Art. 6. 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto non pregiudicano la validita' delle carte di circolazione gia' rilasciate sulla base dell'art. 93 del nuovo codice della strada. Pertanto ai fini della identificazione dei veicoli, le vecchie carte di circolazione permangono valide. 2. Con decreto dirigenziale da emanare entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto verra' stabilita la data alla quale il Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero dei trasporti e della navigazione iniziera' la distribuzione delle carte di circolazione redatte in conformita' all'allegato I e ne verra' pubblicizzato il fac-simile. 3. Le disposizioni contenute nel presente decreto decorrono dalla data di pubblicazione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 febbraio 2000 p. Il Ministro: Angelini