Art. 09 
 
                     Semplificazioni in materia 
                 di strumenti urbanistici attuativi 
 
  1. Al comma 2 dell'art. 11 del decreto-legge 17  ottobre  2016,  n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:  ((  "Gli  stessi
strumenti  urbanistici  attuativi  sono  esclusi  dalla   valutazione
ambientale strategica (VAS) e  dalla  verifica  di  assoggettabilita'
alla VAS qualora non prevedano contemporaneamente: a)  aumento  della
popolazione insediabile, calcolata attribuendo  a  ogni  abitante  da
insediare centoventi metri cubi di  volume  edificabile,  rispetto  a
quella residente in  base  ai  dati  del  censimento  generale  della
popolazione effettuato dall'ISTAT nel 2011;  b)  aumento  delle  aree
urbanizzate rispetto a quelle esistenti prima  degli  eventi  sismici
iniziati il  24  agosto  2016;  c)  opere  o  interventi  soggetti  a
procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) o a  valutazione
d'incidenza". )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 11, comma 2, del citato
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 11. Interventi su centri storici e  su  centri  e
          nuclei urbani e rurali 
              Omissis 
              2. Gli strumenti urbanistici attuativi di cui al  comma
          1 rispettano i principi di indirizzo per la  pianificazione
          stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'art.  2,
          comma 2. Gli stessi strumenti  urbanistici  attuativi  sono
          esclusi dalla valutazione  ambientale  strategica  (VAS)  e
          dalla verifica di assoggettabilita' alla  VAS  qualora  non
          prevedano contemporaneamente: a) aumento della  popolazione
          insediabile,  calcolata  attribuendo  a  ogni  abitante  da
          insediare centoventi  metri  cubi  di  volume  edificabile,
          rispetto a quella residente in base ai dati del  censimento
          generale della popolazione effettuato dall'ISTAT nel  2011;
          b)  aumento  delle  aree  urbanizzate  rispetto  a   quelle
          esistenti prima degli eventi sismici iniziati il 24  agosto
          2016;  c)  opere  o  interventi  soggetti  a  procedure  di
          valutazione di impatto ambientale  (VIA)  o  a  valutazione
          d'incidenza. Mediante apposita ordinanza commissariale sono
          disciplinate   le    modalita'    di    partecipazione    e
          coinvolgimento dei cittadini  alle  scelte  in  materia  di
          pianificazione e sviluppo territoriale.".