Art. 6.
  1.  Le disposizioni contenute nel presente decreto non pregiudicano
la  validita'  delle carte di circolazione gia' rilasciate sulla base
dell'art. 93 del nuovo codice della strada.
  Pertanto  ai  fini  della  identificazione  dei veicoli, le vecchie
carte di circolazione permangono valide.
  2. Con decreto dirigenziale da emanare entro sei mesi dalla data di
pubblicazione  del  presente  decreto  verra'  stabilita la data alla
quale  il  Dipartimento  dei  trasporti  terrestri  del Ministero dei
trasporti  e della navigazione iniziera' la distribuzione delle carte
di  circolazione  redatte  in  conformita' all'allegato I e ne verra'
pubblicizzato il fac-simile.
  3.  Le  disposizioni contenute nel presente decreto decorrono dalla
data di pubblicazione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 14 febbraio 2000
                                             p. Il Ministro: Angelini