Art. 4.
                        Caricamento cartucce
  E'  privilegiata la trasformazione delle polveri di prima categoria
in  cartucce della quinta per la motivazione in precedenza esplicata.
Ne deriva che mentre permane il limite di un kg di polvere senza fumo
da  impiegarsi  in  ciascuna  operazione  di  caricamento,  e'  stato
soppresso il limite di 4.000 cartucce caricabili giornalmente.
  Tale soppressione comporta che il limite giornaliero di caricamento
e'  conseguente  al  carico  detenibile,  in accordo alle equivalenze
indicate  alla  lettera  b)  dell'art. 3. A titolo di esempio, da una
licenza  standard  (50  kg di polveri da lancio, ottenuti rinunciando
totalmente alle polveri da mina), posto che vengano caricate cartucce
per armi lunghe (560 per ogni kg di polvere) se ne potranno allestire
28.000  al  di'.  Resta  comunque salva la facolta' dell'autorita' di
P.S.  di  disporre  altrimenti, motivando, avuto riguardo al contesto
topografico,  alla  situazione  ambientale  o a specifiche ragioni di
sicurezza.
  E'  evidente  che  in  ogni  momento  la  sommatoria  dei  prodotti
esplodenti,  in  qualunque  forma  si trovino (polveri in confezioni,
polveri nelle tramogge, cartucce finite, cartucce a magazzino, ecc.),
non  potra'  mai  superare i limiti autorizzati. Cio' comporta che le
cartucce  finite,  allontanate  dal  locale  caricamento  e  poste in
deposito,  vanno  valutate  in  decremento  rispetto  al quantitativo
autorizzato.  Si  richiama inoltre quanto gia' evidenziato in sede di
commento  all'art. 1 del decreto in merito alla capacita' massima dei
recipienti  di polveri di prima categoria, significando che il limite
di  cui  all'art.  1,  punto  2,  del  decreto non trova applicazione
qualora si tratti di recipienti di polveri esclusivamente dedicate al
caricamento e pertanto non destinate alla vendita al pubblico.
  Resta  inteso  che  la  capacita'  volumetrica  della  tramoggia di
ciascuna  macchina  caricatrice puo' anche essere superiore ad un kg,
mentre si ribadisce che e' comunque essenziale che ciascuna tramoggia
non contenga mai piu' di 1 kg di polvere.
  Le  prosenzioni  sui  locali di caricamento cartucce possono essere
derogate,  purche' vengano proposte misure alternative equivalenti ai
fini della sicurezza.
  In  analogia  a  quanto rappresentato nel commento sull'art. 2, gli
adeguamenti  dei  locali  preesistenti  alla nuova normativa dovranno
essere condotti a termine entro un triennio.