Art. 6.
  Deve intendersi soppressa la frase: "L'importo raddoppia e triplica
in   base   ai   periodi  definiti  dal  decreto  vigente  alla  data
dell'emissione.",  riportata  nel  verso dei buoni postali fruttiferi
della  serie  speciale  "a  termine"  e  prevista dall'allegato B del
provvedimento  15 aprile  1997  del Segretario generale del Ministero
delle  poste  e  delle telecomunicazioni di concerto con il Direttore
generale  del  tesoro  recante:  "Modificazione  alle caratteristiche
tecniche  dei  buoni  postali  fruttiferi", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 112 del 16 maggio 1997.