Art. 6.
Trasparenza contrattuale
1. I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e
di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della
presente delibera indicano la periodicita' di capitalizzazione degli
interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui e'
prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il
valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli
effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla
capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono
specificamente approvate per iscritto.