Art. 5. Norme sui clorati Nulla e' sostanzialmente innovato rispetto al precedente regime. Parte terza Nel suo articolo unico viene ammessa una deroga all'art. 1.2, secondo comma della parte seconda, ove viene stabilito che i manufatti di quarta e quinta categoria possono essere venduti solo se racchiusi nelle proprie confezioni originali sigillate, singole o multiple in ragione delle dimensioni del manufatto stesso; al fine di consentire lo smaltimento delle scorte e' consentito che i manufatti gia' riconosciuti e classificati possano essere venduti sfusi per non piu' di un triennio. Il terzo capoverso fornisce i parametri per la determinazione della massa netta dei prodotti attivi dei manufatti di quarta e quinta categoria riconosciuti e classificati antecedentemente all'entrata in vigore del decreto e, pertanto, privi di tale indicazione; anche in questo caso il periodo transitorio, durante il quale la determinazione avverra' impiegando i coefficienti cola' indicati, e' fissato in tre anni. L'ultimo capoverso revoca il precedente decreto ministeriale datato 21 luglio 1999, pari argomento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 agosto 1999. La presente circolare sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Capo della polizia: Masone