Art. 7.
Disposizioni transitorie
1. Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera
devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il
30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal
successivo 1o luglio.
2. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un
peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e
gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno
2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di
tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per
iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro
il 31 dicembre 2000.
3. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un
peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono
essere approvate dalla clientela.