Art. 7.
            Attivita' della azienda U.S.L. e del Comitato
           tecnico di cui all'art. 6, comma 2, lettera b),
                 della legge 12 marzo 1999, n. 68).
  1. La  relazione  conclusiva,  di  cui  all'art.  6,  comma  1,  e'
consegnata  in  originale  agli  uffici  amministrativi  dell'azienda
U.S.L.  presso  cui  e'  istituita  la  commissione  di accertamento,
unitamente  a  tutta  la documentazione acquisita e redatta nel corso
della  visita.  Tali  uffici  curano la custodia degli atti. Copia di
tutti  gli  atti  di  cui  al  precedente art. 5 sono trasmessi dalle
aziende  sanitarie  locali  alle  commissioni mediche di verifica del
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per  l'approvazione o la sospensione degli effetti degli accertamenti
clinico-sanitari,  secondo  ed  entro  i termini previsti dal comma 7
dell'art. 1, della legge n. 295 del 15 ottobre 1990.
  2. L'azienda  U.S.L.  invia  copia  della relazione conclusiva alla
persona  disabile e alla commissione provinciale per le politiche del
lavoro,  di  cui all'art. 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997,
n. 469.
  3. Il  comitato  tecnico informa la commissione di accertamento sul
percorso  di  inserimento  al  lavoro  della persona disabile, per la
quale  siano  state formulate le linee progettuali per l'integrazione
lavorativa,  anche ai fini delle visite sanitarie di controllo di cui
all'art. 8.
  4. Il  direttore  del distretto di residenza della persona disabile
assicura  che nelle risorse per l'integrazione socio-sanitaria di cui
all'art.  3-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
come  modificato da ultimo dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n.
229,  siano ricompresi anche gli interventi per le prestazioni di cui
all'art. 6, commi 1 e 2.