Art. 3. Contenuto della licenza La licenza deve essere formulata esprimendo esclusivamente in kg netti sia il carico complessivo di prodotti esplodenti autorizzato, sia il quantitativo relativo alle singole tipologie di prodotti come indicati nella parte II del decreto, art. 3 lettere da a) a d). Il richiedente che intenda avvalersi della facolta' di detenere tutte le categorie di prodotti esplodenti ammessi potra' ottenere una licenza che consente, nella sua forma piu' semplice, di tenere e vendere 115 kg netti di prodotti esplodenti, cosi' suddivisi: 25 kg netti di polveri da lancio e/o da mina della prima categoria, piu'; 50 kg netti di cartucce per armi comuni, piu'; 20 kg netti di manufatti della quarta categoria, piu'; 20 kg netti di manufatti della quinta categoria. Al fine di adeguarsi alla realta' del mercato locale o stagionale, all'atto della presentazione della domanda di rilascio o di rinnovo della licenza, sono consentite molteplici possibilita' di sostiuzioni per categoria e quantita', in accordo con le indicazioni di cui alle lettere da a) a d) e fermo restando il quantitativo massimo di 200 kg detenibile. La possibilita' concessa al titolare di incrementare il carico sino a 200 kg attraverso il meccanismo della rinuncia parziale o totale alle polveri della prima categoria e/o ai manufatti della quarta e quinta categoria a favore soprattutto delle cartucce per armi comuni, e' motivata dal fatto che, tra i prodotti esplodenti, le munizioni offrono le maggiori garanzie di sicurezza. Nel corso di validita' della licenza il titolare puo' di propria iniziativa effettuare le sostituzioni di cui sopra, a condizione che la variazione sia preventivamente comunicata alla competente autorita' di P.S. e venga annotata sul registro delle operazioni giornaliere. Tale facolta' va tenuta presente in sede di verifica degli esercizi, in quanto le categorie di esplosivi in concreto riscontrate potrebbero - legittimamente - non coincidere con quanto riportato in licenza, a differenza del carico massimo, comunque invalicabile negli esercizi ordinari. In tal caso il riscontro va effettuato attraverso il registro delle operazioni giornaliere. L'autorita' di P.S. ha sempre la facolta' di limitare, motivando, il quantitativo massimo detenibile di cartucce e di polveri di prima categoria.