IL MINISTRO DELLA SANITA'
    Visto  il  testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
    Visto  il  regolamento  di  polizia  veterinaria,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica n. 320 dell'8 febbraio 1954;
    Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta
contro l'afta epizootica e altre malattie epizootiche degli animali;
    Visto  il  decreto  legislativo  14 dicembre  1992,  n.  508,  in
particolare l'art. 3, comma 3, lettera b);
    Visto  il decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, concernente
l'attuazione  delle  Direttive  del Consiglio 91/497/CEE e 91/498/CEE
relative alla produzione e immissione sul mercato di carni fresche, e
successive modifiche;
    Vista  la  legge  21 ottobre 1996, n. 532, recante conversione in
legge  con  modificazioni  del  decreto-legge  8 agosto 1996, n. 429,
recante  potenziamento  dei  controlli  per prevenire l'encefalopatia
spongiforme bovina;
    Visto  il decreto deI Presidente della Repubblica 30 aprile 1996,
n.  317,  recante  norme  di  attuazione  della  Direttiva 92/102/CEE
relativa all'identificazione e registrazione degli animali;
    Vista  l'ordinanza del Ministro della sanita' del 10 maggio 1991,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 113
del  16  maggio 1991, concernente norme per la profilassi di malattie
animali;
    Visto  il  decreto  del Ministro della sanita' del 3 agosto 1991,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 193
del  19  agosto 1991, concernente il riconoscimento del Centro per lo
studio   e   le   ricerche   sulle   encefalopatie  degli  animali  e
neuropatologie  comparate  dell'istituto zooprofilattico sperimentale
del  Piemonte,  Liguria  e  Valle  d'Aosta  quale Centro di referenza
nazionale;
    Visto  il decreto del Ministro della sanita' del 2 novembre 1991,
recante riconoscimento quale Centro di referenza nazionale del Centro
operativo    veterinario    di   epidemiologia,   programmazione   ed
informazione  attivato presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale
dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale", in Teramo;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  4 maggio 1993,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del
15 ottobre   1993,   concernente  l'istituzione  di  una  commissione
permanente   di   emergenza   a   livello  nazionale  incaricata  del
coordinamento  di tutte le misure di controllo adottate dalle regioni
e  dalle  province  autonome  in materia di profilassi e lotta contro
l'afta  epizootica  e  contro le altre malattie infettive e diffusive
contagiose;
    Vista  l'ordinanza del Ministro della sanita' del 28 luglio 1994,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 216
del  15 settembre  1994,  recante  misure  di  protezione  per quanto
riguarda  l'encefalopatia  spongiforme  bovina e la somministrazione,
con  la  dieta,  di  proteine  derivate  da  mammiferi,  e successive
modifiche;
    Visto  il decreto del Ministro della sanita' del 29 gennaio 1997,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 99
del   30 aprile   1997,   concernente   misure   integrative  per  la
sorveglianza   permanente   delle   encefalopatie  spongiformi  degli
animali;
    Visto  il  regolamento  (CE)  n.  820/97, del 21 aprile 1997, che
istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini;
    Visto  il  decreto  del Ministro della sanita' del 4 agosto 1997,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240
del 14 ottobre 1997, concernente misure integrative per la profilassi
della BSE;
    Vista  l'ordinanza del Ministro della sanita' del 15 giugno 1998,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 171
del  24 luglio  1998,  concernente  "misure  sanitarie  di protezione
contro    le   encefalopatie   spongiformi   trasmissibili   mediante
l'eliminazione  dal consumo umano e animale del materiale specifico a
rischio  ottenuto  da  animali  della  specie bovina, ovina e caprina
provenienti  da  alcuni  Stati  membri dell'Unione europea e relative
modalita' di distruzione";
    Vista  la  decisione  della  Commissione  96/272/CE del 23 aprile
1998,  che istituisce un sistema di sorveglianza epidemiologica delle
encefalopatie spongiformi animali;
    Visto  il  decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  105  del
7 maggio  1999,  attuazione  della  Direttiva  95/69/CE  che fissa le
condizioni e le modalita' per il riconoscimento e la registrazione di
taluni    stabilimenti   ed   intermediari   operanti   nel   settore
dell'alimentazione degli animali;
    Visto  il  decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, pubblicato
sul  supplemento  ordinario  n.  120  della  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana,  n.  146 del 24 giugno 1999, che da' attuazione
alla   Direttiva  97/12/CE  che  modifica  e  aggiorna  la  Direttiva
64/432/CEE  relativa  ai  problemi di polizia sanitaria in materia di
scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina.
    Ritenuto   necessario   attuare   un   sistema   di  sorveglianza
epidemiologica    sull'intero    territorio   nei   confronti   della
encefalopatia  spongiforme  bovina,  comprensivo di specifiche misure
sanitarie, e il coordinamento delle relative attivita';
    Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato e le regioni e le province autonome, reso nella riunione del 16
dicembre 1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    l.   E'   istituito   un   sistema   nazionale   di  sorveglianza
epidemiologica  della  encefalopatia  spongiforme  bovina, di seguito
denominata BSE.
    2. Gli obiettivi del sistema di cui al comma 1 sono:
      a) osservare  e  valutare  la  situazione  epidemiologica  ed i
fattori di rischio della BSE su territorio nazionale;
      b) analizzare   periodicamente  il  rischio  della  presenza  e
dell'introduzione della BSE nel territorio nazionale;
      c) diagnosticare tempestivamente eventuali casi di malattia con
sintomatologia riferibile a BSE;
      d) gestire  in modo efficiente le eventuali emergenze collegate
al verificarsi di casi di BSE sul territorio nazionale.
    3. Del sistema di cui al comma 1 fanno parte:
      a) i   detentori   responsabili   degli  allevamenti  bovini  e
bufalini;
      b) i servizi veterinari regionali e locali;
      c) i  veterinari  riconosciuti  di  cui all'art. 13 del decreto
legislativo 22 maggio 1999, n. 196;
      d) il  dipartimento  degli  alimenti,  della nutrizione e della
sanita' pubblica veterinaria del Ministero della sanita';
      e) l'Istituto superiore di sanita';
      f) gli istituti zooprofilattici sperimentali;
      g) il centro di referenza nazionale per lo studio e le ricerche
delle
encefalopatie animali e neuropatologie comparate (CEA);
      h) il   centro   di   referenza   nazionale   veterinario   per
l'epidemiologia, programmazione ed informazione (COVEPI);
      i) gli   stabilimenti   di  produzione  dei  mangimi  destinati
all'alimentazione dei ruminanti;
      j)  gli  stabilimenti  di trasformazione dei rifiuti di origine
animale per la produzione di alimenti destinati al consumo animale;
      k) i titolari degli stabilimenti di macellazione;
      l) una banca dati informatizzata.