Art. 2. Prescrizioni sui locali Il criterio generale e' quello di fornire alle commissioni tecniche provinciali puntuali indicazioni sulle norme applicabili nella valutazione della rispondenza dei locali alle caratteristiche che deve possedere ciascuno degli elementi che compongono i locali stessi (muri perimetrali, serramenti, impianti, mezzi antincendio, ecc.). I divieti riportati al punto 1, concernenti principalmente l'ubicazione degli esercizi e la presenza di materie infiammabili, sono derogabili previo parere favorevole e motivato della commissione tecnica provinciale. Al quinto comma del punto 1 vengono introdotti i manufatti di quarta e quinta categoria inertizzati, cioe' resi simulacri o con l'eliminazione dei prodotti attivi o approntati direttamente come tali; le relative operazioni possono essere effettuate esclusivamente a cura dei soggetti legittimati alla fabbricazione dei manufatti attivi. I manufatti inertizzati, al pari di quelli di cui al decreto ministeriai'e 4 aprile 1973, possono essere esposti nei locali in cui e' ammesso il pubblico. Circa il punto 2, si evidenzia come non siano cambiati i rapporti tra superficie, cubatura e carico ammesso, ma i relativi calcoli debbano essere svolti tenendo conto della massa netta dei prodotti attivi, come previsto dall'art. 1.3. E' stata altresi' mantenuta l'incompatibilita' tra manufatti di quarta e quinta categoria rispetto alle polveri di prima categoria e alle cartucce di quinta categoria gruppo A, disponendone la custodia in locali diversi. Il punto 3 disciplina la conformazione esterna (commi 1 e 2, relativi rispettivamente ai muri perimetrali ed ai solai di copertura e calpestio) ed interna (commi 3 e 4, relativi rispettivamente alle caratteristiche dei serramenti e del locale (o dei locali) in cui sono conservati i manufatti di quarta e quinta categoria) degli esercizi di minuta vendita. Con riferimento alle prescrizioni inerenti la conformazione esterna degli esercizi di minuta vendita, si osserva come, ai fini dell'adeguamento all'evoluzione sia della tecnica costruttiva che della movimentazione merci, viene consentito l'utilizzo di strutture anche non murarie (punto 3 comma primo), purche' di resistenza al fuoco equivalente a quella della tradizionale muratura a due teste, e l'introduzione dei cosiddetti "pallets" (punto 2 comma quinto), ovvero di uno dei piu' diffusi metodi di movimentazione e di stoccaggio dei materiali, pur con le temperanze conseguenti alla peculiarita' dei prodotti in argomento (ad es. il numero massimo di pallets ammesso). Nel secondo comma del punto 3 vengono dettati due criteri per la valutazione dei solai di copertura e di calpestio: in base al primo si richiede che il solaio debba avere uno spessore non inferiore a cm 7 se in c.a. e contemporaneamente possedere il requisito della resistenza al fuoco REI 120; in base al secondo viene ammesso l'uso di materiale diverso dal precedente purche' siano conseguite le caratteristiche di resistenza al fuoco REI 120. Giova sottolineare l'opportunita' che le commissioni tecniche provinciali, in analogia a quanto previsto nelle norme transitorie e finali circa la vendita dei manufatti gia' riconosciuti e classificati, consentano l'adeguamento dei locali gia' esistenti alle prescrizioni contenute nel decreto entro un termine congruo, comunque non superiore ad un triennio. Con riferimento alle prescrizioni inerenti la conformazione interna degli esercizi di minuta vendita, si rileva come le prescrizioni di cui al punto 3, commi 3 e 4 del decreto non trovano applicazione per gli esercizi di minuta vendita composti dal solo locale in cui e' ammesso il pubblico in quanto, essendo indirizzate ai locali interni, sono necessariamente rivolte agli esercizi strutturati su due o piu' locali. E' peraltro in facolta' del titolare della licenza di minuta vendita per esercizio avente un solo locale dotare tale tipologia di esercizio degli accorgimenti di cui ai commi citati.