Art. 13.
    1.  In caso di conferma della diagnosi di BSE da parte del Centro
di   referenza   nazionale   per   lo  studio  e  le  ricerche  delle
encefalopatie   animali   e   neuropatologie  comparate,  l'autorita'
sanitaria  competente  per  territorio dispone, a completamento delle
misure previste all'art. 12:
      a) l'effettuazione  del  rintraccio  degli  animali  a rischio,
utilizzando la scheda di cui all'allegato 5, da parte del veterinario
ufficiale  dell'azienda  U.S.L.  in  collaborazione  con il personale
dell'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio;
      b) l'abbattimento,  sotto  controllo  ufficiale,  di  tutti gli
animali  delle specie in questione presenti nell'azienda infetta e la
distruzione   delle   relative  carcasse  mediante  incenerimento  in
impianti   preventivamente   individuati   dall'autorita'   sanitaria
regionale;  a  tal  fine  possono  essere  utilizzati gli impianti di
pretrattamento di cui all'art. 2, comma 3, lettera a), dell'ordinanza
15 giugno 1998, fermo restando l'obbligo del successivo incenerimento
del materiale ottenuto;
      c) la ricerca, l'abbattimento e la distruzione, conformemente a
quanto  previsto  alla  lettera b) di tutti gli animali eventualmente
nati  da  quelli  infetti  nei  due  anni precedenti l'insorgenza dei
sintomi  neurologici.  Tale  misura  si  applica anche agli eventuali
ovuli ed embrioni prodotti durante il medesimo periodo;
      d) la ricerca, l'abbattimento e la distruzione, conformemente a
quanto  previsto  alla  lettera  b) di tutti gli animali coetanei dei
capi  infetti che abbiano condiviso i medesimi fattori di rischio, in
particolare, alimentari nell'allevamento di nascita, di svezzamento o
negli  allevamenti  nei quali l'animale infetto e' stato detenuto nei
primi sei mesi di vita;
      e) la  ricerca delle madri degli animali infetti, allo scopo di
completare la scheda prevista nell'allegato 5.
    2. Tutti gli animali abbattuti nell'ambito delle misure di cui al
comma  1,  punti  b),  c)  e  d),  devono  essere sottoposti ad esame
diagnostico per BSE.
    3.   Copia  della  scheda  di  cui  all'allegato  5,  debitamente
compilata,  deve  essere  inviata al Centro operativo veterinario per
l'epidemiologia,   programmazione  e  informazione  e  al  Centro  di
referenza  nazionale  per lo studio e le ricerche delle encefalopatie
animali  e  neuropatologie  comparate  ai  fini  di  quanto  previsto
dall'art. 8, comma 1, lettera a).
    4.  Il  Ministero  della  sanita'  - Dipartimento degli alimenti,
della   nutrizione   e   della   sanita'   pubblica  veterinaria,  in
collaborazione    con    il    Centro   operativo   veterinario   per
l'epidemiologia,  programmazione  ed informazione, e con il Centro di
referenza  nazionale  per lo studio e le ricerche delle encefalopatie
animali  e neuropatologie comparate, coordina le azioni di rintraccio
degli  animali  di  cui  al  comma  1, punti c), d) ed e), informando
tempestivamente  le  regioni  e  le  aziende  U.S.L. competenti sulle
aziende coinvolte.
    5.  Nel  caso in cui gli animali infetti siano animali introdotti
da  Paesi  terzi  o  da altri Paesi dell'Unione europea, il Ministero
della sanita' - Dipartimento degli alimenti, della nutrizione e della
sanita'   pubblica  veterinaria,  in  collaborazione  con  il  Centro
operativo   veterinario   per   l'epidemiologia,   programmazione   e
informazione, acquisisce tutte le informazioni necessarie a stabilire
l'esatta  provenienza  degli  animali  e  la  presenza sul territorio
italiano di altri animali con medesima origine.
    6.  In  deroga  a  quanto previsto al comma 1, lettera b), previo
parere  favorevole  del  Ministero della sanita' - Dipartimento degli
alimenti,  della  nutrizione  e  della  sanita' pubblica veterinaria,
l'obbligo di abbattimento puo' essere limitato agli animali che hanno
condiviso  con  quelli infetti i medesimi fattori di rischio per BSE.
In  tale  caso  l'azienda  deve  essere  sottoposta  ad una specifica
sorveglianza nel quadro dei controlli di cui all'art. 9.
    7.  Nel  caso in cui gli animali infetti si trovino in una stalla
di  sosta, il servizio veterinario competente per territorio effettua
il  rintraccio  dell'ultima  azienda che ha detenuto l'animale, sulla
quale si applicano le misure previste dal presente articolo.
    8.   Nel   caso   in   cui   venga   dimostrato   dalle  indagini
epidemiologiche  effettuate  nell'azienda  infetta, che animali delle
specie  ovina  e  caprina eventualmente presenti possono essere stati
esposti  a  specifici  fattori  alimentari  di  rischio,  il servizio
veterinario   competente   per   territorio  effettua  una  specifica
sorveglianza  su  tali animali. Tale sorveglianza deve comprendere un
programma  di  campionamento  presso gli stabilimenti di macellazione
sui  capi  a  fine  carriera  ed  esami diagnostici su quelli morti o
macellati d'urgenza.