IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Visto  il  libro  III,  titolo  I,  capo  VI, del testo unico delle
disposizioni  legislative  in  materia  postale,  di  bancoposta e di
telecomunicazioni,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni;
  Visto  il  titolo  VI del regolamento di esecuzione del libro terzo
del codice postale e delle telecomunicazioni (servizi di bancoposta),
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1o giugno 1989,
n. 256, e successive modificazioni;
  Visti   il   decreto-legge  1o  dicembre  1993,  n.  487,  recante:
"Trasformazione  dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni
in   ente  pubblico  economico  e  riorganizzazione  del  Ministero",
convertito,  con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e
la  deliberazione 18 dicembre 1997 del Comitato interministeriale per
la programmazione economica, recante: "Trasformazione in societa' per
azioni dell'Ente poste italiane. (Deliberazione n. 244/1997)";
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  284, recante
"Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma dell'art. 11 della
legge  15 marzo 1997, n. 59" ed in particolare l'art. 2, comma 2, che
stabilisce,   tra  l'altro,  che  le  condizioni  dei  buoni  postali
fruttiferi  sono  fissate  con  decreto  del Ministro del tesoro, del
bilancio  e  della programmazione economica, adottato su proposta del
direttore generale della Cassa depositi e prestiti, e l'art. 6;
  Visto  il  decreto  26 febbraio  1999  del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro
delle  comunicazioni  recante:  "Istituzione  di nuove serie di buoni
postali  fruttiferi",  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del
20 dicembre 1999;
  Visto  il  provvedimento 15 aprile 1997 del Segretario generale del
Ministero  delle  poste  e delle telecomunicazioni di concerto con il
Direttore   generale   del   tesoro   recante:   "Modificazione  alle
caratteristiche  tecniche  dei  buoni postali fruttiferi", pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 1997;
  Visto  il  decreto  8 ottobre  1998  del  Segretario  generale  del
Ministero  delle  comunicazioni di concerto con il Direttore generale
del  tesoro  recante:  "Caratteristiche  tecniche  dei  buoni postali
fruttiferi  in  euro", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del
14 ottobre 1998;
  Visto  il  decreto  21 dicembre  1998  del  Segretario generale del
Ministero  delle  comunicazioni di concerto con il Direttore generale
del  tesoro recante: "Modificazioni alle caratteristiche tecniche dei
nuovi  buoni  postali  fruttiferi in euro", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1998;
  Preso  atto  che  non  sono  stati  ancora  adottati  i decreti che
stabiliscono  nuove caratteristiche dei buoni postali fruttiferi, per
cui,  a  norma  dell'art.  7, comma 3, del citato decreto legislativo
30 luglio  1999,  n.  284,  continuano  ad applicarsi, per quanto non
espressamente  previsto  dal medesimo decreto, le disposizioni recate
dal  citato  testo  unico  delle  disposizioni legislative in materia
postale,  di  bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29 marzo  1973, n. 156, e dal suo
regolamento  di esecuzione approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 1o giugno 1989, n. 256;
  Ritenuto necessario adeguare la remunerazione del risparmio postale
provvedendo  alla  determinazione  dei tassi di interesse sulle nuove
emissioni dei buoni postali fruttiferi;
  Su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  A  decorrere  dal  giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente  decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale, e' istituita una nuova
serie di buoni postali fruttiferi contraddistinta con la lettera "Y",
i cui moduli verranno forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato,  aventi  i  saggi  di  interesse  lordi indicati nella tabella
allegata al presente decreto.