Art. 6. 1. E' istituita l'anagrafe degli stabilimenti di trasformazione dei rifiuti di origine animale per la produzione di alimenti destinati al consumo animale. A tal fine e' utilizzato l'elenco previsto dall'art. 11 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508. 2. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, i responsabili degli stabilimenti menzionati al comma 1 trasmettono al Ministero della sanita' - Dipartimento degli alimenti, della nutrizione e della sanita' pubblica veterinaria le seguenti informazioni: a) provenienza dei rifiuti di origine animale utilizzati, nazionale od estera, con eventuale indicazione del Paese d'origine, distinta per ciascuna specie animale; b) quantita' annue di farine di carne prodotte; c) esistenza o meno di linee separate per la produzione di farine di carne contenenti tessuti di mammiferi rispetto alle altre e di stoccaggi separati. 3. Il Ministero della sanita' - Dipartimento degli alimenti, della nutrizione e della sanita' pubblica veterinaria trasmette alle regioni gli elenchi e le informazioni previste ai commi 1 e 2 relativi ai territori di competenza. 4. I servizi veterinari della aziende U.S.L. aggiornano le informazioni previste al comma 1 e 2, periodicamente, e comunque almeno ogni sei mesi, nel corso dell'espletamento degli atti di vigilanza previsti dall'art. 10 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508. L'aggiornamento semestrale dei dati viene trasmesso dalle aziende U.S.L. alle regioni competenti e da queste al Ministero della sanita' - Dipartimento degli alimenti, della nutrizione e della sanita' pubblica veterinaria che si avvale del Centro operativo veterinario per l'epidemiologia, programmazione ed informazione per la tenuta ed aggiornamento dell'anagrafe di cui al comma 1. I dati contenuti nell'anagrafe vengono messi a disposizione del Centro di referenza nazionale per lo studio e le ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie comparate ai fini di quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lettera a).