IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visti:
    l'art.  26  della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che ha disposto
che  il  Ministero  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica  (di  seguito  denominato  "Ministero")  deve  provvedere a
stipulare,  nel  rispetto  della  vigente  normativa  in  materia  di
procedure   ad   evidenza   pubblica  e  di  scelta  del  contraente,
convenzioni per la fornitura di beni e servizi con le quali l'impresa
prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantita'
massima  complessiva  stabilita  dalla  convenzione  ed  ai  prezzi e
condizioni  ivi  previsti,  ordinativi  di fornitura deliberati dalle
amministrazioni  centrali  e  periferiche  dello Stato, nonche' delle
restanti pubbliche amministrazioni;
    il  combinato  disposto  degli  articoli  24, 25 e 26 della legge
23 dicembre 1999, n. 488;
    il  decreto  legislativo  19 novembre  1997,  n.  414, emanato in
attuazione  della delega di cui all'art. 7 della legge 3 aprile 1997,
n.  94,  che  disciplina  lo svolgimento delle attivita' informatiche
dell'amministrazione statale in materia finanziaria e contabile;
    il  decreto  ministeriale 22 dicembre 1997, che, in attuazione di
quanto  previsto  dall'art.  1,  comma  4,  del  decreto  legislativo
19 novembre  1997,  n.  414,  ha affidato alla Concessionaria servizi
informatici   pubblici   -   CONSIP  S.p.a.  (di  seguito  denominata
"Societa'") la gestione di servizi informatici al fine prioritario di
garantire la continuita' e l'efficienza dei servizi stessi e il pieno
assolvimento  delle  funzioni di supporto ai processi decisionali del
Ministero;
    il  decreto ministeriale 17 giugno 1998 con cui e' stato affidato
alla  Societa',  tra  l'altro,  la  gestione  del sistema informativo
integrato del Ministero;
    l'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, relativo
ai   compiti   di   controllo   di   gestione  di  ciascuna  pubblica
amministrazione;
    il  decreto  legislativo  3 febbraio 1993, n. 29, con particolare
riferimento  soprattutto  al  disposto  degli articoli 63 e seguenti,
relativamente  all'acquisizione ed automazione da parte del Ministero
delle  informazioni  e  dei  flussi  finanziari  relativi  a tutte le
amministrazioni  pubbliche  da  realizzare  attraverso un processo di
integrazione  dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche
le  cui  informazioni  devono  essere  rese  disponibili per tutte le
medesime amministrazioni e gli enti interessati;
    il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, contenente norme in
materia di riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione
del  rendiconto generale dello Stato e di determinazione dei relativi
flussi informativi;
    il decreto del Presidente della Repubblica del 30 luglio 1999, n.
300,  in  attuazione  della delega disposta con l'art. 11 della legge
15 marzo  1997,  n.  59, modificato dall'art. 1 della legge 16 giugno
1998,  n.  191,  e  dall'art.  9 della legge 8 marzo 1999, n. 50, che
detta  norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e
la  fusione  di  Ministeri,  l'istituzione  di  agenzie,  il riordino
dell'amministrazione periferica dello Stato;
    il  decreto  legislativo  3 aprile  1997, n. 94, recante norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio, nonche' per
l'individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello
Stato;
  Considerato che:
    il  Ministero  e'  titolare di una partecipazione rappresentativa
dell'intero  capitale  sociale  della  Societa'  per il tramite della
CONSAP  S.p.a.  di cui il Ministero e' titolare del 100% del capitale
sociale;
    la  Societa'  e'  organismo  a  struttura  societaria  ed  ha per
"oggetto  esclusivo  l'esercizio  delle  attivita'  informatiche,  di
consulenza e di assistenza in favore di amministrazioni pubbliche nel
settore  della  compravendita  di  beni e di acquisizione di servizi,
anche  ai  fini  della scelta del contraente, nonche' di attivita' di
negoziazione  diretta  su  beni e servizi per conto e su richiesta di
tali amministrazioni";
  Ritenuto che:
    le  esigenze  di finanza pubblica richiedono specifici interventi
per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi;
    detti interventi devono innanzitutto realizzare economie di scala
sui  volumi  di  acquisto,  ottimizzare la domanda e standardizzare i
consumi,  semplificare  i processi di acquisto, migliorare i tempi di
approvvigionamento  e i livelli di servizio, promuovere la diffusione
e   l'utilizzazione   di   strumenti   avanzati  quali  il  commercio
elettronico, conseguire risultati in termini di riduzione di spesa;
    il  sistema  delle  convenzioni e degli ordinativi da parte delle
amministrazioni   centrali  e  periferiche,  nonche'  delle  restanti
pubbliche   amministrazioni,   delineato  dall'art.  26  della  legge
23 dicembre   1999,  n.  488,  in  tale  contesto  riveste  un  ruolo
fondamentale  per  il raggiungimento ed il controllo degli obbiettivi
di  bilancio,  sia  in  termini  di  risparmio che di controllo della
spesa;
    il   sistema   in   questione   e'  altresi'  indispensabile  per
l'esercizio  delle funzioni istituzionali del Ministero, ribadite tra
l'altro  anche  dal decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio
1999,  n.  300,  in  parte  espressamente attribuite dalla richiamata
normativa,  per  garantire  la  continuita'  e l'efficienza della sua
funzione  di  supporto ai processi decisionali del Governo in materia
di  politiche  finanziarie e di bilancio, nonche' per il monitoraggio
dei consumi e del controllo della spesa;
    il  raggiungimento e la verifica dei suddetti obbiettivi richiede
una   trasformazione   strutturale  ed  organizzativa  che  non  puo'
prescindere   dall'utilizzo  di  soluzioni  e  tecnologie  innovative
realizzabili   necessariamente  attraverso  l'adozione  di  strumenti
informatici e telematici;
    il  Ministero ha gia' affidato alla Societa' la progettazione, la
realizzazione   e   la  gestione  delle  attivita'  finalizzate  alla
automazione  dei  processi interni ed alla compiuta definizione degli
strumenti  informativi e telematici di supporto e di controllo per le
scelte  operate  dal  Ministero  stesso  soprattutto  in  materia  di
politiche finanziarie e di bilancio;
    in  tale contesto e' opportuno affidare alla Societa' la gestione
delle  procedure per la conclusione delle convenzioni di cui all'art.
26  della  legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonche' la realizzazione e
gestione  del  sistema  di controllo e verifica dell'esecuzione delle
convenzioni  stesse,  attraverso  i servizi informatici, telematici e
logistici  necessari  alla compiuta realizzazione del sistema-stesso,
con  specifico  riferimento,  oltre  che a quanto previsto dal citato
art.  26,  anche dagli articoli 24 e 25 della medesima legge, nonche'
dalla restante normativa sopra richiamata;
    in  considerazione  di quanto sopra restano ferme le disposizioni
ed  i compiti gia' attribuiti alla Societa' con i provvedimenti sopra
richiamati e la convenzione in essere;
                              Decreta:
  1.  Il  Ministero  del  tesoro  del bilancio e della programmazione
economica,  in  esecuzione  del  disposto  dell'art.  26  della legge
23 dicembre  1999,  n.  488,  e segnatamente per la realizzazione del
sistema  delle  convenzioni delineato dalla medesima norma, si avvale
dell'organismo   a  struttura  societaria  denominato  Concessionaria
servizi  informatici  pubblici - CONSIP S.p.a. la quale per l'effetto
ed  a  tal  fine  assume espressamente la funzione di amministrazione
aggiudicatrice ai sensi della normativa vigente.
  2.  I compiti e le funzioni meglio indicate nell'art. 1 e nell'art.
4  sono  attribuiti  alla  Societa'  con effetto immediato e, in tale
ambito,  i  rapporti tra il Ministero e la Societa' sono disciplinati
dalla  convenzione  in  essere  e  segnatamente, tra altro, da quanto
espressamente  previsto  dall'art.  17  delle medesima convenzione e,
pertanto,  le  suddette  parti  provvederanno  a  stipulare  apposito
accordo di servizio cosi' come stabilito nel citato art. 17.
  3.  La  Societa'  per  la  stipulazione  delle  convenzioni  con  i
fornitori  ed  i  prestatori  di  servizi ai sensi dell'art. 26 della
legge  23 dicembre  1999, n. 488, e' in ogni caso tenuta a rispettare
la normativa nazionale e comunitaria applicabile.
  4.  Nell'ambito  delle  funzioni  attribuite alla Societa' ai sensi
dell'art.  1  del  presente  decreto,  sono  affidate  alla  medesima
Societa' le seguenti attivita':
    a) assistere  le  singole amministrazioni centrali e periferiche,
nonche'  le  restanti  pubbliche  amministrazioni,  nel pianificare e
monitorare  i  volumi  complessivi  dei fabbisogni dei diversi beni e
servizi,  definendo  gli  standard  e  le  modalita'  per  le analisi
comparative interne ed esterne;
    b) concludere  direttamente per conto del Ministero e delle altre
pubbliche amministrazioni, con i terzi fornitori di beni o prestatori
di  servizi  le convenzioni ed i contratti quadro, ai sensi dell'art.
26  della  legge  23 dicembre  1999, n. 488, per l'acquisto di beni e
servizi  nel rispetto della vigente normativa in materia di procedure
di  scelta  del  contraente,  e  con  i  quali l'impresa prescelta si
impegna  ad  accettare,  sino  a  concorrenza della quantita' massima
complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi
previsti,  ordinativi  di  fornitura deliberati dalle amministrazioni
centrali  e periferiche dello Stato, nonche' delle restanti pubbliche
amministrazioni,   garantendo  un  sistema  di  logistica  capace  di
soddisfare  con  la massima celerita' ed efficienza le esigenze delle
diverse amministrazioni;
    c) utilizzare,  sia  in  fase preventiva che nella gestione delle
convenzione  e  dei  contratti quadro come sopra stipulati, strumenti
idonei   alla  realizzazione  del  monitoraggio  dei  consumi  ed  al
controllo della spesa necessariamente con l'uso di nuove tecnologie e
soluzioni   organizzative   innovative   e   segnatamente  attraverso
strumenti  di "Information Technology" quali ad esempio la raccolta e
l'elaborazione dei dati sugli effettivi fabbisogni, sui reali consumi
e  sui  relativi  costi,  nonche'  acquisti  elettronici  da  rendere
disponibili in ogni forma a tutte le pubbliche amministrazioni;
    d) comunicare  alle  amministrazioni centrali e periferiche dello
Stato,   nonche'   alle   restanti   pubbliche   amministrazioni,  la
conclusione  delle  convenzioni  e  dei  contratti quadro, nonche' le
relative condizioni, stipulate ai sensi della sopra citata normativa,
con  gli strumenti ritenuti idonei e, comunque, utilizzando strumenti
informatici;
    e) determinare  le  modalita'  di  adesione delle amministrazioni
centrali  e periferiche dello Stato, nonche' delle restanti pubbliche
amministrazioni, alle convenzioni ed ai contratti quadro stipulati ai
sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
    f)  garantire  un'attivita' di supporto a richiesta su specifiche
esigenze  della  pubblica  amministrazione  in  ordine alle attivita'
espressamente attribuite alla Societa';
    g) rendere  disponibile,  utilizzando  le  reti telematiche, alle
diverse   amministrazioni   un  bollettino  periodico  relativo  alle
attivita' svolte in attuazione del presente decreto.
  5.  Il  Ministero  svolge  in  ogni  caso una funzione di impulso e
promozione  delle  attivita' di cui al presente decreto nei confronti
delle  amministrazioni centrali e periferiche, nonche' delle restanti
pubbliche  amministrazioni,  fermo  restando  che  le stesse potranno
relazionarsi  ed  interfacciarsi direttamente con la Societa' secondo
il modello di funzionamento di massima di cui all'allegato 1.
  6.  Gli  organi  della  Societa',  e  tra  questi in particolare il
collegio   sindacale  della  stessa,  riferiscono  periodicamente  al
Ministro  sull'andamento  della  gestione nonche' sull'economicita' e
l'efficacia  delle operazioni poste in essere in esecuzione di quanto
previsto dal presente decreto.
  7.  Gli  oneri  per  le  attivita' di cui al presente decreto fanno
riferimento agli stanziamenti gia' previsti sulle unita' previsionali
indicate  per la copertura delle spese relative ai rapporti in essere
con la Societa'.
    Roma, 24 febbraio 2000
                                                   Il Ministro: Amato