
nesso di causalita' tra gli eventi sismici di cui all'art.
1 e lo stato della struttura, oltre alla valutazione
economica del danno, effettuare l'immediato ripristino
della agibilita' degli edifici e delle strutture.
1-bis. I progetti di cui al comma 1 possono riguardare
singole unita' immobiliari. In tal caso, il professionista
incaricato della progettazione assevera la rispondenza
dell'intervento all'obiettivo di cui al comma 1 del
presente articolo".
2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2,
comma 2, entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono emanate disposizioni operative per l'attuazione degli
interventi di immediata esecuzione di cui al comma 1. Agli
oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo
provvede il Commissario straordinario, con proprio
provvedimento, nel limite delle risorse disponibili ai
sensi dell'art. 5.
3. I soggetti interessati, con comunicazione di inizio
lavori asseverata ai sensi dell'art. 6-bis del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n 380, anche in deroga all'art. 146 del codice di cui
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, comunicano
agli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'art.
3, che ne danno notizia agli uffici comunali competenti,
l'avvio dei lavori edilizi di riparazione o ripristino, da
eseguire comunque nel rispetto delle disposizioni stabilite
con i provvedimenti di cui al comma 2, nonche' dei
contenuti generali della pianificazione territoriale e
urbanistica, ivi inclusa quella paesaggistica, con
l'indicazione del progettista abilitato responsabile della
progettazione, del direttore dei lavori e dell'impresa
esecutrice, purche' le costruzioni non siano state
interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i
quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione,
allegando o autocertificando quanto necessario ad
assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di
settore con particolare riferimento a quelle in materia
edilizia, di sicurezza e sismica. I soggetti interessati,
entro il termine di sessanta giorni dall'inizio dei lavori,
provvedono a presentare la documentazione che non sia stata
gia' allegata alla comunicazione di avvio dei lavori di
riparazione o ripristino e che sia comunque necessaria per
il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, del titolo
abilitativo edilizio e dell'autorizzazione sismica.
4. Entro sessanta giorni dalla data di comunicazione
dell'avvio dei lavori ai sensi dei commi 1 e 3 e comunque
non oltre la data del 31 dicembre 2018, gli interessati
devono presentare agli Uffici speciali per la ricostruzione
la documentazione richiesta secondo le modalita' stabilite
negli appositi provvedimenti commissariali di disciplina
dei contributi di cui all'art. 5, comma 2. Con ordinanza
adottata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 2,
il Commissario straordinario puo' disporre il differimento
del termine previsto dal primo periodo, comunque non oltre
il 31 luglio 2019. Per gli edifici siti nelle aree
perimetrate ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera e),
qualora l'intervento non sia immediatamente autorizzabile,
la documentazione richiesta va depositata entro
centocinquanta giorni dalla data di approvazione degli
strumenti urbanistici attuativi di cui all'art. 11 o dalla
data di approvazione della deperimetrazione con
deliberazione della Giunta regionale. Il mancato rispetto
dei termini e delle modalita' di cui al presente comma
determina l'inammissibilita' della domanda di contributo e,
nei soli casi di inosservanza dei termini previsti dai
precedenti periodi, anche la decadenza dal contributo per
l'autonoma sistemazione eventualmente percepito dal
soggetto interessato.
5. I lavori di cui al presente articolo sono
obbligatoriamente affidati a imprese:
a) che risultino aver presentato domanda di
iscrizione nell'Anagrafe di cui all'art. 30, comma 6, e
fermo restando quanto previsto dallo stesso, abbiano
altresi' prodotto l'autocertificazione di cui all'articolo
89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e
successive modificazioni;
b) che non abbiano commesso violazioni agli obblighi
contributivi e previdenziali come attestato dal documento
unico di regolarita' contributiva (DURC) rilasciato a norma
dell'art. 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015;
c) per lavori di importo superiore a 258.000 euro,
che siano in possesso della qualificazione ai sensi
dell'art. 84 del codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50."
- L'Ordinanza 24 aprile 2018, n. 55 recante "Disciplina
per la delocalizzazione temporanea delle attivita'
economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati
dal sisma eseguiti e conclusi in data anteriore a quella di
entrata in vigore del decreto-legge n. 189 del 2016.
Modifiche alle ordinanze n. 24 del 12 maggio 2017, n. 39
dell'8 settembre 2017 e n. 51 del 28 marzo 2018. Proroga
del termine di cui all'art. 8, comma 4, del decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229, e s.m.i. Termine per il
deposito delle schede AeDES e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 10 maggio 2018, n. 107.