Art. 16.
    1.  Il  servizio  veterinario  delle aziende U.S.L., a seguito di
notifica della morte in azienda di uno o piu' animali da riproduzione
di  eta' superiore a venti mesi, qualora non venga accertata la causa
di  morte,  preleva  i  campioni  necessari per l'effettuazione degli
esami  diagnostici  per  BSE.  I  campioni  sono inviati all'Istituto
zooprofilattico  sperimentale competente per territorio, accompagnati
dalla  scheda  di cui all'allegato 4. Le carni di tali animali devono
essere distrutte secondo le disposizioni dell'art. 11, comma 8.
    2.  Chiunque  accerti  l'esistenza  di animali da riproduzione di
eta'  superiore  ai  quattro  anni  con  sintomi  di malattia grave e
progressiva  non  riferibile  ad altra patologia, anche in assenza di
sintomatologia  neurologica, o moribondi, che non presentano segni di
malattia  di  natura  infettiva  o  traumatica  deve  darne immediata
segnalazione  al  servizio veterinario dell'azienda U.S.L. competente
per   territorio,   che   ne   dispone   l'immediata  macellazione  e
l'effettuazione degli esami diagnostici secondo le modalita' indicate
all'art. 14.
    3.  Nel caso in cui l'esito delle prove diagnostiche sia positivo
per BSE si applicano le misure previste dagli artt. 12 e 13.