Art. 3. 1. Fatta eccezione per gli atti e i provvedimenti previsti dall'art. 1 del presente decreto, al Sottosegretario di Stato onorevole Gianfranco Morgando e' delegata la trattazione degli affari che ai sensi delle norme vigenti non sia attribuita alla specifica competenza dei dirigenti, nell'ambito delle materie di competenza: della Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese, ad eccezione di quelle relative all'imprenditorialita' femminile di cui all'art. 2, comma 2; della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita'; della Direzione generale del commercio, delle assicurazioni e dei servizi, limitatamente al settore del commercio e dei servizi ed alle questioni generali o intersettoriali.