IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
  Visto  il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte  sulla  produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative  approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504,  e successive modifiche, ed in particolare l'art. 24, nonche' il
n.   5   della  tabella  A  allegata,  che  prevedono  l'esenzione  o
l'applicazione  di aliquote ridotte di accisa per taluni oli minerali
impiegati   in   lavori  agricoli,  orticoli  in  allevamento,  nella
silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica;
  Vista  la  legge  23 dicembre  1996,  n. 662, ed in parti-colare il
comma  126  dell'art.  2,  che prevede che il Ministero delle risorse
agricole,  alimentari  e  forestali,  ora  Ministero  delle politiche
agricole   e   forestali,  determini  i  consumi  medi  dei  prodotti
petroliferi  per  l'agricoltura,  nonche'  il  comma 127 dello stesso
articolo che prevede l'applicazione di una specifica aliquota ridotta
di  accisa per il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre
adibite a colture floro vivaistiche;
  Visto  il  decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, ed in particolare
il  comma  4  dell'art.  1, che prevede, tra l'altro, che la predetta
determinazione dei consumi dei prodotti petroliferi per l'agricoltura
e'  disposta  con  decreto  del  Ministro  delle politiche agricole e
forestali;
  Viste  le tabelle dei consumi di gasolio per l'impiego agevolato in
agricoltura   proposte   dall'Ente  nazionale  della  meccanizzazione
agricola;
  Ritenuto   opportuno  procedere  alla  determinazione  dei  consumi
predetti  anche  allo  scopo  di  pervenire  alla  loro  riduzione  e
standardizzazione  che  possa  concorrere  a dar luogo alla riduzione
dell'accisa  prevista dal comma 4 del decreto-legge sopra richiamato,
ed eviti disparita' immotivate di attribuzioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi da ammettere
                all'impiego agevolato in agricoltura
  1.  I consumi medi di gasolio da ammettere all'impiego agevolato in
lavori  agricoli,  orticoli,  in  allevamento,  nella  silvicoltura e
piscicoltura  e  nella  florovivaistica  di  cui  alle  premesse sono
determinati nell'allegato 1 annesso al presente decreto.
  2. Per le produzioni agricole non contemplate nel-l'allegato di cui
al  comma  1,  e  per  gli interventi saltuari, la determinazione dei
consumi   viene   effettuata  riferendosi  alle  produzioni  ed  agli
interventi indicati nell'allegato medesimo.
  3. I consumi relativi alla silvicoltura sono determinati sulla base
dei  valori  previsti  per  i  singoli interventi da apposite tabelle
approntate  da  ciascuna  regione o provincia autonoma, tenendo conto
dei  consumi  stabiliti  nell'allegato  1,  approvate con decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali.
  4.  I  consumi  relativi  a  macchine  alimentate  a  benzina  sono
determinati  sulla  base dei valori previsti per i singoli interventi
da  apposite  tabelle,  approntate  da  ciascuna  regione o provincia
autonoma  con  riferimento  alle  colture  praticate,  da  comunicare
preventivamente al Ministero delle politiche agricole e forestali.
  5.  Le  regioni  o  le  province autonome per le determinazioni dei
consumi  previste  ai  commi  2,  3 e 4, nonche' per le maggiorazioni
previste  nell'allegato  1,  e  per  le  riassegnazioni,  sentono  le
organizzazioni  professionali agricole maggiormente rappresentative e
quelle delle imprese agromeccaniche.
  6.  Le  regioni  o  le province autonome inviano al Ministero delle
politiche  agricole  e  forestali, entro trenta giorni dal termine di
ciascun  semestre  solare  tramite  il  Sistema  informativo agricolo
nazionale,   come  previsto  dall'art.  15  del  decreto  legislativo
30 aprile  1998,  n.  173,  informazione  aggregata  dei  consumi dei
prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura.
  7.  Con  successivo  decreto  si potra' procedere alla modifica del
presente provvedimento e dell'annesso allegato 1.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 24 febbraio 2000
                                               Il Ministro: De Castro