Art. 6.
                        Relazione conclusiva
  1. La  commissione  di  accertamento,  sulla  base delle risultanze
derivanti  dalla  valutazione  globale,  formula,  entro quattro mesi
dalla data della prima visita, la relazione conclusiva.
  2. La  commissione  di  accertamento,  nella  relazione conclusiva,
formula  suggerimenti  in  ordine  ad  eventuali  forme di sostegno e
strumenti  tecnici  necessari  per l'inserimento o il mantenimento al
lavoro della persona disabile.