Art. 4. Caricamento cartucce E' privilegiata la trasformazione delle polveri di prima categoria in cartucce della quinta per la motivazione in precedenza esplicata. Ne deriva che mentre permane il limite di un kg di polvere senza fumo da impiegarsi in ciascuna operazione di caricamento, e' stato soppresso il limite di 4.000 cartucce caricabili giornalmente. Tale soppressione comporta che il limite giornaliero di caricamento e' conseguente al carico detenibile, in accordo alle equivalenze indicate alla lettera b) dell'art. 3. A titolo di esempio, da una licenza standard (50 kg di polveri da lancio, ottenuti rinunciando totalmente alle polveri da mina), posto che vengano caricate cartucce per armi lunghe (560 per ogni kg di polvere) se ne potranno allestire 28.000 al di'. Resta comunque salva la facolta' dell'autorita' di P.S. di disporre altrimenti, motivando, avuto riguardo al contesto topografico, alla situazione ambientale o a specifiche ragioni di sicurezza. E' evidente che in ogni momento la sommatoria dei prodotti esplodenti, in qualunque forma si trovino (polveri in confezioni, polveri nelle tramogge, cartucce finite, cartucce a magazzino, ecc.), non potra' mai superare i limiti autorizzati. Cio' comporta che le cartucce finite, allontanate dal locale caricamento e poste in deposito, vanno valutate in decremento rispetto al quantitativo autorizzato. Si richiama inoltre quanto gia' evidenziato in sede di commento all'art. 1 del decreto in merito alla capacita' massima dei recipienti di polveri di prima categoria, significando che il limite di cui all'art. 1, punto 2, del decreto non trova applicazione qualora si tratti di recipienti di polveri esclusivamente dedicate al caricamento e pertanto non destinate alla vendita al pubblico. Resta inteso che la capacita' volumetrica della tramoggia di ciascuna macchina caricatrice puo' anche essere superiore ad un kg, mentre si ribadisce che e' comunque essenziale che ciascuna tramoggia non contenga mai piu' di 1 kg di polvere. Le prosenzioni sui locali di caricamento cartucce possono essere derogate, purche' vengano proposte misure alternative equivalenti ai fini della sicurezza. In analogia a quanto rappresentato nel commento sull'art. 2, gli adeguamenti dei locali preesistenti alla nuova normativa dovranno essere condotti a termine entro un triennio.