Art. 3. 1. Il Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero dei trasporti e della navigazione, in sede di immatricolazione dei veicoli di cui all'art. 2, rilascia una carta di circolazione conforme a quella definita "Parte I" nell'allegato I al presente decreto. 2. Nel caso di rilascio di una nuova carta di circolazione (reimmatricolazione) per un veicolo immatricolato prima dell'entrata in vigore del presente decreto, viene utilizzato un modello di carta di circolazione conforme al presente decreto, annotandovi unicamente le diciture per le quali sono disponibili i dati richiesti. 3. I dati riportati sulla carta di circolazione conforme a quella definita "Parte I", nell'allegato I al presente decreto, sono rappresentati da codici comunitari armonizzati figuranti nello stesso allegato.