IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto  l'art.  229  del  nuovo  codice  della  strada approvato con
decreto   legislativo   30 aprile   1992,   n.  285,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio
1992  che  delega  i  Ministridella Repubblica a recepire, secondo le
competenze  loro  attribuite,  le  direttive  comunitarie afferenti a
materie disciplinate dallo stesso codice;
  Visto  l'art.  93  dello  stesso codice della strada che al comma 4
stabilisce   la   competenza  del  Ministro  dei  trasporti  e  della
navigazione  a  decretare in materia di procedure e di documentazione
occorrente  per l'immatricolazione dei veicoli nonche' degli elementi
da indicare nella carta di circolazione;
  Visto  l'art. 406 del regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo  codice della strada approvato con decreto del Presidente della
Repubblica  16 dicembre  1992,  n.  495,  pubblicato  nel supplemento
ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 303 del 28 dicembre 1992 che
conferma  l'applicabilita'  del  sopracitato  art.  229 del codice al
recepimento  delle  direttive  comunitarie  disciplinanti materia del
regolamento;
  Vista  la  direttiva  1999/37/CE  del Consiglio del 29 aprile 1999,
relativa  ai  documenti  di  immatricolazione dei veicoli, pubblicata
nella  Gazzetta  ufficiale  delle  Comunita'  europee  serie L138 del
1o giugno 1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il  presente decreto si applica ai documenti di cui all'art. 93
del     nuovo     codice    della    strada    rilasciati    all'atto
dell'immatricolazione dei veicoli.
  Esso non pregiudica il diritto di utilizzare per l'immatricolazione
temporanea   dei  veicoli  documenti  eventualmente  non  interamente
conformi ai requisiti del decreto.