Art. 5.
    1.  In  caso  di  riscontro,  a  seguito  dei  controlli previsti
all'art.  4, di presenza di proteine derivate da tessuti di mammiferi
nei mangimi destinati ai ruminanti, i servizi veterinari rintracciano
tutti gli allevamenti ai quali tali mangimi sono stati distribuiti e,
nel caso in cui gli allevamenti siano situati nel territorio di altre
aziende   U.S.L.,   provvedono  a  comunicarlo  alle  aziende  U.S.L.
territorialmente competenti.