Art. 8.
Visite   sanitarie   di   controllo   della  permanenza  dello  stato
                             invalidante
  1. La  commissione  di  accertamento,  su  indicazione del Comitato
tecnico,  contenente  anche  la  comunicazione  della  data  di avvio
dell'inserimento  lavorativo  della persona disabile, effettua visite
sanitarie   di  controllo  per  la  rispondenza  agli  obiettivi  del
collocamento   mirato,   aventi   per  finalita'  la  verifica  della
permanenza  dello  stato  invalidante  e della misura delle capacita'
gia'  accertate  nonche'  la  validita'  dei servizi di sostegno e di
collocamento  mirato,  indicati  nella relazione conclusiva del primo
accertamento.
  2. La visita sanitaria di controllo e' effettuata secondo i criteri
e con le modalita' indicati negli articoli 4 e 5 e si conclude con la
formulazione  da parte della commissione di accertamento di una nuova
relazione  conclusiva  certificata. Detta relazione, sulle base delle
risultanze  della  visita  di controllo, modifica, ove necessario, le
indicazioni  di  cui  ai  commi  1 e 2 dell'art. 6 ed indica la nuova
tipologia  di  collocamento mirato, la forma di sostegno necessarie e
le eventuali ulteriori tipologie di inserimento lavorativo.
  3. La  frequenza  delle  visite  sanitarie di controllo per ciascun
soggetto  disabile  e'  stabilita  dalla  commissione di accertamento
sulla  base  delle risultanze degli elementi di cui all'art. 4, della
diagnosi funzionale, nonche' in relazione alle modalita' del percorso
di  inserimento  lavorativo,  indipendentemente dalla forma giuridica
che lo stesso assume.
  4. La chiamata a visita di controllo e' effettuata con immediatezza
qualora  vi  sia  la  specifica  richiesta  da  parte  della  persona
disabile,  ovvero  qualora  il  legale  rappresentante dell'azienda o
dell'ente  presso i quali la persona sia stata inserita rappresentino
al  Comitato  tecnico, e per conoscenza alla commissione, l'insorgere
di   difficolta'   che   pongano   in   pregiudizio  la  prosecuzione
dell'integrazione lavorativa.
  Il  presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti,  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 13 gennaio 2000
                            Il Presidente
                     del Consiglio dei Ministri
                               D'Alema
                       Il Ministro del lavoro
                     e della previdenza sociale
                                Salvi
                      Il Ministro della sanita'
                                Bindi
Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2000
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 79