Art. 6. Deve intendersi soppressa la frase: "L'importo raddoppia e triplica in base ai periodi definiti dal decreto vigente alla data dell'emissione.", riportata nel verso dei buoni postali fruttiferi della serie speciale "a termine" e prevista dall'allegato B del provvedimento 15 aprile 1997 del Segretario generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Direttore generale del tesoro recante: "Modificazione alle caratteristiche tecniche dei buoni postali fruttiferi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 1997.