Art. 3.
                       Contenuto della licenza
  La  licenza  deve  essere formulata esprimendo esclusivamente in kg
netti  sia  il carico complessivo di prodotti esplodenti autorizzato,
sia  il quantitativo relativo alle singole tipologie di prodotti come
indicati nella parte II del decreto, art. 3 lettere da a) a d).
  Il  richiedente  che  intenda  avvalersi della facolta' di detenere
tutte le categorie di prodotti esplodenti ammessi potra' ottenere una
licenza  che  consente,  nella  sua  forma piu' semplice, di tenere e
vendere 115 kg netti di prodotti esplodenti, cosi' suddivisi:
    25  kg  netti  di  polveri  da  lancio  e/o  da  mina della prima
categoria, piu';
    50 kg netti di cartucce per armi comuni, piu';
    20 kg netti di manufatti della quarta categoria, piu';
    20 kg netti di manufatti della quinta categoria.
  Al  fine di adeguarsi alla realta' del mercato locale o stagionale,
all'atto  della  presentazione della domanda di rilascio o di rinnovo
della licenza, sono consentite molteplici possibilita' di sostiuzioni
per  categoria e quantita', in accordo con le indicazioni di cui alle
lettere da a) a d) e fermo restando il quantitativo massimo di 200 kg
detenibile.
  La possibilita' concessa al titolare di incrementare il carico sino
a  200  kg  attraverso il meccanismo della rinuncia parziale o totale
alle  polveri  della  prima categoria e/o ai manufatti della quarta e
quinta categoria a favore soprattutto delle cartucce per armi comuni,
e'  motivata  dal  fatto che, tra i prodotti esplodenti, le munizioni
offrono  le maggiori  garanzie  di  sicurezza. Nel corso di validita'
della  licenza  il  titolare puo' di propria iniziativa effettuare le
sostituzioni  di  cui  sopra,  a  condizione  che  la  variazione sia
preventivamente  comunicata alla competente autorita' di P.S. e venga
annotata  sul registro delle operazioni giornaliere. Tale facolta' va
tenuta  presente  in  sede  di  verifica degli esercizi, in quanto le
categorie   di   esplosivi   in  concreto  riscontrate  potrebbero  -
legittimamente  -  non  coincidere con quanto riportato in licenza, a
differenza  del  carico massimo, comunque invalicabile negli esercizi
ordinari.  In  tal  caso  il  riscontro  va  effettuato attraverso il
registro delle operazioni giornaliere.
  L'autorita'  di  P.S. ha sempre la facolta' di limitare, motivando,
il  quantitativo massimo detenibile di cartucce e di polveri di prima
categoria.