Art. 3.
    1.   E'   istituita   l'anagrafe   nazionale  degli  impianti  di
produzione, di distribuzione di alimenti per animali e dei laboratori
per conto terzi.
    2.  Ai  fini  dell'istituzione  dell'anagrafe  di cui al comma 1,
entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,
le regioni e province autonome assegnano a ciascun impianto di cui al
comma   1   un   codice  identificativo  univoco  di  otto  caratteri
alfanumerici,  costituito dalla sigla della provincia dove ha sede lo
stabilimento  e  un  numero  progressivo  di  massimo  sei  cifre,  e
trasmettono al Ministero della sanita' - Dipartimento degli alimenti,
della  nutrizione  e  della sanita' pubblica veterinaria, e al Centro
operativo   veterinario   per   l'epidemiologia,   programmazione  ed
informazione le informazioni di cui all'allegato 7.
    3.  Le  regioni e le province autonome aggiornano le proprie basi
di  dati,  anche  a  seguito  di ogni ispezione effettuata secondo le
cadenze  previste  dal  piano  nazionale  di  vigilanza  e  controlli
sanitari  sull'alimentazione  degli animali e, nel caso di produttori
di  alimenti  destinati  all'alimentazione  dei ruminanti, secondo le
cadenze previste all'art. 4.
    4.   Le   regioni   e   le   province  autonome  trasmettono  gli
aggiornamenti  dell'anagrafe  di  cui  al  comma 1 al Ministero della
sanita'  -  Dipartimento  degli  alimenti,  della  nutrizione e della
sanita'  pubblica  veterinaria  e al Centro operativo veterinario per
l'epidemiologia,  programmazione  e  informazione, almeno annualmente
entro  il  1o marzo di ogni anno, per quanto riguarda gli impianti di
cui  al  comma  1 che non producono alimenti destinati ai ruminanti e
almeno  semestralmente,  entro il 1o marzo ed il 1o settembre di ogni
anno,  per  quanto  riguarda  gli  impianti  di  cui  al  comma 1 che
producono alimenti destinati ai ruminanti.
    5.  Il  Ministero  della  sanita'  - Dipartimento degli alimenti,
della  nutrizione  e  della  sanita' pubblica veterinaria e il Centro
operativo   veterinario   per   l'epidemiologia,   programmazione  ed
informazione  rendono  disponibili  i dati contenuti nell'anagrafe al
Centro  di  referenza  nazionale  per  lo  studio e le ricerche delle
encefalopatie animali e neuropatologie comparate.