Art. 7.
    1.  Il  servizio  veterinario  delle  aziende U.S.L. effettua una
visita  ispettiva  di  vigilanza  in  tutti gli allevamenti nei quali
esista  almeno  un  bovino da riproduzione, almeno due volte l'anno e
comunque ogni volta che si verifichi la situazione prevista dall'art.
5. Nel corso dell'ispezione il veterinario ufficiale effettua almeno:
      a) un  esame clinico ispettivo preliminare su tutti gli animali
dell'allevamento;
      b) un  esame  clinico  approfondito  per  tutti gli animali che
presentino una sintomatologia sospetta, con compilazione della scheda
di cui all'allegato 1;
      c) la  verifica,  sul  registro di stalla del carico e scarico,
degli  animali  deceduti  dall'ultima  visita effettuata con verifica
delle cause di morte accertate;
      d) la raccolta delle informazioni sulla tipologia e provenienza
dei  mangimi  utilizzati  in azienda attraverso la compilazione della
scheda di cui all'allegato 2.
    2. Nel caso in cui, a seguito dei controlli di cui al comma 1, si
accerta  che  in allevamento siano utilizzati per l'alimentazione dei
bovini  o  bufalini  mangimi  destinati  ad  altre specie, contenenti
proteine   derivate   da   tessuti   di   mammiferi,   sul  documento
identificativo  individuale  e sul registro di stalla, per i capi che
hanno   avuto   accesso   al   mangime  in  questione,  e'  riportata
l'indicazione   "animale  a  rischio  per  BSE".  Fermo  restando  il
campionamento  previsto  all'art. 9, al momento della macellazione il
servizio    veterinario   competente   dispone   per   tali   animali
l'eliminazione  del  materiale  specifico  a  rischio  come  definito
nell'ordinanza del Ministro della sanita' 15 giugno 1998.
    3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai bovini
o  bufalini  ai  quali  sono  stati  somministrati  i  mangimi di cui
all'art. 5.
    4.   Le   informazioni   raccolte,   tramite  le  schede  di  cui
all'allegato  2, vengono riportate nella banca dati degli allevamenti
bovini  di  cui  all'art.  12,  del  decreto  legislativo  n. 196 del
22 maggio 1999, e trasmesse alla regione ed alla competente autorita'
centrale   con   i  medesimi  flussi  istituiti  per  l'alimentazione
dell'anagrafe  degli allevamenti e capi bovini. Entro sessanta giorni
dalla pubblicazione del presente decreto il Ministero della sanita' -
Dipartimento   degli  alimenti,  della  nutrizione  e  della  sanita'
pubblica  veterinaria  definisce  le  specifiche  tecniche  per  tali
comunicazioni.
    5.  Le  visite  ispettive  previste  al  comma  1  possono essere
effettuate  nell'ambito  degli  ingressi negli allevamenti bovini per
l'espletamento   di   altre   attivita'  programmate,  anche  tramite
veterinari   liberi   professionisti   appositamente   incaricati   o
autorizzati.