Art. 9. 1. Entro il mese di gennaio di ogni anno il Ministero della sanita' - Dipartimento degli alimenti, della nutrizione e della sanita' pubblica veterinaria, d'intesa con le regioni e province autonome prepara un piano annuale di campionamento, che rispetti i criteri minimi descritti all'allegato 3. 2. I campioni di cui al comma 1 sono esaminati per BSE dagli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio. All'atto del prelievo del cervello deve essere compilata la scheda di cui all'allegato 4. Tale scheda accompagna il campione e, completata con le informazioni riguardanti l'esito, viene inviata, a cura dell'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio, al Centro di referenza nazionale per lo studio e le ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie comparate ed al Centro operativo veterinario per l'epidemiologia, programmazione ed informazione. In caso di riscontro di positivita' per BSE si applica quanto previsto dall'art. 12.