Art. 07 
 
        Interventi eseguiti per immediate esigenze abitative 
 
  1.  L'art.  8-bis  del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
e' sostituito dal seguente: 
  ((  "Art.  8-bis  (Interventi  eseguiti  per   immediate   esigenze
abitative). -  1.  Fatte  salve  le  norme  di  settore  in   materia
antisismica e di tutela dal rischio  idrogeologico,  sono  sottoposti
alla disciplina di cui all'art. 6, comma 1, lettera e-bis), del testo
unico di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  6  giugno
2001, n. 380, le opere o i manufatti  o  le  strutture  realizzati  o
acquistati autonomamente dai proprietari, o  loro  parenti  entro  il
terzo grado, usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento su
immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi  sismici  di
cui  all'art.  1  e  dichiarati  inagibili,  in  luogo  di  soluzioni
abitative  di  emergenza  consegnate  dalla  protezione  civile,  nel
periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore
della presente disposizione. La disposizione di cui al primo  periodo
si applica a condizione che le predette opere o manufatti o strutture
consistano nell'installazione, in  area  di  proprieta'  privata,  di
opere, di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di  strutture  di
qualsiasi genere, quali roulotte,  camper,  case  mobili,  che  siano
utilizzati  come  abitazioni,  che  siano  amovibili  e   diretti   a
soddisfare esigenze contingenti e meramente temporanee, anche se  non
preceduti dalla comunicazione di avvio lavori prevista  dal  medesimo
art. 6, comma 1, lettera e-bis), e siano realizzati in  sostituzione,
temporanea o parziale, di un immobile di proprieta' o in usufrutto  o
in possesso a titolo di altro diritto reale o di godimento, destinato
ad abitazione principale e dichiarato inagibile. Entro novanta giorni
dall'emanazione dell'ordinanza di agibilita' dell'immobile  distrutto
o danneggiato, i soggetti di cui al  primo  periodo  provvedono  alla
demolizione o rimozione delle opere o manufatti o strutture di cui al
presente  articolo  e  al  ripristino  dello  stato  dei  luoghi,  ad
eccezione dei casi in cui, in base ad accertamenti eseguiti da uffici
comunali, siano state  rispettate  le  prescrizioni  degli  strumenti
urbanistici comunali vigenti alla data di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione e le disposizioni contenute nel codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio
2004, n. 42; sono fatti salvi  il  rispetto  della  cubatura  massima
edificabile nell'area di proprieta'  privata,  come  stabilita  dagli
strumenti  urbanistici  vigenti,  anche  attraverso   la   successiva
demolizione parziale  o  totale  dell'edificio  esistente  dichiarato
inagibile, e la corresponsione dei contributi di cui all'art. 16  del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. )) 
  2. Fermo  restando  l'obbligo  di  demolizione  o  rimozione  della
struttura prefabbricata o amovibile e di ripristino dello  stato  dei
luoghi di cui al comma 1, limitatamente al  periodo  di  emergenza  e
comunque fino al novantesimo giorno dall'emanazione dell'ordinanza di
agibilita' dell'edificio distrutto o danneggiato, non si applicano le
sanzioni di cui all'art. 181 del codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
  3. Le ordinanze di demolizione e  restituzione  in  pristino  e  le
misure di sequestro preventivo emanate fino alla data di  entrata  in
vigore della presente disposizione, per  i  lavori  e  le  opere  che
rispettino le condizioni di cui al comma 1, sono inefficaci. 
  4. In caso di inadempimento delle attivita' di demolizione previste
dal presente articolo, alle  medesime  provvede  il  comune  nel  cui
territorio e' stato realizzato l'intervento, a spese del responsabile
della realizzazione delle opere o dei manufatti o delle strutture. 
  5. Al fine di garantire l'attuazione degli obblighi di  demolizione
di cui al comma 4, la domanda di contributo deve essere corredata,  a
pena  di  inammissibilita',  di  apposita  garanzia  sotto  forma  di
cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo  Stato,  al  valore  di
borsa, ovvero  di  fideiussione  rilasciata  da  imprese  bancarie  o
assicurative che rispondano ai  requisiti  di  solvibilita'  previsti
dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivita' o  rilasciata
dagli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui  all'art.  106
del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.
385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita' di rilascio
di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da  parte  di
una societa' di revisione iscritta all'albo  previsto  dall'art.  161
del testo unico di cui al decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
58, e che abbiano i requisiti minimi di solvibilita' richiesti  dalla
vigente normativa bancaria e assicurativa. I soggetti che, alla  data
di entrata in vigore del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, abbiano
gia' presentato la domanda di contributo  sono  tenuti  a  consegnare
l'integrazione documentale di cui  al  presente  comma  entro  trenta
giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  relativa  legge  di
conversione. 
  6.  La  garanzia  di  cui  al  comma  5  deve  essere  di   importo
corrispondente al costo della demolizione dei lavori e  opere  e  del
ripristino  dei  luoghi  ai  sensi  del  comma  1,  preventivato  dal
professionista incaricato del progetto di ricostruzione o riparazione
dell'immobile danneggiato ed indicato in apposita perizia asseverata,
rilasciata in favore del comune nel cui  territorio  l'intervento  e'
stato  eseguito,  e  deve  prevedere  espressamente  la  rinuncia  al
beneficio della preventiva escussione  del  debitore  principale,  la
rinuncia all'eccezione di  cui  all'art.  1957,  secondo  comma,  del
codice civile, nonche' l'operativita' della garanzia  medesima  entro
quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune". 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta, per completezza di informazione, il testo
          dell'art. 16,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.  380  (Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia edilizia -Testo A-): 
              "Art. 16 (L) Contributo per il rilascio del permesso di
          costruire 
              1. Salvo quanto disposto  dall'art.  17,  comma  3,  il
          rilascio   del   permesso   di   costruire   comporta    la
          corresponsione di un contributo  commisurato  all'incidenza
          degli  oneri  di  urbanizzazione  nonche'   al   costo   di
          costruzione, secondo le  modalita'  indicate  nel  presente
          articolo. 
              2. La  quota  di  contributo  relativa  agli  oneri  di
          urbanizzazione  e'  corrisposta  al  comune  all'atto   del
          rilascio  del  permesso  di  costruire  e,   su   richiesta
          dell'interessato, puo' essere rateizzata. A scomputo totale
          o parziale della quota dovuta,  il  titolare  del  permesso
          puo' obbligarsi  a  realizzare  direttamente  le  opere  di
          urbanizzazione, nel rispetto dell'art. 2,  comma  5,  della
          legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni,
          con le modalita' e le garanzie stabilite  dal  comune,  con
          conseguente  acquisizione   delle   opere   realizzate   al
          patrimonio indisponibile del comune. 
              2-bis. Nell'ambito degli strumenti  attuativi  e  degli
          atti  equivalenti   comunque   denominati   nonche'   degli
          interventi   in   diretta   attuazione   dello    strumento
          urbanistico generale, l'esecuzione diretta delle  opere  di
          urbanizzazione primaria di  cui  al  comma  7,  di  importo
          inferiore alla soglia di cui all'art. 28, comma 1,  lettera
          c),  del  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,
          funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del
          territorio, e'  a  carico  del  titolare  del  permesso  di
          costruire e non trova applicazione il  decreto  legislativo
          12 aprile 2006, n. 163. 
              3.  La  quota  di  contributo  relativa  al  costo   di
          costruzione,  determinata   all'atto   del   rilascio,   e'
          corrisposta  in  corso  d'opera,  con  le  modalita'  e  le
          garanzie stabilite dal comune, non  oltre  sessanta  giorni
          dalla ultimazione della costruzione. 
              4. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e
          secondaria e' stabilita  con  deliberazione  del  consiglio
          comunale in base alle tabelle parametriche che  la  regione
          definisce per classi di comuni in relazione: 
                a)  all'ampiezza  ed  all'andamento  demografico  dei
          comuni; 
                b) alle caratteristiche geografiche dei comuni; 
                c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti
          urbanistici vigenti; 
                d) ai limiti e rapporti minimi  inderogabili  fissati
          in applicazione dall'art. 41-quinquies, penultimo e  ultimo
          comma, della legge 17 agosto 1942, n.  1150,  e  successive
          modifiche e integrazioni, nonche' delle leggi regionali; 
                d-bis) alla differenziazione tra  gli  interventi  al
          fine di incentivare,  in  modo  particolare  nelle  aree  a
          maggiore densita' del costruito, quelli di ristrutturazione
          edilizia di cui all'art. 3, comma 1, lettera  d),  anziche'
          quelli di nuova costruzione; 
                d-ter) alla valutazione del maggior  valore  generato
          da interventi su aree o immobili in  variante  urbanistica,
          in deroga o con cambio di destinazione d'uso. Tale  maggior
          valore,   calcolato   dall'amministrazione   comunale,   e'
          suddiviso in misura non inferiore al 50 per  cento  tra  il
          comune e la parte privata ed e' erogato da quest'ultima  al
          comune stesso sotto forma di contributo straordinario,  che
          attesta l'interesse pubblico,  in  versamento  finanziario,
          vincolato a specifico centro di costo per la  realizzazione
          di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto  in
          cui ricade l'intervento, cessione di  aree  o  immobili  da
          destinare  a  servizi  di   pubblica   utilita',   edilizia
          residenziale sociale od opere pubbliche. 
              4-bis. Con riferimento a quanto  previsto  dal  secondo
          periodo della lettera d-ter) del comma 4, sono fatte  salve
          le diverse  disposizioni  delle  legislazioni  regionali  e
          degli strumenti urbanistici generali comunali. 
              5.  Nel  caso  di  mancata  definizione  delle  tabelle
          parametriche da parte della regione e fino alla definizione
          delle  tabelle  stesse,  i  comuni   provvedono,   in   via
          provvisoria,  con  deliberazione  del  consiglio  comunale,
          secondo i parametri di  cui  al  comma  4,  fermo  restando
          quanto previsto dal comma 4-bis. 
              6. Ogni cinque anni i comuni provvedono  ad  aggiornare
          gli oneri  di  urbanizzazione  primaria  e  secondaria,  in
          conformita'  alle  relative  disposizioni   regionali,   in
          relazione ai riscontri e prevedibili costi delle  opere  di
          urbanizzazione primaria, secondaria e generale. 
              7. Gli oneri di urbanizzazione primaria  sono  relativi
          ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta
          o  di  parcheggio,  fognature,   rete   idrica,   rete   di
          distribuzione dell'energia elettrica e  del  gas,  pubblica
          illuminazione, spazi di verde attrezzato. 
              7-bis. Tra gli interventi di urbanizzazione primaria di
          cui  al  comma  7  rientrano  i  cavedi  multiservizi  e  i
          cavidotti per il passaggio di  reti  di  telecomunicazioni,
          salvo nelle aree individuate  dai  comuni  sulla  base  dei
          criteri definiti dalle regioni. 
              8. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi
          ai seguenti interventi: asili nido e scuole materne, scuole
          dell'obbligo nonche' strutture e complessi per l'istruzione
          superiore all'obbligo, mercati  di  quartiere,  delegazioni
          comunali,  chiese  e  altri  edifici  religiosi,   impianti
          sportivi di quartiere,  aree  verdi  di  quartiere,  centri
          sociali  e  attrezzature  culturali  e   sanitarie.   Nelle
          attrezzature  sanitarie  sono  ricomprese  le   opere,   le
          costruzioni e gli impianti destinati allo  smaltimento,  al
          riciclaggio  o  alla  distruzione   dei   rifiuti   urbani,
          speciali, pericolosi, solidi e liquidi,  alla  bonifica  di
          aree inquinate. 
              9. Il costo di  costruzione  per  i  nuovi  edifici  e'
          determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai
          costi  massimi  ammissibili   per   l'edilizia   agevolata,
          definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g)  del
          primo comma dell'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n.  457.
          Con lo stesso provvedimento le regioni identificano  classi
          di  edifici  con   caratteristiche   superiori   a   quelle
          considerate  nelle  vigenti  disposizioni  di   legge   per
          l'edilizia  agevolata,  per  le  quali   sono   determinate
          maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura  non
          superiore al 50 per cento. Nei periodi intercorrenti tra le
          determinazioni regionali, ovvero in  eventuale  assenza  di
          tali determinazioni, il costo di  costruzione  e'  adeguato
          annualmente, ed autonomamente, in ragione  dell'intervenuta
          variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto
          nazionale di statistica (ISTAT). Il contributo afferente al
          permesso di costruire comprende una quota di  detto  costo,
          variabile dal 5 per  cento  al  20  per  cento,  che  viene
          determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche
          e  delle  tipologie  delle   costruzioni   e   della   loro
          destinazione ed ubicazione. 
              10. Nel caso di  interventi  su  edifici  esistenti  il
          costo di costruzione e' determinato in relazione  al  costo
          degli interventi stessi, cosi' come individuati dal  comune
          in base ai progetti presentati per ottenere il permesso  di
          costruire.  Al  fine  di  incentivare   il   recupero   del
          patrimonio  edilizio  esistente,  per  gli  interventi   di
          ristrutturazione edilizia  di  cui  all'art.  3,  comma  1,
          lettera  d),  i  comuni  hanno  comunque  la  facolta'   di
          deliberare che i costi  di  costruzione  ad  essi  relativi
          siano  inferiori  ai  valori  determinati  per   le   nuove
          costruzioni.". 
              - Si riporta il testo dell''art.  181  del  codice  dei
          beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui   al   decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: 
              "Art. 181 Opere eseguite in assenza di autorizzazione o
          in difformita' da essa 
              1. Chiunque, senza la prescritta  autorizzazione  o  in
          difformita' di essa, esegue lavori di qualsiasi  genere  su
          beni paesaggistici e' punito con le pene previste dall'art.
          44, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica
          6 giugno 2001, n. 380. 
              1-bis. La pena e' della reclusione  da  uno  a  quattro
          anni qualora i lavori di cui al comma 1: 
                a) ricadano su immobili od  aree  che,  per  le  loro
          caratteristiche paesaggistiche siano  stati  dichiarati  di
          notevole  interesse  pubblico  con  apposito  provvedimento
          emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori; 
                b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai
          sensi dell'art. 142 ed abbiano comportato  un  aumento  dei
          manufatti superiore al trenta per  cento  della  volumetria
          della  costruzione  originaria  o,   in   alternativa,   un
          ampliamento della medesima superiore a  settecentocinquanta
          metri cubi, ovvero  ancora  abbiano  comportato  una  nuova
          costruzione con una volumetria  superiore  ai  mille  metri
          cubi. 
              1-ter. Ferma  restando  l'applicazione  delle  sanzioni
          amministrative pecuniarie  di  cui  all'art.  167,  qualora
          l'autorita'   amministrativa    competente    accerti    la
          compatibilita' paesaggistica secondo le procedure di cui al
          comma 1-quater, la disposizione di cui al comma  1  non  si
          applica: 
                a) per i lavori, realizzati in assenza o  difformita'
          dall'autorizzazione   paesaggistica,   che   non    abbiano
          determinato creazione di superfici utili  o  volumi  ovvero
          aumento di quelli legittimamente realizzati; 
                b)  per  l'impiego  di   materiali   in   difformita'
          dall'autorizzazione paesaggistica; 
                c) per i lavori  configurabili  quali  interventi  di
          manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'art. 3
          del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,
          n. 380. 
              1-quater. Il proprietario,  possessore  o  detentore  a
          qualsiasi  titolo  dell'immobile  o  dell'area  interessati
          dagli interventi di cui al comma  1-ter  presenta  apposita
          domanda all'autorita' preposta alla gestione del vincolo ai
          fini dell'accertamento della  compatibilita'  paesaggistica
          degli  interventi  medesimi.  L'autorita'   competente   si
          pronuncia sulla domanda  entro  il  termine  perentorio  di
          centottanta  giorni,   previo   parere   vincolante   della
          soprintendenza da rendersi entro il termine  perentorio  di
          novanta giorni. 
              1-quinquies. La rimessione in  pristino  delle  aree  o
          degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici,  da  parte
          del  trasgressore,  prima  che  venga  disposta   d'ufficio
          dall'autorita'  amministrativa,  e   comunque   prima   che
          intervenga la condanna, estingue il reato di cui  al  comma
          1. 
              2. Con  la  sentenza  di  condanna  viene  ordinata  la
          rimessione in pristino dello stato dei luoghi a  spese  del
          condannato. Copia della sentenza e' trasmessa alla  regione
          ed al comune  nel  cui  territorio  e'  stata  commessa  la
          violazione.". 
              - Si riporta il testo dell'art. 106 del testo unico  di
          cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo
          unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) : 
              "Art. 106 Albo degli intermediari finanziari 
              1.   L'esercizio    nei    confronti    del    pubblico
          dell'attivita'  di  concessione  di   finanziamenti   sotto
          qualsiasi forma e' riservato agli  intermediari  finanziari
          autorizzati, iscritti in  un  apposito  albo  tenuto  dalla
          Banca d'Italia. 
              2.  Oltre  alle  attivita'  di  cui  al  comma  1   gli
          intermediari finanziari possono: 
                a) emettere moneta elettronica e prestare servizi  di
          pagamento a condizione che  siano  a  cio'  autorizzati  ai
          sensi dell'art. 114-quinquies,  comma  4,  e  iscritti  nel
          relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento  a
          condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi  dell'art.
          114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo; 
                b) prestare servizi di investimento se autorizzati ai
          sensi dell'art. 18, comma 3,  del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58; 
                c) esercitare le altre attivita' a loro eventualmente
          consentite  dalla  legge  nonche'  attivita'   connesse   o
          strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate  dalla
          Banca d'Italia. 
              3. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita
          la Banca d'Italia, specifica il contenuto  delle  attivita'
          indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze  ricorra
          l'esercizio nei confronti del pubblico.". 
              - Si riporta il testo dell''art. 161 del testo unico di
          cui  al  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.   58
          (Regolamento  recante  norme   per   l'individuazione   dei
          requisiti  di   onorabilita'   e   professionalita'   degli
          esponenti  aziendali  delle  banche  e   delle   cause   di
          sospensione): 
              "Art. 161 Albo speciale delle societa' di revisione 
              1. La CONSOB provvede alla tenuta di un  albo  speciale
          delle societa' di revisione abilitate  all'esercizio  delle
          attivita' previste dagli articoli 155 e 158. 
              2. La CONSOB iscrive le societa' di revisione nell'albo
          speciale  previo  accertamento   dei   requisiti   previsti
          dall'art. 6, comma 1, del decreto  legislativo  27  gennaio
          1992, n. 88, e del requisito di idoneita' tecnica. Non puo'
          essere iscritta nell'albo speciale la societa' di revisione
          il cui amministratore si  trovi  in  una  delle  situazioni
          previste dall'art. 8, comma 1, del decreto  legislativo  27
          gennaio 1992, n. 88. 
              3.  Le  societa'  di  revisione  costituite  all'estero
          possono  essere  iscritte  nell'albo  se  in  possesso  dei
          requisiti previsti dal comma 2. Tali  societa'  trasmettono
          alla  CONSOB  una  situazione  contabile  annuale  riferita
          all'attivita'  di  revisione  e  organizzazione   contabile
          esercitata in Italia. 
              4. Per l'iscrizione nell'albo le societa' di  revisione
          devono essere munite di idonea garanzia prestata da banche,
          assicurazioni o intermediari iscritti nell'elenco  speciale
          previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre
          1993,  n.  385,  o   avere   stipulato   una   polizza   di
          assicurazione della responsabilita' civile per negligenze o
          errori  professionali,  comprensiva  della   garanzia   per
          infedelta' dei dipendenti,  per  la  copertura  dei  rischi
          derivanti  dall'esercizio   dell'attivita'   di   revisione
          contabile. L'ammontare della  garanzia  o  della  copertura
          assicurativa e'  stabilito  annualmente  dalla  CONSOB  per
          classi  di  volume  d'affari  e  in  base  agli   ulteriori
          parametri   da   essa   eventualmente    individuati    con
          regolamento. ". 
              - Si riporta il testo dell'art. 1957 del codice civile: 
              "Art. 1957. Scadenza dell'obbligazione principale 
              Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la  scadenza
          dell'obbligazione principale, purche'  il  creditore  entro
          sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e
          le abbia con diligenza continuate. 
              La disposizione si applica anche  al  caso  in  cui  il
          fideiussore ha espressamente limitato la  sua  fideiussione
          allo stesso termine dell'obbligazione principale. 
              In questo caso pero' l'istanza contro il debitore  deve
          essere proposta entro due mesi. 
              L'istanza proposta contro  il  debitore  interrompe  la
          prescrizione anche nei confronti del fideiussore".