Art. 01
               (( Modifiche alle disposizioni generali

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al comma 2, dopo la lettera F, e' aggiunta la seguente:
      "F-bis. Itinerari ciclopedonali";
    b) al comma 3, dopo la lettera F, e' aggiunta la seguente:
      "F-bis.   Itinerario   ciclopedonale:  strada  locale,  urbana,
extraurbana  o  vicinale,  destinata prevalentemente alla percorrenza
pedonale  e  ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a
tutela dell'utenza debole della strada".
  2. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al comma 1, il numero 2) e' sostituito dal seguente:
      "2)  Area  pedonale:  zona  interdetta  alla  circolazione  dei
veicoli,  salvo  quelli  in  servizio  di emergenza, i velocipedi e i
veicoli  al  servizio  di  persone  con limitate o impedite capacita'
motorie,  nonche'  eventuali  deroghe per i veicoli ad emissioni zero
aventi  ingombro  e  velocita'  tali  da  poter  essere assimilati ai
velocipedi.  In  particolari  situazioni i comuni possono introdurre,
attraverso   apposita   segnalazione,   ulteriori   restrizioni  alla
circolazione su aree pedonali";
    b) al comma 1, dopo il numero 34), e' inserito il seguente:
      "34-bis)   Parcheggio   scambiatore:   parcheggio   situato  in
prossimita' di stazioni o fermate del trasporto pubblico locale o del
trasporto ferroviario, per agevolare l'intermodalita";
    c) al comma 1, dopo il numero 53), e' inserito il seguente:
      "53-bis)  Utente  debole  della  strada:  pedoni,  disabili  in
carrozzella,  ciclisti  e  tutti  coloro  i quali meritino una tutela
particolare  dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade".
))
 
          Riferimenti normativi: (art. 01)
              - Il testo vigente dell'art. 2, commi 2 e 3 del decreto
          legislativo   30 aprile   1992,   n.   285,   e  successive
          modificazioni   recante  nuovo  codice  della  strada  come
          modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
              "2.  Le  strade  sono  classificate, riguardo alle loro
          caratteristiche  costruttive,  tecniche  e  funzionali, nei
          seguenti tipi:
                A - Autostrade;
                B - Strade extraurbane principali;
                C - Strade extraurbane secondarie;
                D - Strade urbane di scorrimento;
                E - Strade urbane di quartiere;
                F - Strade locali;
                F-bis. - Itinerari ciclopedonali.
              3. Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti
          caratteristiche minime:
              A   -   Autostrada:   strada  extraurbana  o  urbana  a
          carreggiate   indipendenti  o  separate  da  spartitraffico
          invalicabile,  ciascuna  con  almeno  due corsie di marcia,
          eventuale  banchina  pavimentata  a  sinistra  e  corsia di
          emergenza   o  banchina  pavimentata  a  destra,  priva  di
          intersezioni  a  raso  e  di  accessi  privati,  dotata  di
          recinzione  e  di  sistemi  di  assistenza all'utente lungo
          l'intero  tracciato,  riservata alla circolazione di talune
          categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi
          segnali  di  inizio  e  fine.  Deve  essere  attrezzata con
          apposite  aree  di servizio ed aree di parcheggio, entrambe
          con   accessi  dotati  di  corsie  di  decelerazione  e  di
          accelerazione.
              B - Strada extraurbana principale: strada a carreggiate
          indipendenti  o  separate  da  spartitraffico invalicabile,
          ciascuna  con  almeno  due  corsie  di  marcia  e  banchina
          pavimentata  a  destra,  priva  di intersezioni a raso, con
          accessi     alle     proprieta'     laterali    coordinati,
          contraddistinta  dagli  appositi  segnali di inizio e fine,
          riservata  alla circolazione di talune categorie di veicoli
          a  motore;  per  eventuali altre categorie di utenti devono
          essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con
          apposite  aree  di  servizio,  che comprendano spazi per la
          sosta,  con  accessi dotati di corsie di decelerazione e di
          accelerazione.
              C  -  Strada  extraurbana  secondaria:  strada ad unica
          carreggiata  con  almeno  una  corsia per senso di marcia e
          banchine.
              D  - Strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate
          indipendenti  o  separate  da  spartitraffico, ciascuna con
          almeno  due  corsie  di  marcia,  ed  una  eventuale corsia
          riservata  ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra
          e   marciapiedi,  con  le  eventuali  intersezioni  a  raso
          semaforizzate;  per  la sosta sono previste apposite aree o
          fasce  laterali  esterne  alla  carreggiata,  entrambe  con
          immissioni ed uscite concentrate.
              E  -  Strada  urbana  di  quartiere:  strada  ad  unica
          carreggiata  con  almeno due corsie, banchine pavimentate e
          marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con
          apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.
              F   -  Strada  locale:  strada  urbana  od  extraurbana
          opportunamente  sistemata  ai  fini  di  cui al comma 1 non
          facente parte degli altri tipi di strade.
              F-bis. Itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana,
          extraurbana  o  vicinale,  destinata  prevalentemente  alla
          percorrenza  pedonale  e  ciclabile e caratterizzata da una
          sicurezza  intrinseca  a  tutela  dell'utenza  debole della
          strada.".
              - Il  testo  vigente  dell'art.  3, comma 1, del citato
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato
          dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
              "Art.  3  (Definizioni stradali e di traffico). - 1. Ai
          fini  delle  presenti  norme le denominazioni stradali e di
          traffico hanno i seguenti significati:
              1) Area  di  intersezione:  parte  della intersezione a
          raso,  nella  quale  si  intersecano due o piu' correnti di
          traffico.
              2) Area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei
          veicoli,   salvo   quelli   in  servizio  di  emergenza,  i
          velocipedi  e i veicoli al servizio di persone con limitate
          o impedite capacita' motorie, nonche' eventuali deroghe per
          i  veicoli  ad  emissioni  zero aventi ingombro e velocita'
          tali   da   poter   essere  assimilati  ai  velocipedi.  In
          particolari   situazioni   i   comuni  possono  introdurre,
          attraverso  apposita  segnalazione,  ulteriori  restrizioni
          alla circolazione su aree pedonali.
              3) Attraversamento  pedonale:  parte della carreggiata,
          opportunamente  segnalata  ed  organizzata,  sulla  quale i
          pedoni  in  transito  dall'uno  all'altro lato della strada
          godono della precedenza rispetto ai veicoli.
              4) Banchina: parte della strada compresa tra il margine
          della carreggiata ed il piu' vicino tra i seguenti elementi
          longitudinali:   marciapiede,   spartitraffico,  arginello,
          ciglio   interno  della  cunetta,  ciglio  superiore  della
          scarpata nei rilevati.
              5) Braccio di intersezione: cfr. Ramo di intersezione.
              6) Canalizzazione: insieme di apprestamenti destinato a
          selezionare   le  correnti  di  traffico  per  guidarle  in
          determinate direzioni.
              7) Carreggiata:   parte  della  strada  destinata  allo
          scorrimento  dei  veicoli;  essa  e' composta da una o piu'
          corsie di marcia ed, in genere, e' pavimentata e delimitata
          da strisce di margine.
              8) Centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo
          le  vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine.
          Per   insieme  di  edifici  si  intende  un  raggruppamento
          continuo,   ancorche'   intervallato   da  strade,  piazze,
          giardini  o  simili,  costituito da non meno di venticinque
          fabbricati  e da aree di uso pubblico con accessi veicolari
          o pedonali sulla strada.
              9) Circolazione: e' il movimento, la fermata e la sosta
          dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada.
              10) Confine  stradale: limite della proprieta' stradale
          quale  risulta  dagli atti di acquisizione o dalle fasce di
          esproprio  del  progetto approvato; in mancanza, il confine
          e'  costituito  dal  ciglio  esterno del fosso di guardia o
          della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se
          la  strada  e'  in  rilevato  o  dal ciglio superiore della
          scarpata se la strada e' in trincea.
              11) Corrente  di traffico: insieme di veicoli (corrente
          veicolare), o pedoni (corrente pedonale), che si muovono su
          una  strada nello stesso senso di marcia su una o piu' file
          parallele, seguendo una determinata traiettoria.
              12) Corsia:   parte   longitudinale   della  strada  di
          larghezza  idonea a permettere il transito di una sola fila
          di veicoli.
              13) Corsia  di  accelerazione: corsia specializzata per
          consentire   ed   agevolare  l'ingresso  ai  veicoli  sulla
          carreggiata.
              14) Corsia  di  decelerazione: corsia specializzata per
          consentire  l'uscita dei veicoli da una carreggiata in modo
          da non provocare rallentamenti ai veicoli non interessati a
          tale manovra.
              15) Corsia   di   emergenza:   corsia,  adiacente  alla
          carreggiata, destinata alle soste di emergenza, al transito
          dei  veicoli  di soccorso ed, eccezionalmente, al movimento
          dei  pedoni,  nei  casi  in cui sia ammessa la circolazione
          degli stessi.
              16) Corsia   di  marcia:  corsia  facente  parte  della
          carreggiata,    normalmente   delimitata   da   segnaletica
          orizzontale.
              17) Corsia  riservata:  corsia di marcia destinata alla
          circolazione esclusiva di una o solo di alcune categorie di
          veicoli.
              18) Corsia  specializzata:  corsia destinata ai veicoli
          che  si  accingono ad effettuare determinate manovre, quali
          svolta,     attraversamento,    sorpasso,    decelerazione,
          accelerazione,  manovra per la sosta o che presentano basse
          velocita' o altro.
              19) Cunetta: manufatto destinato allo smaltimento delle
          acque     meteoriche    o    di    drenaggio,    realizzato
          longitudinalmente  od  anche  trasversalmente all'andamento
          della strada.
              20) Curva:  raccordo  longitudinale  tra  due tratti di
          strada  rettilinei,  aventi  assi  intersecantisi,  tali da
          determinare condizioni di limitata visibilita'.
              21) Fascia  di pertinenza: striscia di terreno compresa
          tra  la  carreggiata ed il confine stradale. E' parte della
          proprieta'  stradale  e  puo' essere utilizzata solo per la
          realizzazione di altre parti della strada.
              22) Fascia di rispetto: striscia di terreno, esterna al
          confine   stradale,   sulla  quale  esistono  vincoli  alla
          realizzazione,  da  parte  dei  proprietari del terreno, di
          costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili.
              23) Fascia   di  sosta  laterale:  parte  della  strada
          adiacente  alla  carreggiata,  separata  da questa mediante
          striscia  di  margine  discontinua  e  comprendente la fila
          degli stalli di sosta e la relativa corsia di manovra.
              24) Golfo  di fermata: parte della strada, esterna alla
          carreggiata, destinata alle fermate dei mezzi collettivi di
          linea  ed  adiacente  al  marciapiede  o ad altro spazio di
          attesa per i pedoni.
              25) Intersezione   a   livelli   sfalsati:  insieme  di
          infrastrutture   (sovrappassi;   sottopassi  e  rampe)  che
          consente  lo  smistamento delle correnti veicolari fra rami
          di strade poste a diversi livelli.
              26) Intersezione  a  raso  (o a livello): area comune a
          piu'   strade,   organizzata   in  modo  da  consentire  lo
          smistamento  delle  correnti di traffico dall'una all'altra
          di esse.
              27) Isola   di   canalizzazione:  parte  della  strada,
          opportunamente  delimitata  e non transitabile, destinata a
          incanalare le correnti di traffico.
              28) Isola di traffico: cfr. Isola di canalizzazione.
              29) Isola salvagente: cfr. Salvagente.
              30) Isola spartitraffico: cfr. Spartitraffico.
              31) Itinerario   internazionale:  strade  o  tratti  di
          strade  facenti  parte degli itinerari cosi' definiti dagli
          accordi internazionali.
              32) Livelletta:    tratto    di   strada   a   pendenza
          longitudinale costante.
              33) Marciapiede:   parte  della  strada,  esterna  alla
          carreggiata,  rialzata  o altrimenti delimitata e protetta,
          destinata ai pedoni.
              34) Parcheggio: area o infrastruttura posta fuori della
          carreggiata,  destinata  alla sosta regolamentata o non dei
          veicoli.
              34-bis) Parcheggio  scambiatore:  parcheggio situato in
          prossimita'  di  stazioni  o fermate del trasporto pubblico
          locale   o   del   trasporto   ferroviario,  per  agevolare
          l'intermodalita'.
              35) Passaggio   a   livello:   intersezione   a   raso,
          opportunamente   attrezzata   e  segnalata  ai  fini  della
          sicurezza, tra una o piu' strade ed una linea ferroviaria o
          tranviaria in sede propria.
              36) Passaggio  pedonale (cfr. anche Marciapiede): parte
          della  strada  separata  dalla  carreggiata,  mediante  una
          striscia   bianca   continua   o  una  apposita  protezione
          parallela  ad essa e destinata al transito dei pedoni. Esso
          espleta la funzione di un marciapiede stradale, in mancanza
          di esso.
              37) Passo carrabile: accesso ad un'area laterale idonea
          allo stazionamento di uno o piu' veicoli.
              38) Piazzola di sosta: parte della strada, di lunghezza
          limitata,  adiacente  esternamente alla banchina, destinata
          alla sosta dei veicoli.
              39) Pista  ciclabile: parte longitudinale della strada,
          opportunamente  delimitata, riservata alla circolazione dei
          velocipedi.
              40) Raccordo   concavo   (cunetta):  raccordo  tra  due
          livellette  contigue di diversa pendenza che si intersecano
          al di sotto della superficie stradale. Tratto di strada con
          andamento longitudinale concavo.
              41) Raccordo   convesso   (dosso):   raccordo  tra  due
          livellette  contigue di diversa pendenza che si intersecano
          al di sopra della superficie stradale. Tratto di strada con
          andamento longitudinale convesso.
              42) Ramo  di  intersezione:  tratto di strada afferente
          una intersezione.
              43) Rampa   (di   intersezione):   strada  destinata  a
          collegare due rami di un'intersezione.
              44) Ripa:  zona di terreno immediatamente sovrastante o
          sottostante  le scarpate del corpo stradale rispettivamente
          in  taglio  o  in  riporto  sul  terreno  preesistente alla
          strada.
              45) Salvagente:   parte   della   strada,   rialzata  o
          opportunamente  delimitata  e protetta, destinata al riparo
          ed   alla   sosta   dei   pedoni,   in   corrispondenza  di
          attraversamenti   pedonali   o  di  fermate  dei  trasporti
          collettivi.
              46) Sede  stradale: superficie compresa entro i confini
          stradali.   Comprende   la   carreggiata   e  le  fasce  di
          pertinenza.
              47) Sede  tranviaria: parte longitudinale della strada,
          opportunamente  delimitata, riservata alla circolazione dei
          tram e dei veicoli assimilabili.
              48) Sentiero  (o Mulattiera o Tratturo): strada a fondo
          naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di
          animali.
              49) Spartitraffico:  parte  longitudinale non carrabile
          della   strada   destinata  alla  separazione  di  correnti
          veicolari.
              50) Strada   extraurbana:   strada  esterna  ai  centri
          abitati.
              51) Strada urbana: strada interna ad un centro abitato.
              52) Strada  vicinale (o Poderale o di Bonifica): strada
          privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico.
              53) Svincolo: intersezione a livelli sfalsati in cui le
          correnti veicolari non si intersecano tra loro.
              53-bis) Utente debole della strada: pedoni, disabili in
          carrozzella,  ciclisti  e tutti coloro i quali meritino una
          tutela    particolare    dai   pericoli   derivanti   dalla
          circolazione sulle strade.
              54) Zona  a  traffico limitato: area in cui l'accesso e
          la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite
          o a particolari categorie di utenti e di veicoli.
              55) Zona   di   attestamento:  tratto  di  carreggiata,
          immediatamente  a  monte  della linea di arresto, destinato
          all'accumulo  dei  veicoli  in  attesa  di  via  libera  e,
          generalmente, suddiviso in corsie specializzate separate da
          strisce longitudinali continue.
              56) Zona   di   preselezione:  tratto  di  carreggiata,
          opportunamente  segnalato,  ove  e' consentito il cambio di
          corsia affinche' i veicoli possano incanalarsi nelle corsie
          specializzate.
              57) Zona  di  scambio:  tratto  di  carreggiata a senso
          unico,  di  idonea  lunghezza,  lungo  il quale correnti di
          traffico   parallele,  in  movimento  nello  stesso  verso,
          possono  cambiare  la  reciproca  posizione  senza  doversi
          arrestare.
              58) Zona   residenziale:  zona  urbana  in  cui  vigono
          particolari  regole di circolazione a protezione dei pedoni
          e  dell'ambiente,  delimitata lungo le vie di accesso dagli
          appositi segnali di inizio e di fine.".