IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni; Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 320 dell'8 febbraio 1954; Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta contro l'afta epizootica e altre malattie epizootiche degli animali; Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, in particolare l'art. 3, comma 3, lettera b); Visto il decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, concernente l'attuazione delle Direttive del Consiglio 91/497/CEE e 91/498/CEE relative alla produzione e immissione sul mercato di carni fresche, e successive modifiche; Vista la legge 21 ottobre 1996, n. 532, recante conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, recante potenziamento dei controlli per prevenire l'encefalopatia spongiforme bovina; Visto il decreto deI Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante norme di attuazione della Direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali; Vista l'ordinanza del Ministro della sanita' del 10 maggio 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 1991, concernente norme per la profilassi di malattie animali; Visto il decreto del Ministro della sanita' del 3 agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del 19 agosto 1991, concernente il riconoscimento del Centro per lo studio e le ricerche sulle encefalopatie degli animali e neuropatologie comparate dell'istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta quale Centro di referenza nazionale; Visto il decreto del Ministro della sanita' del 2 novembre 1991, recante riconoscimento quale Centro di referenza nazionale del Centro operativo veterinario di epidemiologia, programmazione ed informazione attivato presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale", in Teramo; Visto il decreto del Ministro della sanita' 4 maggio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 1993, concernente l'istituzione di una commissione permanente di emergenza a livello nazionale incaricata del coordinamento di tutte le misure di controllo adottate dalle regioni e dalle province autonome in materia di profilassi e lotta contro l'afta epizootica e contro le altre malattie infettive e diffusive contagiose; Vista l'ordinanza del Ministro della sanita' del 28 luglio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 1994, recante misure di protezione per quanto riguarda l'encefalopatia spongiforme bovina e la somministrazione, con la dieta, di proteine derivate da mammiferi, e successive modifiche; Visto il decreto del Ministro della sanita' del 29 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 99 del 30 aprile 1997, concernente misure integrative per la sorveglianza permanente delle encefalopatie spongiformi degli animali; Visto il regolamento (CE) n. 820/97, del 21 aprile 1997, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini; Visto il decreto del Ministro della sanita' del 4 agosto 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 14 ottobre 1997, concernente misure integrative per la profilassi della BSE; Vista l'ordinanza del Ministro della sanita' del 15 giugno 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 171 del 24 luglio 1998, concernente "misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili mediante l'eliminazione dal consumo umano e animale del materiale specifico a rischio ottenuto da animali della specie bovina, ovina e caprina provenienti da alcuni Stati membri dell'Unione europea e relative modalita' di distruzione"; Vista la decisione della Commissione 96/272/CE del 23 aprile 1998, che istituisce un sistema di sorveglianza epidemiologica delle encefalopatie spongiformi animali; Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 105 del 7 maggio 1999, attuazione della Direttiva 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalita' per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali; Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, pubblicato sul supplemento ordinario n. 120 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 146 del 24 giugno 1999, che da' attuazione alla Direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la Direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina. Ritenuto necessario attuare un sistema di sorveglianza epidemiologica sull'intero territorio nei confronti della encefalopatia spongiforme bovina, comprensivo di specifiche misure sanitarie, e il coordinamento delle relative attivita'; Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome, reso nella riunione del 16 dicembre 1999; Decreta: Art. 1. l. E' istituito un sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina, di seguito denominata BSE. 2. Gli obiettivi del sistema di cui al comma 1 sono: a) osservare e valutare la situazione epidemiologica ed i fattori di rischio della BSE su territorio nazionale; b) analizzare periodicamente il rischio della presenza e dell'introduzione della BSE nel territorio nazionale; c) diagnosticare tempestivamente eventuali casi di malattia con sintomatologia riferibile a BSE; d) gestire in modo efficiente le eventuali emergenze collegate al verificarsi di casi di BSE sul territorio nazionale. 3. Del sistema di cui al comma 1 fanno parte: a) i detentori responsabili degli allevamenti bovini e bufalini; b) i servizi veterinari regionali e locali; c) i veterinari riconosciuti di cui all'art. 13 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196; d) il dipartimento degli alimenti, della nutrizione e della sanita' pubblica veterinaria del Ministero della sanita'; e) l'Istituto superiore di sanita'; f) gli istituti zooprofilattici sperimentali; g) il centro di referenza nazionale per lo studio e le ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie comparate (CEA); h) il centro di referenza nazionale veterinario per l'epidemiologia, programmazione ed informazione (COVEPI); i) gli stabilimenti di produzione dei mangimi destinati all'alimentazione dei ruminanti; j) gli stabilimenti di trasformazione dei rifiuti di origine animale per la produzione di alimenti destinati al consumo animale; k) i titolari degli stabilimenti di macellazione; l) una banca dati informatizzata.