Art. 3.
Finanziamenti con piano di rimborso rateale
1. Nelle operazioni di finanziamento per le quali e' previsto che
il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con
scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore
l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata
puo', se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere
dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi
interessi non e' consentita la capitalizzazione periodica.
2. Quando il mancato pagamento determina la risoluzione del
contratto di finanziamento, l'importo complessivamente dovuto puo',
se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla
data di risoluzione. Su questi interessi non e' consentita la
capitalizzazione periodica.
3. Quando il pagamento avviene mediante regolamento in conto
corrente si applicano le disposizioni dell'art. 2.
4. Nei contratti che prevedono un periodo di pre-finanziamento, gli
interessi maturati alla scadenza di tale periodo, se contrattualmente
stabilito, sono cumulabili all'importo da rimborsare secondo il piano
di ammortamento.