Art. 9.
    1.  Entro  il  mese  di gennaio  di  ogni anno il Ministero della
sanita'  -  Dipartimento  degli  alimenti,  della  nutrizione e della
sanita'  pubblica  veterinaria,  d'intesa  con  le regioni e province
autonome  prepara  un  piano annuale di campionamento, che rispetti i
criteri minimi descritti all'allegato 3.
    2.  I  campioni  di  cui  al comma 1 sono esaminati per BSE dagli
Istituti  zooprofilattici  sperimentali  competenti  per  territorio.
All'atto del prelievo del cervello deve essere compilata la scheda di
cui  all'allegato 4. Tale scheda accompagna il campione e, completata
con  le  informazioni  riguardanti  l'esito,  viene  inviata,  a cura
dell'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio,
al  Centro  di  referenza nazionale per lo studio e le ricerche delle
encefalopatie   animali  e  neuropatologie  comparate  ed  al  Centro
operativo   veterinario   per   l'epidemiologia,   programmazione  ed
informazione.  In caso di riscontro di positivita' per BSE si applica
quanto previsto dall'art. 12.