Art. 4.
    1.  I  servizi  veterinari  delle  aziende U.S.L. ispezionano gli
stabilimenti di produzione di mangimi destinati all'alimentazione dei
ruminanti  con cadenza non superiore a centottanta giorni. La cadenza
delle  ispezioni  e' ridotta a non piu' di novanta giorni nel caso in
cui  i  suddetti  stabilimenti abbiano linee di produzione comuni per
mangimi  contenenti  e  non  contenenti  farine  di  carne oppure che
abbiano  stoccaggio  delle  materie  prime,  dei  semilavorati  o dei
prodotti   finiti  non  separato  per  i  mangimi  contenenti  e  non
contenenti farine di carne.
    2.  Il  Ministero  della  sanita'  - Dipartimento degli alimenti,
della  nutrizione  e della sanita' pubblica veterinaria, definisce le
modalita' generali di ispezione per gli stabilimenti di produzione di
mangimi destinati all'alimentazione dei ruminanti e in particolare le
necessarie  istruzioni  tecniche per i campionamenti, precisandone la
cadenza  ed  i  criteri anche tenendo conto delle modalita' stabilite
dalla norma UNI ISO 2859/2.