Art. 10.
    1.  Le regioni e le province autonome predispongono piani annuali
di   formazione  e  aggiornamento  per  i  veterinari  delle  aziende
sanitarie locali nonche' campagne di informazione sulla BSE destinate
specificamente  agli  allevatori  di  animali  delle  specie bovina e
bufalina  da  realizzare  nell'ambito  dell'attivita'  di  educazione
sanitaria. Entro il 30 gennaio di ogni anno, le regioni e le province
autonome  inviano  al  Ministero  della  sanita' - Dipartimento degli
alimenti,  della nutrizione e della sanita' pubblica veterinaria e al
Centro  di  referenza  nazionale  per  lo  studio e le ricerche delle
encefalopatie  animali  e  neuropatologie comparate una relazione sui
programmi   di   formazione  e  aggiornamento  realizzati  nel  corso
dell'anno precedente.