Art. 08
Disposizioni in materia di ruderi e collabenti
1. All'art. 10 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "e non allacciati alle reti di pubblici
servizi" sono soppresse;
b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
(( "3-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si
applicano agli immobili formalmente dichiarati di interesse culturale
ai sensi della parte seconda del codice di cui al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42". ))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 10 del citato
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 10. Ruderi ed edifici collabenti
1. Non sono ammissibili a contributo gli edifici
costituiti da unita' immobiliari destinate ad abitazioni o
ad attivita' produttive che, alla data del 24 agosto 2016
con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, alla data
del 26 ottobre 2016 con riferimento ai comuni di cui
all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con
riferimento ai comuni di cui all'allegato 2-bis, non
avevano i requisiti per essere utilizzabili a fini
residenziali o produttivi, in quanto erano collabenti,
fatiscenti ovvero inagibili, a seguito di certificazione o
accertamento comunale, per motivi statici o
igienico-sanitari, o in quanto privi di impianti.
2. L'utilizzabilita' degli edifici alla data del 24
agosto 2016 con riferimento ai comuni di cui all'allegato
1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai comuni
di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017
con riferimento ai comuni di cui all'allegato 2-bis deve
essere attestata dal richiedente in sede di presentazione
del progetto mediante perizia asseverata debitamente
documentata. L'ufficio per la ricostruzione competente
verifica, anche avvalendosi delle schede AeDES di cui
all'art. 8, comma 1, la presenza delle condizioni per
l'ammissibilita' a contributo.
3. Ai proprietari degli immobili oggetto del presente
articolo puo' essere concesso un contributo esclusivamente
per le spese sostenute per la demolizione dell'immobile
stesso, la rimozione dei materiali e la pulizia dell'area.
L'entita' di tale contributo e le modalita' del suo
riconoscimento sono stabiliti con provvedimenti adottati ai
sensi dell'art. 2, comma 2, nei limiti delle risorse
disponibili.
3-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non
si applicano agli immobili formalmente dichiarati di
interesse culturale ai sensi della parte seconda del codice
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"