Ai prefetti della Repubblica Ai questori della Repubblica e, per conoscenza: Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano Al commissario del Governo per la provincia di Trento Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta Al commissario del Governo nella regione siciliana Al rappresentante del Governo nella regione Sardegna Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta Al comando generale dell'Arma dei carabinieri Al comando generale della Guardia di finanza Nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 229 del 29 settembre 1999 e' stato pubblicato il decreto 23 settembre 1999, avente per oggetto "Modificazioni agli allegati A e B al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635" (d'ora in avanti, il decreto), che revoca e sostituisce l'omologo decreto 21 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 181 del 4 agosto 1999. Il decreto persegue l'intento di assicurare una piu' razionale collocazione degli esplosivi nelle categone di legge ai sensi dell'art. 53 T.U.L.P.S. e, attraverso la modifica del capitolo VI dell'allegato B al regolamento T.U.L.P.S., di snellire le procedure autorizzatorie e di controllo degli esercizi di minuta vendita degli esplosivi, fornendo inequivoche disposizioni circa le tipologie ed i quantitativi detenibili per la vendita al dettaglio. Al riguardo si ritiene utile fornire le seguenti note esplicative, richiamando l'attenzione sull'allegata "Tabella dei prodotti esplodenti ammessi negli esercizi di minuta vendita". Parte prima Con l'art. 1 e' stato modificato l'elenco dei prodotti di gruppo C della prima categoria, mantenendovi unicamente i materiali consimili, ovvero i prodotti esplodenti di esclusivo impiego militare. Materiali di specie diversa, come le micce e le cartucce per armi portatili, sono stati inseriti in altre categorie e gruppi, secondo criteri di omogeneita'. Di conseguenza l'art. 2 riconduce sia le micce a combustione rapida che quelle detonanti nel gruppo A della seconda categoria, in ragione dell'affinita' negli effetti esplodenti. Sono state inoltre eliminate le precisazioni sul contenuto qualitativo e quantitativo delle micce, rendendo cosi' la dizione onnicomprensiva. L'art. 3 riunisce nel gruppo A della quinta categoria tutte le munizioni per armi portatili comuni e da guerra, abolendo la preesistente differenziazione di categoria basata non sul tipo ma sulla quantita'. Di tale modifica normativa i signori prefetti vorranno tener conto, adeguando le licenze di propria competenza. Attraverso l'eliminazione del punto 1 dal gruppo A della quinta categoria ("bossoli di cartone per cartucce da caccia ad involucro rigido") si supera la contraddizione prima esistente con le indicazioni fornite dall'art. 97 del regolamento al T.U.L.P.S., laddove e' stabilita la legittimita' della detenzione e del trasporto di bossoli innescati in numero illimitato. In merito alla formulazione del punto 4 dell'art. 3, va chiarito che le cartucce da salve rilevano unicamente qualora destinate all'impiego in armi comuni o da guerra. Sono state altresi' soppresse le indicazioni obsolete e comunque ridondanti sulla morfologia della falsa pallottola o sull'esecuzione della chiusura del bossolo, in quanto la dizione "da salve" appare sufficiente ad individuare il prodotto in esame. Per contro, si e' chiarito che le cartucce destinate agli apparecchi di impiego industriale funzionanti per mezzo di sostanze esplosive (di cui all'art. 1 della legge 6 dicembre 1993, n. 509 "Norme per il controllo delle munizioni commerciali per uso civile") non hanno rilevanza in quanto destinate a strumenti sforniti della qualificazione di "arma" in senso proprio. A titolo di esempio, si citano le munizioni che azionano gli strumenti sparachiodi, da mattazione e da cementeria. Parte seconda La parte seconda riscrive il capitolo VI dell'allegato B al regolamento del T.U.L.P.S.; in essa si rinvengono le piu' consistenti modifiche al precedente regime, di seguito analizzate. Art. 1. Generalita' Il punto 1 elenca in positivo i prodotti vendibili negli esercizi. E' stata quindi soppressa la lista dei manufatti la cui vendita e' vietata o per motivi di sicurezza o in quanto oggetto di altro tipo di licenza per la commercializzazione. Vengono poi elencati i manufatti in libera detenzione e vendita, che non rivestono interesse poiche' inerti (proiettili, pallini, bossoli) o in ragione dello scarso rilievo del contenuto esplosivo (inneschi e bossoli innescati). Tra questi si annoverano anche i manufatti non classificati tra i prodotti esplodenti a mente del decreto ministeriale 4 aprile 1973, dei quali, tuttavia, le SS.LL. valuteranno l'opportunita' di limitare, ex art. 9 T.U.L.P.S., la detenzione a 200 kg netti qualora il quantitativo detenuto di prodotti esplodenti di cui al successivo art. 3 sia composto per oltre la meta' da polveri di prima categoria e/o da manufatti di quarta e quinta categoria. Tale limitazione potra' non essere prescritta nei confronti di quegli esercizi di minuta vendita ai quali sia concessa licenza per quantitativi inferiori alla capacita' ricettiva massima dell'esercizio stesso valutata in base ai limiti di cui all'art. 2, punto 2 (cubatura) e fatto sempre salvo il disposto di cui all'art. 3 lettera d), quinto comma. La valutazione della massa netta dei manufatti non classificati fra i prodotti esplodenti, qualora non indicata sulla confezione, si otterra' moltiplicando per il coefficiente 0,3 la massa lorda (imballaggio escluso). Il punto 2 ribadisce obblighi preesistenti sul contenuto dei recipienti di polveri di prima categoria. Si aggiunge che essendo tale limite dettato per le polveri in vendita nei locali degli esercizi, non e' applicabile ai depositi costituiti a mente del capitolo IV dell'allegato B, nei quali le polveri potranno pertanto conservarsi anche in recipienti di capacita' maggiore, non superando, naturalmente, il carico complessivo autorizzato. Si attira l'attenzione sul punto 3, che introduce i concetti di massa netta e di prodotti attivi. Si precisa che le prescrizioni sull'obbligatorieta' dell'indicazione della massa netta dei prodotti attivi sul singolo manufatto e/o sulla confezione sono rivolte ai manufatti di quarta e quinta categoria e non alle cartucce ordinarie o da salve per armi comuni; per queste ultime, infatti, la massa netta di prodotto attivo e' ricavabile dall'indicazione del numero di cartucce riportata sulle confezioni, da porsi in relazione alle equivalenze di cui alla lettera b) dell'art. 3. Al punto 4 e' prescritto che negli esercizi di minuta vendita si possono tenere e vendere non piu' di 200 kg netti di prodotti esplodenti, oltre i quali si rende necessario il deposito, da realizzarsi in accordo alle prescrizioni del capitolo IV dell'allegato B. L'unica eccezione si rinviene all'art. 2.2, comma ottavo, laddove e' prevista la possibilita' di concedere licenza per tenere e vendere prodotti esplodenti in quantitativi elevabili fino al triplo del limite suindicato, purche' si tratti di esercizi isolati.