Art. 02
  (( Disposizioni per la disciplina del traffico nei centri abitati

  1.  Al  comma  14 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile
1992,  n.  285,  e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo:
  "La  violazione  del divieto di circolazione nelle corsie riservate
ai  mezzi  pubblici  di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a
traffico  limitato  e'  soggetta  alla  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10".
  2.  Dopo  il  comma  15  dell'articolo 7 del decreto legislativo 30
aprile  1992,  n.  285,  e  successive  modificazioni, e' aggiunto il
seguente:
  "15-bis.   Salvo   che  il  fatto  costituisca  reato,  coloro  che
esercitano  abusivamente,  anche avvalendosi di altre persone, ovvero
determinano   altri   ad   esercitare   abusivamente  l'attivita'  di
parcheggiatore   o   guardiamacchine  sono  puniti  con  la  sanzione
amministrativa  del  pagamento di una somma da euro 652 a euro 2.620.
Se  nell'attivita'  sono impiegati minori la somma e' raddoppiata. Si
applica,  in  ogni  caso, la sanzione accessoria della confisca delle
somme  percepite, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo
VI". ))
 
          Riferimenti normativi: (art. 02)
              - Il  testo vigente dell'art. 7 del decreto legislativo
          n. 285 del 1992, come modificato dalla legge qui pubblicata
          e' il seguente:
              "Art. 7 (Regolamentazione della circolazione nei centri
          abitati).  -  1.  Nei  centri abitati i comuni possono, con
          ordinanza del sindaco:
                a) adottare  i  provvedimenti  indicati  nell'art. 6,
          commi 1, 2 e 4;
                b) limitare  la  circolazione  di  tutte  o di alcune
          categorie  di  veicoli per accertate e motivate esigenze di
          prevenzione  degli  inquinamenti e di tutela del patrimonio
          artistico,   ambientale   e  naturale,  conformemente  alle
          direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei
          trasporti,   sentiti,  per  le  rispettive  competenze,  il
          Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio ed il
          Ministro per i beni culturali e ambientali;
                c) stabilire  la  precedenza  su determinate strade o
          tratti  di  strade, ovvero in una determinata intersezione,
          in  relazione  alla  classificazione  di cui all'art. 2, e,
          quando  la  intensita'  o  la  sicurezza  del  traffico  lo
          richiedano,  prescrivere ai conducenti, prima di immettersi
          su   una   determinata   strada,  l'obbligo  di  arrestarsi
          all'intersezione  e  di dare la precedenza a chi circola su
          quest'ultima;
                d)  riservare  limitati  spazi alla sosta dei veicoli
          degli  organi  di  polizia stradale di cui all'art. 12, dei
          Vigili  del  fuoco,  dei  servizi  di  soccorso, nonche' di
          quelli  adibiti  al  servizio  di  persone  con  limitata o
          impedita   capacita'   motoria,   munite  del  contrassegno
          speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai
          capilinea;
                e) stabilire  aree  nelle  quali  e'  autorizzato  il
          parcheggio dei veicoli;
                f) stabilire, previa deliberazione della giunta, aree
          destinate,  al  parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli
          e'  subordinata  al  pagamento  di  una somma da riscuotere
          mediante  dispositivi  di  controllo di durata della sosta,
          anche  senza  custodia  del  veicolo,  fissando le relative
          condizioni  e  tariffe  in  conformita'  alle direttive del
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
          con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
          per le aree urbane;
                g) prescrivere  orari e riservare spazi per i veicoli
          utilizzati per il carico e lo scarico di cose;
                h) istituire  le aree attrezzate riservate alla sosta
          e al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185;
                i)  riservare  strade  alla  circolazione dei veicoli
          adibiti  a  servizi  pubblici  di  trasporto,  al  fine  di
          favorire la mobilita' urbana.
              2.  I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8
          alle  ore  20,  salvo  che  sia  diversamente  indicato nel
          relativo segnale.
              3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano
          centri abitati, i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi
          1  e  2,  sono di competenza del prefetto e quelli indicati
          nello  stesso  articolo,  comma  4,  lettera  a),  sono  di
          competenza   dell'ente   proprietario   della   strada.   I
          provvedimenti  indicati  nello  stesso comma 4, lettere b),
          c),  d),  e)  ed  f)  sono di competenza del comune, che li
          adotta  sentito  il  parere  dell'ente  proprietario  della
          strada.
              4.  Nel  caso  di  sospensione  della  circolazione per
          motivi   di   sicurezza   pubblica  o  di  sicurezza  della
          circolazione  o  per esigenze di carattere militare, ovvero
          laddove   siano   stati   stabiliti   obblighi,  divieti  o
          limitazioni  di  carattere temporaneo o permanente, possono
          essere   accordati,   per  accertate  necessita',  permessi
          subordinati  a  speciali  condizioni e cautele. Nei casi in
          cui  sia  stata vietata o limitata la sosta, possono essere
          accordati  permessi  subordinati  a  speciali  condizioni e
          cautele  ai  veicoli  riservati  a  servizi  di polizia e a
          quelli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria,
          nell'espletamento  delle  proprie  mansioni,  nonche' dalle
          persone  con  limitata o impedita capacita' motoria, muniti
          del contrassegno speciale.
              5.  Le  caratteristiche,  le  modalita' costruttive, la
          procedura di omologazione e i criteri di installazione e di
          manutenzione  dei  dispositivi di controllo di durata della
          sosta   sono  stabiliti  con  decreto  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti.
              6.  Le  aree  destinate  al  parcheggio  devono  essere
          ubicate  fuori  della  carreggiata e comunque in modo che i
          veicoli  parcheggiati  non  ostacolino  lo  scorrimento del
          traffico.
              7.  I  proventi  dei  parcheggi  a pagamento, in quanto
          spettanti   agli   enti   proprietari  della  strada,  sono
          destinati  alla  installazione,  costruzione  e gestione di
          parcheggi  in  superficie, sopraelevati o sotterranei, e al
          loro  miglioramento  e  le somme eventualmente eccedenti ad
          interventi per migliorare la mobilita' urbana.
              8.  Qualora  il  comune  assuma l'esercizio diretto del
          parcheggio  con  custodia  o  lo  dia in concessione ovvero
          disponga  l'installazione  dei  dispositivi di controllo di
          durata  della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte
          della   stessa  area  o  su  altra  parte  nelle  immediate
          vicinanze,  deve  riservare  una  adeguata area destinata a
          parcheggio   rispettivamente   senza   custodia   o   senza
          dispositivi  di  controllo  di  durata  della  sosta.  Tale
          obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art.
          3 "area pedonale" e "zona a traffico limitato", nonche' per
          quelle  definite  "A"  dall'art. 2 del decreto del Ministro
          dei  lavori  pubblici  2 aprile  1968,  n. 1444, pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  97 del 16 aprile 1968, e in
          altre    zone   di   particolare   rilevanza   urbanistica,
          opportunamente  individuate e delimitate dalla giunta nelle
          quali  sussistano  esigenze  e  condizioni  particolari  di
          traffico.
              9. I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono
          a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato
          tenendo  conto  degli  effetti del traffico sulla sicurezza
          della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul
          patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso
          di  urgenza  il  provvedimento  potra'  essere adottato con
          ordinanza del sindaco, ancorche' di modifica o integrazione
          della  deliberazione  della  giunta.  Analogamente i comuni
          provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica
          nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di
          cui  al  secondo  periodo  del  comma  8.  I comuni possono
          subordinare  l'ingresso  o  la  circolazione  dei veicoli a
          motore,  all'interno  delle zone a traffico limitato, anche
          al   pagamento   di   una   somma.  Con  direttiva  emanata
          dall'Ispettorato   generale   per   la  circolazione  e  la
          sicurezza stradale entro un anno dall'entrata in vigore del
          presente  codice,  sono individuate le tipologie dei comuni
          che   possono   avvalersi  di  tale  facolta',  nonche'  le
          modalita'  di  riscossione del pagamento e le categorie dei
          veicoli esentati.
              10.  Le  zone  di  cui  ai  commi  8  e 9 sono indicate
          mediante appositi segnali.
              11.  Nell'ambito  delle  zone  di  cui ai commi 8 e 9 e
          delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle
          quali  sussistono  condizioni ed esigenze analoghe a quelle
          previste  nei  medesimi  commi,  i comuni hanno facolta' di
          riservare,  con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di
          sosta  per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a
          titolo gratuito od oneroso.
              12.  Per  le  citta'  metropolitane le competenze della
          giunta  e  del  sindaco previste dal presente articolo sono
          esercitate rispettivamente dalla giunta metropolitana e dal
          sindaco metropolitano.
              13.   Chiunque   non   ottemperi  ai  provvedimenti  di
          sospensione  o divieto della circolazione, e' soggetto alla
          sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da Euro
          68,25 a Euro 275,10.
              14.  Chiunque  viola  gli  altri  obblighi,  divieti  o
          limitazioni  previsti  nel  presente  articolo, e' soggetto
          alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
          Euro  33,60  a  Euro  137,55.  La violazione del divieto di
          circolazione  nelle  corsie  riservate ai mezzi pubblici di
          trasporto,  nelle  aree  pedonali  e  nelle zone a traffico
          limitato  e'  soggetta  alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10.
              15.  Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si
          prolunghi   oltre   le   ventiquattro   ore,   la  sanzione
          amministrativa  pecuniaria e' applicata per ogni periodo di
          ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Se
          si  tratta  di  sosta limitata o regolamentata, la sanzione
          amministrativa  e' del pagamento di una somma da Euro 19,95
          a  Euro  81,90  e  la sanzione stessa e' applicata per ogni
          periodo per il quale si protrae la violazione.
              15-bis.  Salvo  che  il fatto costituisca reato, coloro
          che  esercitano  abusivamente,  anche  avvalendosi di altre
          persone,    ovvero    determinano   altri   ad   esercitare
          abusivamente     l'attivita'     di     parcheggiatore    o
          guardiamacchine  sono puniti con la sanzione amministrativa
          del  pagamento  di  una  somma da euro 652 a euro 2.620. Se
          nell'attivita'   sono   impiegati   minori   la   somma  e'
          raddoppiata.   Si   applica,  in  ogni  caso,  la  sanzione
          accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le
          norme del capo I, sezione II, del titolo VI".