Art. 12.
    1.  Qualora  l'esame  diagnostico  per  BSE  di  cui  all'art. 11
risulti:
      a) negativo,  l'Istituto zooprofilattico sperimentale presso il
quale  e'  stato effettuato l'esame diagnostico informa di tale esito
l'azienda  U.S.L. competente per territorio, la regione, il Ministero
della sanita' - Dipartimento degli alimenti, della nutrizione e della
sanita' pubblica veterinaria, il Centro di referenza nazionale per lo
studio  e  le  ricerche  delle encefalopatie animali e neuropatologie
comparate  e  il  Centro  operativo  veterinario per l'epidemiologia,
programmazione  e  informazione. A seguito di tale comunicazione sono
revocate le misure sanitarie disposte in precedenza;
      b) positivo, oltre alle comunicazioni previste alla lettera a),
i  relativi  campioni  devono  essere  inviati al Centro di referenza
nazionale  per  lo studio e le ricerche delle encefalopatie animali e
neuropatologie comparate per la conferma della diagnosi.
    2.   L'Istituto   zooprofilattico   sperimentale  competente  per
territorio  invia  in  ogni  caso  la  scheda  di cui all'allegato 4,
completata   con   le  informazioni  riguardanti  l'esito  dell'esame
diagnostico  effettuato,  al  Centro  di  referenza  nazionale per lo
studio  e  le  ricerche  delle encefalopatie animali e neuropatologie
comparate  e  al  Centro  operativo  veterinario per l'epidemiologia,
programmazione e informazione.
    3.  Il  Centro di referenza nazionale per lo studio e le ricerche
delle  encefalopatie animali e neuropatologie comparate da' immediata
comunicazione  dell'esito  di  conferma all'azienda U.S.L. competente
per   territorio,   alla   regione,  al  Ministero  della  sanita'  -
Dipartimento   degli  alimenti,  della  nutrizione  e  della  sanita'
pubblica   veterinaria   all'Istituto   zooprofilattico  sperimentale
competente  per  territorio,  al  Centro  operativo  veterinario  per
l'epidemiologia,   programmazione   e   informazione  e  all'Istituto
superiore di sanita'. Nella comunicazione dell'esito di conferma deve
essere   indicato  il  codice  della  marca  auricolare  dell'animale
esaminato.