Art. 3.
  1. Fatta   eccezione  per  gli  atti  e  i  provvedimenti  previsti
dall'art.  1  del  presente  decreto,  al  Sottosegretario  di  Stato
onorevole Gianfranco Morgando e' delegata la trattazione degli affari
che  ai  sensi  delle norme vigenti non sia attribuita alla specifica
competenza dei dirigenti, nell'ambito delle materie di competenza:
    della  Direzione  generale  per  il coordinamento degli incentivi
alle  imprese, ad eccezione di quelle relative all'imprenditorialita'
femminile di cui all'art. 2, comma 2;
    della   Direzione  generale  per  lo  sviluppo  produttivo  e  la
competitivita';
    della Direzione generale del commercio, delle assicurazioni e dei
servizi, limitatamente al settore del commercio e dei servizi ed alle
questioni generali o intersettoriali.