Art. 4. 1. I servizi veterinari delle aziende U.S.L. ispezionano gli stabilimenti di produzione di mangimi destinati all'alimentazione dei ruminanti con cadenza non superiore a centottanta giorni. La cadenza delle ispezioni e' ridotta a non piu' di novanta giorni nel caso in cui i suddetti stabilimenti abbiano linee di produzione comuni per mangimi contenenti e non contenenti farine di carne oppure che abbiano stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati o dei prodotti finiti non separato per i mangimi contenenti e non contenenti farine di carne. 2. Il Ministero della sanita' - Dipartimento degli alimenti, della nutrizione e della sanita' pubblica veterinaria, definisce le modalita' generali di ispezione per gli stabilimenti di produzione di mangimi destinati all'alimentazione dei ruminanti e in particolare le necessarie istruzioni tecniche per i campionamenti, precisandone la cadenza ed i criteri anche tenendo conto delle modalita' stabilite dalla norma UNI ISO 2859/2.