Art. 3.
  1.  Il  Dipartimento  dei  trasporti  terrestri  del  Ministero dei
trasporti  e  della  navigazione,  in  sede  di  immatricolazione dei
veicoli  di  cui  all'art.  2,  rilascia  una  carta  di circolazione
conforme  a  quella  definita  "Parte  I" nell'allegato I al presente
decreto.
  2.  Nel  caso  di  rilascio  di  una  nuova  carta  di circolazione
(reimmatricolazione)  per un veicolo immatricolato prima dell'entrata
in  vigore del presente decreto, viene utilizzato un modello di carta
di  circolazione conforme al presente decreto, annotandovi unicamente
le diciture per le quali sono disponibili i dati richiesti.
  3.  I  dati riportati sulla carta di circolazione conforme a quella
definita  "Parte  I",  nell'allegato  I  al  presente  decreto,  sono
rappresentati da codici comunitari armonizzati figuranti nello stesso
allegato.