Art. 5.
Domanda giudiziale e convenzioni posteriori alla scadenza
1. Gli interessi scaduti possono produrre interessi, oltre che
nelle ipotesi e secondo le modalita' di cui ai precedenti articoli,
dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione
posteriore alla scadenza e sempre che si tratti di interessi dovuti
per almeno sei mesi.