Art. 07
Interventi eseguiti per immediate esigenze abitative
1. L'art. 8-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
e' sostituito dal seguente:
(( "Art. 8-bis (Interventi eseguiti per immediate esigenze
abitative). - 1. Fatte salve le norme di settore in materia
antisismica e di tutela dal rischio idrogeologico, sono sottoposti
alla disciplina di cui all'art. 6, comma 1, lettera e-bis), del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, le opere o i manufatti o le strutture realizzati o
acquistati autonomamente dai proprietari, o loro parenti entro il
terzo grado, usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento su
immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici di
cui all'art. 1 e dichiarati inagibili, in luogo di soluzioni
abitative di emergenza consegnate dalla protezione civile, nel
periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore
della presente disposizione. La disposizione di cui al primo periodo
si applica a condizione che le predette opere o manufatti o strutture
consistano nell'installazione, in area di proprieta' privata, di
opere, di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di
qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, che siano
utilizzati come abitazioni, che siano amovibili e diretti a
soddisfare esigenze contingenti e meramente temporanee, anche se non
preceduti dalla comunicazione di avvio lavori prevista dal medesimo
art. 6, comma 1, lettera e-bis), e siano realizzati in sostituzione,
temporanea o parziale, di un immobile di proprieta' o in usufrutto o
in possesso a titolo di altro diritto reale o di godimento, destinato
ad abitazione principale e dichiarato inagibile. Entro novanta giorni
dall'emanazione dell'ordinanza di agibilita' dell'immobile distrutto
o danneggiato, i soggetti di cui al primo periodo provvedono alla
demolizione o rimozione delle opere o manufatti o strutture di cui al
presente articolo e al ripristino dello stato dei luoghi, ad
eccezione dei casi in cui, in base ad accertamenti eseguiti da uffici
comunali, siano state rispettate le prescrizioni degli strumenti
urbanistici comunali vigenti alla data di entrata in vigore della
presente disposizione e le disposizioni contenute nel codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42; sono fatti salvi il rispetto della cubatura massima
edificabile nell'area di proprieta' privata, come stabilita dagli
strumenti urbanistici vigenti, anche attraverso la successiva
demolizione parziale o totale dell'edificio esistente dichiarato
inagibile, e la corresponsione dei contributi di cui all'art. 16 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. ))
2. Fermo restando l'obbligo di demolizione o rimozione della
struttura prefabbricata o amovibile e di ripristino dello stato dei
luoghi di cui al comma 1, limitatamente al periodo di emergenza e
comunque fino al novantesimo giorno dall'emanazione dell'ordinanza di
agibilita' dell'edificio distrutto o danneggiato, non si applicano le
sanzioni di cui all'art. 181 del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
3. Le ordinanze di demolizione e restituzione in pristino e le
misure di sequestro preventivo emanate fino alla data di entrata in
vigore della presente disposizione, per i lavori e le opere che
rispettino le condizioni di cui al comma 1, sono inefficaci.
4. In caso di inadempimento delle attivita' di demolizione previste
dal presente articolo, alle medesime provvede il comune nel cui
territorio e' stato realizzato l'intervento, a spese del responsabile
della realizzazione delle opere o dei manufatti o delle strutture.
5. Al fine di garantire l'attuazione degli obblighi di demolizione
di cui al comma 4, la domanda di contributo deve essere corredata, a
pena di inammissibilita', di apposita garanzia sotto forma di
cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di
borsa, ovvero di fideiussione rilasciata da imprese bancarie o
assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita' previsti
dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivita' o rilasciata
dagli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106
del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita' di rilascio
di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di
una societa' di revisione iscritta all'albo previsto dall'art. 161
del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, e che abbiano i requisiti minimi di solvibilita' richiesti dalla
vigente normativa bancaria e assicurativa. I soggetti che, alla data
di entrata in vigore del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, abbiano
gia' presentato la domanda di contributo sono tenuti a consegnare
l'integrazione documentale di cui al presente comma entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della relativa legge di
conversione.
6. La garanzia di cui al comma 5 deve essere di importo
corrispondente al costo della demolizione dei lavori e opere e del
ripristino dei luoghi ai sensi del comma 1, preventivato dal
professionista incaricato del progetto di ricostruzione o riparazione
dell'immobile danneggiato ed indicato in apposita perizia asseverata,
rilasciata in favore del comune nel cui territorio l'intervento e'
stato eseguito, e deve prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del
codice civile, nonche' l'operativita' della garanzia medesima entro
quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune".
Riferimenti normativi
- Si riporta, per completezza di informazione, il testo
dell'art. 16, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia -Testo A-):
"Art. 16 (L) Contributo per il rilascio del permesso di
costruire
1. Salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 3, il
rilascio del permesso di costruire comporta la
corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza
degli oneri di urbanizzazione nonche' al costo di
costruzione, secondo le modalita' indicate nel presente
articolo.
2. La quota di contributo relativa agli oneri di
urbanizzazione e' corrisposta al comune all'atto del
rilascio del permesso di costruire e, su richiesta
dell'interessato, puo' essere rateizzata. A scomputo totale
o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso
puo' obbligarsi a realizzare direttamente le opere di
urbanizzazione, nel rispetto dell'art. 2, comma 5, della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni,
con le modalita' e le garanzie stabilite dal comune, con
conseguente acquisizione delle opere realizzate al
patrimonio indisponibile del comune.
2-bis. Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli
atti equivalenti comunque denominati nonche' degli
interventi in diretta attuazione dello strumento
urbanistico generale, l'esecuzione diretta delle opere di
urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di importo
inferiore alla soglia di cui all'art. 28, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del
territorio, e' a carico del titolare del permesso di
costruire e non trova applicazione il decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163.
3. La quota di contributo relativa al costo di
costruzione, determinata all'atto del rilascio, e'
corrisposta in corso d'opera, con le modalita' e le
garanzie stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni
dalla ultimazione della costruzione.
4. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e
secondaria e' stabilita con deliberazione del consiglio
comunale in base alle tabelle parametriche che la regione
definisce per classi di comuni in relazione:
a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei
comuni;
b) alle caratteristiche geografiche dei comuni;
c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti
urbanistici vigenti;
d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati
in applicazione dall'art. 41-quinquies, penultimo e ultimo
comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive
modifiche e integrazioni, nonche' delle leggi regionali;
d-bis) alla differenziazione tra gli interventi al
fine di incentivare, in modo particolare nelle aree a
maggiore densita' del costruito, quelli di ristrutturazione
edilizia di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), anziche'
quelli di nuova costruzione;
d-ter) alla valutazione del maggior valore generato
da interventi su aree o immobili in variante urbanistica,
in deroga o con cambio di destinazione d'uso. Tale maggior
valore, calcolato dall'amministrazione comunale, e'
suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il
comune e la parte privata ed e' erogato da quest'ultima al
comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che
attesta l'interesse pubblico, in versamento finanziario,
vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione
di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in
cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da
destinare a servizi di pubblica utilita', edilizia
residenziale sociale od opere pubbliche.
4-bis. Con riferimento a quanto previsto dal secondo
periodo della lettera d-ter) del comma 4, sono fatte salve
le diverse disposizioni delle legislazioni regionali e
degli strumenti urbanistici generali comunali.
5. Nel caso di mancata definizione delle tabelle
parametriche da parte della regione e fino alla definizione
delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in via
provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale,
secondo i parametri di cui al comma 4, fermo restando
quanto previsto dal comma 4-bis.
6. Ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare
gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in
conformita' alle relative disposizioni regionali, in
relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di
urbanizzazione primaria, secondaria e generale.
7. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi
ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta
o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di
distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica
illuminazione, spazi di verde attrezzato.
7-bis. Tra gli interventi di urbanizzazione primaria di
cui al comma 7 rientrano i cavedi multiservizi e i
cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni,
salvo nelle aree individuate dai comuni sulla base dei
criteri definiti dalle regioni.
8. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi
ai seguenti interventi: asili nido e scuole materne, scuole
dell'obbligo nonche' strutture e complessi per l'istruzione
superiore all'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni
comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti
sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri
sociali e attrezzature culturali e sanitarie. Nelle
attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le
costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al
riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani,
speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di
aree inquinate.
9. Il costo di costruzione per i nuovi edifici e'
determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai
costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata,
definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del
primo comma dell'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
Con lo stesso provvedimento le regioni identificano classi
di edifici con caratteristiche superiori a quelle
considerate nelle vigenti disposizioni di legge per
l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate
maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non
superiore al 50 per cento. Nei periodi intercorrenti tra le
determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di
tali determinazioni, il costo di costruzione e' adeguato
annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta
variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT). Il contributo afferente al
permesso di costruire comprende una quota di detto costo,
variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene
determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche
e delle tipologie delle costruzioni e della loro
destinazione ed ubicazione.
10. Nel caso di interventi su edifici esistenti il
costo di costruzione e' determinato in relazione al costo
degli interventi stessi, cosi' come individuati dal comune
in base ai progetti presentati per ottenere il permesso di
costruire. Al fine di incentivare il recupero del
patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di
ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3, comma 1,
lettera d), i comuni hanno comunque la facolta' di
deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi
siano inferiori ai valori determinati per le nuove
costruzioni.".
- Si riporta il testo dell''art. 181 del codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:
"Art. 181 Opere eseguite in assenza di autorizzazione o
in difformita' da essa
1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in
difformita' di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su
beni paesaggistici e' punito con le pene previste dall'art.
44, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380.
1-bis. La pena e' della reclusione da uno a quattro
anni qualora i lavori di cui al comma 1:
a) ricadano su immobili od aree che, per le loro
caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di
notevole interesse pubblico con apposito provvedimento
emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori;
b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai
sensi dell'art. 142 ed abbiano comportato un aumento dei
manufatti superiore al trenta per cento della volumetria
della costruzione originaria o, in alternativa, un
ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta
metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova
costruzione con una volumetria superiore ai mille metri
cubi.
1-ter. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie di cui all'art. 167, qualora
l'autorita' amministrativa competente accerti la
compatibilita' paesaggistica secondo le procedure di cui al
comma 1-quater, la disposizione di cui al comma 1 non si
applica:
a) per i lavori, realizzati in assenza o difformita'
dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano
determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero
aumento di quelli legittimamente realizzati;
b) per l'impiego di materiali in difformita'
dall'autorizzazione paesaggistica;
c) per i lavori configurabili quali interventi di
manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'art. 3
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380.
1-quater. Il proprietario, possessore o detentore a
qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati
dagli interventi di cui al comma 1-ter presenta apposita
domanda all'autorita' preposta alla gestione del vincolo ai
fini dell'accertamento della compatibilita' paesaggistica
degli interventi medesimi. L'autorita' competente si
pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di
centottanta giorni, previo parere vincolante della
soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di
novanta giorni.
1-quinquies. La rimessione in pristino delle aree o
degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici, da parte
del trasgressore, prima che venga disposta d'ufficio
dall'autorita' amministrativa, e comunque prima che
intervenga la condanna, estingue il reato di cui al comma
1.
2. Con la sentenza di condanna viene ordinata la
rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del
condannato. Copia della sentenza e' trasmessa alla regione
ed al comune nel cui territorio e' stata commessa la
violazione.".
- Si riporta il testo dell'art. 106 del testo unico di
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) :
"Art. 106 Albo degli intermediari finanziari
1. L'esercizio nei confronti del pubblico
dell'attivita' di concessione di finanziamenti sotto
qualsiasi forma e' riservato agli intermediari finanziari
autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla
Banca d'Italia.
2. Oltre alle attivita' di cui al comma 1 gli
intermediari finanziari possono:
a) emettere moneta elettronica e prestare servizi di
pagamento a condizione che siano a cio' autorizzati ai
sensi dell'art. 114-quinquies, comma 4, e iscritti nel
relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a
condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi dell'art.
114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo;
b) prestare servizi di investimento se autorizzati ai
sensi dell'art. 18, comma 3, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58;
c) esercitare le altre attivita' a loro eventualmente
consentite dalla legge nonche' attivita' connesse o
strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla
Banca d'Italia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attivita'
indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra
l'esercizio nei confronti del pubblico.".
- Si riporta il testo dell''art. 161 del testo unico di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
(Regolamento recante norme per l'individuazione dei
requisiti di onorabilita' e professionalita' degli
esponenti aziendali delle banche e delle cause di
sospensione):
"Art. 161 Albo speciale delle societa' di revisione
1. La CONSOB provvede alla tenuta di un albo speciale
delle societa' di revisione abilitate all'esercizio delle
attivita' previste dagli articoli 155 e 158.
2. La CONSOB iscrive le societa' di revisione nell'albo
speciale previo accertamento dei requisiti previsti
dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 88, e del requisito di idoneita' tecnica. Non puo'
essere iscritta nell'albo speciale la societa' di revisione
il cui amministratore si trovi in una delle situazioni
previste dall'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 88.
3. Le societa' di revisione costituite all'estero
possono essere iscritte nell'albo se in possesso dei
requisiti previsti dal comma 2. Tali societa' trasmettono
alla CONSOB una situazione contabile annuale riferita
all'attivita' di revisione e organizzazione contabile
esercitata in Italia.
4. Per l'iscrizione nell'albo le societa' di revisione
devono essere munite di idonea garanzia prestata da banche,
assicurazioni o intermediari iscritti nell'elenco speciale
previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, o avere stipulato una polizza di
assicurazione della responsabilita' civile per negligenze o
errori professionali, comprensiva della garanzia per
infedelta' dei dipendenti, per la copertura dei rischi
derivanti dall'esercizio dell'attivita' di revisione
contabile. L'ammontare della garanzia o della copertura
assicurativa e' stabilito annualmente dalla CONSOB per
classi di volume d'affari e in base agli ulteriori
parametri da essa eventualmente individuati con
regolamento. ".
- Si riporta il testo dell'art. 1957 del codice civile:
"Art. 1957. Scadenza dell'obbligazione principale
Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza
dell'obbligazione principale, purche' il creditore entro
sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e
le abbia con diligenza continuate.
La disposizione si applica anche al caso in cui il
fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione
allo stesso termine dell'obbligazione principale.
In questo caso pero' l'istanza contro il debitore deve
essere proposta entro due mesi.
L'istanza proposta contro il debitore interrompe la
prescrizione anche nei confronti del fideiussore".