Art. 4.
  1.  Ai  fini della identificazione di un veicolo nella circolazione
stradale,  il  conducente  deve  detenere  la  parte I della carta di
circolazione.
  2.  Ai  fini  della  nuova  immatricolazione  di  un  veicolo  gia'
immatricolato  in  un  altro Stato membro, deve, in ogni caso, essere
consegnata  al Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero dei
trasporti  e  della  navigazione  la  parte  I della vecchia carta di
circolazione e qualora sia stata rilasciata, la parte II.
  La  parte o le parti consegnate della vecchia carta di circolazione
sono  conservate per almeno sei mesi ed entro due mesi sono informate
le  autorita'  dello Stato membro che l'hanno rilasciata. La carta e'
rispedita  alle  autorita'  che  l'hanno rilasciata qualora queste ne
facciano richiesta entro sei mesi dal ritiro.
  Allorche'  la carta di circolazione si compone delle parti I e II e
la parte II non e' disponibile si procede alla nuova immatricolazione
soltanto   dopo  avere  ottenuto  la  conferma,  per  via  scritta  o
elettronica,  da  parte delle autorita' competenti dello Stato membro
in  cui  il  veicolo  era  stato  immatricolato in precedenza, che il
richiedente  ha  il diritto di immatricolare nuovamente il veicolo in
un altro Stato membro.