IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito denominato testo unico, che prevede la definizione con direttiva del Ministro dell'interno dei mezzi di sussistenza per l'ingresso dello straniero in Italia anche sulla base dei criteri indicati nel documento programmatico di cui al precedente art. 3, comma 1; Visto il regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, di seguito denominato regolamento; Visto il documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, emanato, a norma dell'art. 3 del testo unico con decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1998, nella parte in cui indica i criteri generali per la definizione dei mezzi di sussistenza per l'ingresso e il soggiorno degli stranieri; Visto il regolamento (CE) n. 2866/98 del Consiglio dell'Unione europea in data 31 dicembre 1998 sui tassi di conversione tra l'euro e le monete degli Stati membri che adottano l'euro; E m a n a la seguente direttiva: Art. 1. 1. La presente direttiva si applica ai cittadini stranieni come individuati dall'art. 1 del testo unico e definisce i criteri per quantificare i mezzi di sussistenza da dimostrare, nell'ambito delle condizioni per l'ingresso nel territorio nazionale e per il rilascio del visto, ove previsto. 2. Nei casi di ingresso dello straniero per motivi di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 22 del testo unico, la disponibilita' dei mezzi di sussistenza e di idonea sistemazione si intende dimostrata dalla richiesta del datore di lavoro disciplinata dal medesimo art. 22. 3. La disponibilita' dei mezzi di sussistenza puo' essere comprovata mediante esibizione di valuta o fideiussioni bancarie o polizze fideiussorie assicurative o titoli di credito equivalenti ovvero con titoli di servizi prepagati o con atti comprovanti la disponibilita' di fonti di reddito nel territorio nazionale. 4. Gli importi monetari fissati nella presente direttiva verranno annualmente rivalutati previa applicazione dei parametri relativi alla variazione media annua, elaborata dall'ISTAT e calcolata in base all'indice sintetico dei prezzi al consumo relativi ai prodotti alimentari, bevande, trasporti e servizi di alloggio.