Art. 4. 1. Ai fini della identificazione di un veicolo nella circolazione stradale, il conducente deve detenere la parte I della carta di circolazione. 2. Ai fini della nuova immatricolazione di un veicolo gia' immatricolato in un altro Stato membro, deve, in ogni caso, essere consegnata al Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero dei trasporti e della navigazione la parte I della vecchia carta di circolazione e qualora sia stata rilasciata, la parte II. La parte o le parti consegnate della vecchia carta di circolazione sono conservate per almeno sei mesi ed entro due mesi sono informate le autorita' dello Stato membro che l'hanno rilasciata. La carta e' rispedita alle autorita' che l'hanno rilasciata qualora queste ne facciano richiesta entro sei mesi dal ritiro. Allorche' la carta di circolazione si compone delle parti I e II e la parte II non e' disponibile si procede alla nuova immatricolazione soltanto dopo avere ottenuto la conferma, per via scritta o elettronica, da parte delle autorita' competenti dello Stato membro in cui il veicolo era stato immatricolato in precedenza, che il richiedente ha il diritto di immatricolare nuovamente il veicolo in un altro Stato membro.