Art. 5.
                          Norme sui clorati
  Nulla e' sostanzialmente innovato rispetto al precedente regime.
Parte terza
  Nel  suo  articolo  unico  viene  ammessa  una deroga all'art. 1.2,
secondo  comma  della  parte  seconda,  ove  viene  stabilito  che  i
manufatti di quarta e quinta categoria possono essere venduti solo se
racchiusi  nelle  proprie  confezioni  originali sigillate, singole o
multiple in ragione delle dimensioni del manufatto stesso; al fine di
consentire  lo smaltimento delle scorte e' consentito che i manufatti
gia' riconosciuti e classificati possano essere venduti sfusi per non
piu' di un triennio.
  Il terzo capoverso fornisce i parametri per la determinazione della
massa  netta  dei  prodotti  attivi  dei manufatti di quarta e quinta
categoria riconosciuti e classificati antecedentemente all'entrata in
vigore  del  decreto e, pertanto, privi di tale indicazione; anche in
questo   caso   il   periodo   transitorio,   durante   il  quale  la
determinazione  avverra' impiegando i coefficienti cola' indicati, e'
fissato in tre anni.
  L'ultimo capoverso revoca il precedente decreto ministeriale datato
21 luglio  1999,  pari argomento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 181 del 4 agosto 1999.
  La  presente  circolare  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
                                        Il Capo della polizia: Masone