Art. 12. 1. Qualora l'esame diagnostico per BSE di cui all'art. 11 risulti: a) negativo, l'Istituto zooprofilattico sperimentale presso il quale e' stato effettuato l'esame diagnostico informa di tale esito l'azienda U.S.L. competente per territorio, la regione, il Ministero della sanita' - Dipartimento degli alimenti, della nutrizione e della sanita' pubblica veterinaria, il Centro di referenza nazionale per lo studio e le ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie comparate e il Centro operativo veterinario per l'epidemiologia, programmazione e informazione. A seguito di tale comunicazione sono revocate le misure sanitarie disposte in precedenza; b) positivo, oltre alle comunicazioni previste alla lettera a), i relativi campioni devono essere inviati al Centro di referenza nazionale per lo studio e le ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie comparate per la conferma della diagnosi. 2. L'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio invia in ogni caso la scheda di cui all'allegato 4, completata con le informazioni riguardanti l'esito dell'esame diagnostico effettuato, al Centro di referenza nazionale per lo studio e le ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie comparate e al Centro operativo veterinario per l'epidemiologia, programmazione e informazione. 3. Il Centro di referenza nazionale per lo studio e le ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie comparate da' immediata comunicazione dell'esito di conferma all'azienda U.S.L. competente per territorio, alla regione, al Ministero della sanita' - Dipartimento degli alimenti, della nutrizione e della sanita' pubblica veterinaria all'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio, al Centro operativo veterinario per l'epidemiologia, programmazione e informazione e all'Istituto superiore di sanita'. Nella comunicazione dell'esito di conferma deve essere indicato il codice della marca auricolare dell'animale esaminato.