Ai prefetti della Repubblica
                                  Ai questori della Repubblica
                                      e, per conoscenza:
                                  Al  commissario  del Governo per la
                                  provincia di Bolzano
                                  Al  commissario  del Governo per la
                                  provincia di Trento
                                  Al    presidente    della    giunta
                                  regionale della Valle d'Aosta
                                  Al  commissario  del  Governo nella
                                  regione siciliana
                                  Al rappresentante del Governo nella
                                  regione Sardegna
                                  Al  commissario  del  Governo nella
                                  regione Friuli-Venezia Giulia
                                  Ai  commissari  del  Governo  nelle
                                  regioni a statuto ordinario
                                  Al  presidente della commissione di
                                  coordinamento nella Valle d'Aosta
                                  Al  comando  generale dell'Arma dei
                                  carabinieri
                                  Al  comando  generale della Guardia
                                  di finanza
  Nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 229 del 29 settembre
1999  e'  stato  pubblicato  il decreto 23 settembre 1999, avente per
oggetto  "Modificazioni  agli  allegati  A  e  B  al  regolamento per
l'esecuzione  del  testo  unico  delle  leggi  di pubblica sicurezza,
approvato  con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635" (d'ora in avanti,
il  decreto),  che  revoca  e sostituisce l'omologo decreto 21 luglio
1999,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 181
del 4 agosto 1999.
  Il  decreto  persegue  l'intento  di  assicurare una piu' razionale
collocazione  degli  esplosivi  nelle  categone  di  legge  ai  sensi
dell'art.  53  T.U.L.P.S.  e,  attraverso la modifica del capitolo VI
dell'allegato  B  al regolamento T.U.L.P.S., di snellire le procedure
autorizzatorie  e di controllo degli esercizi di minuta vendita degli
esplosivi,  fornendo inequivoche disposizioni circa le tipologie ed i
quantitativi detenibili per la vendita al dettaglio.
  Al  riguardo si ritiene utile fornire le seguenti note esplicative,
richiamando   l'attenzione   sull'allegata   "Tabella   dei  prodotti
esplodenti ammessi negli esercizi di minuta vendita".
Parte prima
  Con  l'art. 1 e' stato modificato l'elenco dei prodotti di gruppo C
della prima categoria, mantenendovi unicamente i materiali consimili,
ovvero i prodotti esplodenti di esclusivo impiego militare. Materiali
di  specie  diversa,  come le micce e le cartucce per armi portatili,
sono  stati  inseriti in altre categorie e gruppi, secondo criteri di
omogeneita'.
  Di conseguenza l'art. 2 riconduce sia le micce a combustione rapida
che quelle detonanti nel gruppo A della seconda categoria, in ragione
dell'affinita' negli effetti esplodenti. Sono state inoltre eliminate
le precisazioni sul contenuto qualitativo e quantitativo delle micce,
rendendo cosi' la dizione onnicomprensiva.
  L'art.  3  riunisce  nel  gruppo  A della quinta categoria tutte le
munizioni  per  armi  portatili  comuni  e  da  guerra,  abolendo  la
preesistente  differenziazione  di  categoria  basata non sul tipo ma
sulla  quantita'.  Di  tale  modifica  normativa  i  signori prefetti
vorranno tener conto, adeguando le licenze di propria competenza.
  Attraverso  l'eliminazione  del  punto  1 dal gruppo A della quinta
categoria  ("bossoli  di  cartone per cartucce da caccia ad involucro
rigido")   si   supera  la  contraddizione  prima  esistente  con  le
indicazioni  fornite  dall'art.  97  del  regolamento  al T.U.L.P.S.,
laddove e' stabilita la legittimita' della detenzione e del trasporto
di bossoli innescati in numero illimitato.
  In  merito  alla  formulazione del punto 4 dell'art. 3, va chiarito
che  le  cartucce  da  salve  rilevano  unicamente  qualora destinate
all'impiego in armi comuni o da guerra. Sono state altresi' soppresse
le  indicazioni obsolete e comunque ridondanti sulla morfologia della
falsa  pallottola  o  sull'esecuzione  della chiusura del bossolo, in
quanto  la  dizione  "da  salve" appare sufficiente ad individuare il
prodotto  in  esame.  Per  contro,  si  e'  chiarito  che le cartucce
destinate  agli  apparecchi  di  impiego  industriale funzionanti per
mezzo di sostanze esplosive (di cui all'art. 1 della legge 6 dicembre
1993,  n. 509 "Norme per il controllo delle munizioni commerciali per
uso  civile")  non  hanno  rilevanza  in quanto destinate a strumenti
sforniti della qualificazione di "arma" in senso proprio. A titolo di
esempio,   si   citano   le  munizioni  che  azionano  gli  strumenti
sparachiodi, da mattazione e da cementeria.
Parte seconda
  La  parte  seconda  riscrive  il  capitolo  VI  dell'allegato  B al
regolamento del T.U.L.P.S.; in essa si rinvengono le piu' consistenti
modifiche al precedente regime, di seguito analizzate.
                               Art. 1.
                             Generalita'
  Il  punto 1 elenca in positivo i prodotti vendibili negli esercizi.
E'  stata  quindi  soppressa la lista dei manufatti la cui vendita e'
vietata  o  per motivi di sicurezza o in quanto oggetto di altro tipo
di licenza per la commercializzazione.
  Vengono  poi  elencati  i manufatti in libera detenzione e vendita,
che  non  rivestono  interesse  poiche'  inerti (proiettili, pallini,
bossoli)  o  in  ragione dello scarso rilievo del contenuto esplosivo
(inneschi  e  bossoli  innescati).  Tra  questi si annoverano anche i
manufatti  non  classificati  tra  i  prodotti esplodenti a mente del
decreto  ministeriale  4 aprile  1973, dei quali, tuttavia, le SS.LL.
valuteranno  l'opportunita'  di  limitare,  ex  art. 9 T.U.L.P.S., la
detenzione  a  200  kg  netti  qualora  il  quantitativo  detenuto di
prodotti  esplodenti  di  cui  al  successivo art. 3 sia composto per
oltre  la  meta'  da  polveri  di prima categoria e/o da manufatti di
quarta e quinta categoria.
  Tale  limitazione  potra'  non  essere  prescritta nei confronti di
quegli  esercizi  di minuta vendita ai quali sia concessa licenza per
quantitativi    inferiori    alla    capacita'    ricettiva   massima
dell'esercizio  stesso  valutata in base ai limiti di cui all'art. 2,
punto 2 (cubatura) e fatto sempre salvo il disposto di cui all'art. 3
lettera d), quinto comma.
  La valutazione della massa netta dei manufatti non classificati fra
i  prodotti  esplodenti,  qualora  non  indicata sulla confezione, si
otterra'  moltiplicando  per  il  coefficiente  0,3  la  massa  lorda
(imballaggio escluso).
  Il  punto  2  ribadisce  obblighi  preesistenti  sul  contenuto dei
recipienti  di  polveri  di  prima categoria. Si aggiunge che essendo
tale  limite  dettato  per  le  polveri  in  vendita nei locali degli
esercizi,  non  e'  applicabile  ai  depositi  costituiti a mente del
capitolo  IV  dell'allegato B, nei quali le polveri potranno pertanto
conservarsi anche in recipienti di capacita' maggiore, non superando,
naturalmente, il carico complessivo autorizzato.
  Si  attira  l'attenzione  sul  punto 3, che introduce i concetti di
massa  netta  e  di  prodotti  attivi. Si precisa che le prescrizioni
sull'obbligatorieta'  dell'indicazione della massa netta dei prodotti
attivi  sul  singolo  manufatto  e/o sulla confezione sono rivolte ai
manufatti  di quarta e quinta categoria e non alle cartucce ordinarie
o  da  salve  per  armi  comuni; per queste ultime, infatti, la massa
netta di prodotto attivo e' ricavabile dall'indicazione del numero di
cartucce  riportata  sulle  confezioni,  da  porsi  in relazione alle
equivalenze di cui alla lettera b) dell'art. 3.
  Al  punto  4  e' prescritto che negli esercizi di minuta vendita si
possono  tenere  e  vendere  non  piu'  di  200  kg netti di prodotti
esplodenti,  oltre  i  quali  si  rende  necessario  il  deposito, da
realizzarsi   in   accordo   alle   prescrizioni   del   capitolo  IV
dell'allegato  B.  L'unica  eccezione si rinviene all'art. 2.2, comma
ottavo,  laddove e' prevista la possibilita' di concedere licenza per
tenere  e  vendere prodotti esplodenti in quantitativi elevabili fino
al  triplo  del  limite  suindicato,  purche'  si  tratti di esercizi
isolati.