Art. 2.
Conto corrente
1. Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi
avviene sulla base dei tassi e con le periodicita' contrattualmente
stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime
modalita'.
2. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita
la stessa periodicita' nel conteggio degli interessi creditori e
debitori.
3. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del
conto corrente puo', se contrattualmente stabilito, produrre
interessi. Su questi interessi non e' consentita la capitalizzazione
periodica.