Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del  testo  unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                              ((Art. 01 
 
Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n.  52,  in
  materia di validita' della certificazione verde COVID-19. 
 
  1. All'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 22  aprile  2021,  n.
52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,
dopo le parole: «dall'esecuzione del test» sono inserite le seguenti:
«antigenico rapido e di  settantadue  ore  dall'esecuzione  del  test
molecolare».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo  9  del
          decreto legge 22  aprile  2021,  n.  52,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2021, n. 96,  recante  «Misure
          urgenti per la graduale ripresa delle attivita'  economiche
          e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della
          diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19»,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17  giugno  2021,  n.  87,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «5. La certificazione verde COVID-19  rilasciata  sulla
          base della condizione prevista dal comma 2, lettera c),  ha
          una validita' di quarantotto ore dall'esecuzione  del  test
          antigenico rapido e di settantadue ore dall'esecuzione  del
          test   molecolare   ed   e'    prodotta,    su    richiesta
          dell'interessato, in formato  cartaceo  o  digitale,  dalle
          strutture   sanitarie   pubbliche,   da   quelle    private
          autorizzate o accreditate e dalle farmacie che  svolgono  i
          test di cui al comma 1, lettere c) e d), ovvero dai  medici
          di medicina generale o pediatri di libera scelta.