Art. 2.
                       Prescrizioni sui locali
  Il criterio generale e' quello di fornire alle commissioni tecniche
provinciali   puntuali  indicazioni  sulle  norme  applicabili  nella
valutazione  della  rispondenza  dei  locali alle caratteristiche che
deve possedere ciascuno degli elementi che compongono i locali stessi
(muri perimetrali, serramenti, impianti, mezzi antincendio, ecc.).
  I   divieti   riportati  al  punto  1,  concernenti  principalmente
l'ubicazione  degli  esercizi  e la presenza di materie infiammabili,
sono derogabili previo parere favorevole e motivato della commissione
tecnica provinciale.
  Al  quinto  comma  del  punto  1  vengono introdotti i manufatti di
quarta  e  quinta  categoria  inertizzati, cioe' resi simulacri o con
l'eliminazione  dei  prodotti  attivi  o approntati direttamente come
tali; le relative operazioni possono essere effettuate esclusivamente
a  cura  dei  soggetti  legittimati  alla fabbricazione dei manufatti
attivi.  I manufatti inertizzati, al pari di quelli di cui al decreto
ministeriai'e 4 aprile 1973, possono essere esposti nei locali in cui
e' ammesso il pubblico.
  Circa  il  punto 2, si evidenzia come non siano cambiati i rapporti
tra  superficie,  cubatura  e  carico  ammesso, ma i relativi calcoli
debbano  essere  svolti  tenendo conto della massa netta dei prodotti
attivi, come previsto dall'art. 1.3.
  E'  stata  altresi'  mantenuta  l'incompatibilita' tra manufatti di
quarta  e quinta categoria rispetto alle polveri di prima categoria e
alle  cartucce di quinta categoria gruppo A, disponendone la custodia
in locali diversi.
  Il  punto  3  disciplina  la  conformazione  esterna  (commi 1 e 2,
relativi rispettivamente ai muri perimetrali ed ai solai di copertura
e  calpestio)  ed interna (commi 3 e 4, relativi rispettivamente alle
caratteristiche  dei  serramenti  e  del locale (o dei locali) in cui
sono  conservati  i  manufatti  di  quarta  e quinta categoria) degli
esercizi di minuta vendita.
  Con riferimento alle prescrizioni inerenti la conformazione esterna
degli   esercizi   di  minuta  vendita,  si  osserva  come,  ai  fini
dell'adeguamento  all'evoluzione  sia  della  tecnica costruttiva che
della  movimentazione merci, viene consentito l'utilizzo di strutture
anche  non  murarie  (punto  3 comma primo), purche' di resistenza al
fuoco equivalente a quella della tradizionale muratura a due teste, e
l'introduzione  dei  cosiddetti  "pallets"  (punto  2  comma quinto),
ovvero  di  uno  dei  piu'  diffusi  metodi  di  movimentazione  e di
stoccaggio  dei  materiali,  pur  con  le temperanze conseguenti alla
peculiarita'  dei  prodotti in argomento (ad es. il numero massimo di
pallets ammesso).
  Nel  secondo  comma  del punto 3 vengono dettati due criteri per la
valutazione  dei  solai di copertura e di calpestio: in base al primo
si richiede che il solaio debba avere uno spessore non inferiore a cm
7  se  in  c.a.  e  contemporaneamente  possedere  il requisito della
resistenza  al  fuoco REI 120; in base al secondo viene ammesso l'uso
di  materiale  diverso  dal  precedente  purche'  siano conseguite le
caratteristiche di resistenza al fuoco REI 120.
  Giova  sottolineare  l'opportunita'  che  le  commissioni  tecniche
provinciali,  in analogia a quanto previsto nelle norme transitorie e
finali   circa   la   vendita   dei  manufatti  gia'  riconosciuti  e
classificati, consentano l'adeguamento dei locali gia' esistenti alle
prescrizioni contenute nel decreto entro un termine congruo, comunque
non superiore ad un triennio.
  Con riferimento alle prescrizioni inerenti la conformazione interna
degli  esercizi  di minuta vendita, si rileva come le prescrizioni di
cui  al punto 3, commi 3 e 4 del decreto non trovano applicazione per
gli  esercizi  di  minuta  vendita composti dal solo locale in cui e'
ammesso il pubblico in quanto, essendo indirizzate ai locali interni,
sono  necessariamente rivolte agli esercizi strutturati su due o piu'
locali.  E' peraltro in facolta' del titolare della licenza di minuta
vendita  per esercizio avente un solo locale dotare tale tipologia di
esercizio degli accorgimenti di cui ai commi citati.