IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche, ed in particolare l'art. 24, nonche' il n. 5 della tabella A allegata, che prevedono l'esenzione o l'applicazione di aliquote ridotte di accisa per taluni oli minerali impiegati in lavori agricoli, orticoli in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica; Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed in parti-colare il comma 126 dell'art. 2, che prevede che il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, ora Ministero delle politiche agricole e forestali, determini i consumi medi dei prodotti petroliferi per l'agricoltura, nonche' il comma 127 dello stesso articolo che prevede l'applicazione di una specifica aliquota ridotta di accisa per il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre adibite a colture floro vivaistiche; Visto il decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, ed in particolare il comma 4 dell'art. 1, che prevede, tra l'altro, che la predetta determinazione dei consumi dei prodotti petroliferi per l'agricoltura e' disposta con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali; Viste le tabelle dei consumi di gasolio per l'impiego agevolato in agricoltura proposte dall'Ente nazionale della meccanizzazione agricola; Ritenuto opportuno procedere alla determinazione dei consumi predetti anche allo scopo di pervenire alla loro riduzione e standardizzazione che possa concorrere a dar luogo alla riduzione dell'accisa prevista dal comma 4 del decreto-legge sopra richiamato, ed eviti disparita' immotivate di attribuzioni; Decreta: Art. 1. Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi da ammettere all'impiego agevolato in agricoltura 1. I consumi medi di gasolio da ammettere all'impiego agevolato in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica di cui alle premesse sono determinati nell'allegato 1 annesso al presente decreto. 2. Per le produzioni agricole non contemplate nel-l'allegato di cui al comma 1, e per gli interventi saltuari, la determinazione dei consumi viene effettuata riferendosi alle produzioni ed agli interventi indicati nell'allegato medesimo. 3. I consumi relativi alla silvicoltura sono determinati sulla base dei valori previsti per i singoli interventi da apposite tabelle approntate da ciascuna regione o provincia autonoma, tenendo conto dei consumi stabiliti nell'allegato 1, approvate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. 4. I consumi relativi a macchine alimentate a benzina sono determinati sulla base dei valori previsti per i singoli interventi da apposite tabelle, approntate da ciascuna regione o provincia autonoma con riferimento alle colture praticate, da comunicare preventivamente al Ministero delle politiche agricole e forestali. 5. Le regioni o le province autonome per le determinazioni dei consumi previste ai commi 2, 3 e 4, nonche' per le maggiorazioni previste nell'allegato 1, e per le riassegnazioni, sentono le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative e quelle delle imprese agromeccaniche. 6. Le regioni o le province autonome inviano al Ministero delle politiche agricole e forestali, entro trenta giorni dal termine di ciascun semestre solare tramite il Sistema informativo agricolo nazionale, come previsto dall'art. 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, informazione aggregata dei consumi dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura. 7. Con successivo decreto si potra' procedere alla modifica del presente provvedimento e dell'annesso allegato 1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 febbraio 2000 Il Ministro: De Castro