Art. 6.
    1.  E'  istituita l'anagrafe degli stabilimenti di trasformazione
dei  rifiuti  di  origine  animale  per  la  produzione  di  alimenti
destinati  al  consumo  animale.  A  tal  fine e' utilizzato l'elenco
previsto  dall'art.  11  del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n.
508.
    2.   Entro  sessanta  giorni  dalla  pubblicazione  del  presente
decreto,  i  responsabili  degli  stabilimenti  menzionati al comma 1
trasmettono al Ministero della sanita' - Dipartimento degli alimenti,
della  nutrizione  e  della  sanita' pubblica veterinaria le seguenti
informazioni:
      a) provenienza  dei  rifiuti  di  origine  animale  utilizzati,
nazionale  od  estera, con eventuale indicazione del Paese d'origine,
distinta per ciascuna specie animale;
      b) quantita' annue di farine di carne prodotte;
      c) esistenza  o  meno  di  linee  separate per la produzione di
farine di carne contenenti tessuti di mammiferi rispetto alle altre e
di stoccaggi separati.
    3.  Il  Ministero  della  sanita'  - Dipartimento degli alimenti,
della  nutrizione e della sanita' pubblica veterinaria trasmette alle
regioni  gli  elenchi  e  le  informazioni  previste  ai  commi 1 e 2
relativi ai territori di competenza.
    4.  I  servizi  veterinari  della  aziende  U.S.L.  aggiornano le
informazioni  previste  al  comma  1  e 2, periodicamente, e comunque
almeno  ogni  sei  mesi,  nel  corso  dell'espletamento degli atti di
vigilanza  previsti  dall'art. 10 del decreto legislativo 14 dicembre
1992,  n.  508.  L'aggiornamento  semestrale dei dati viene trasmesso
dalle aziende U.S.L. alle regioni competenti e da queste al Ministero
della sanita' - Dipartimento degli alimenti, della nutrizione e della
sanita'  pubblica  veterinaria  che  si  avvale  del Centro operativo
veterinario  per  l'epidemiologia, programmazione ed informazione per
la  tenuta  ed  aggiornamento dell'anagrafe di cui al comma 1. I dati
contenuti  nell'anagrafe  vengono  messi a disposizione del Centro di
referenza  nazionale  per lo studio e le ricerche delle encefalopatie
animali  e  neuropatologie  comparate  ai  fini  di  quanto  previsto
dall'art. 8, comma 1, lettera a).